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<title>[IstitutoGiorgioColli] DossierUrbaniModificheDecreto</title>
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<description>[IstitutoGiorgioColli] - This channel will provide information on changes to DossierUrbaniModificheDecreto</description>
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<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
<dc:date>2008-08-28T16:05+02:00</dc:date>
<dc:rights>Copyright (C) 2000 - 2008 IstitutoGiorgioColli. Verbatim copying and distribution of this site are permitted worldwide without royalty in any medium provided this notice is preserved. Modifications may occur only on this site.</dc:rights>
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	<title>DossierUrbaniModificheDecreto</title>
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	<description>Changes to DossierUrbaniModificheDecreto made by AndreaRossato on Mon, 31 Jan 2005, 08:21:39 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><em>Pubblicato anche su <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=51329">Punto Informatico</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=51329"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></em></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><em>Pubblicato anche su <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=51329">Punto Informatico</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=51329"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></em></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2005-01-31T08:21:39+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/DossierUrbaniModificheDecreto/show?time=2005-01-31+08%3A19%3A04">
	<title>DossierUrbaniModificheDecreto</title>
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	<description>Changes to DossierUrbaniModificheDecreto made by AndreaRossato on Mon, 31 Jan 2005, 08:19:04 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Eterno ritorno</h1>
&#171;La norma legislativa, o il giudizio del giudice, o il responso del prudente, soggiaciono ad una esigenza che &#232; schiettamente scientifica: se si formulano come proprie non meno che si registrano come altrui, pretese fallaci, ossia non corrispondenti a comportamenti probabili, non si raggiunger&#224; n&#233; lo scopo di descrivere, n&#233; quello di determinare, in qualche misura, il mondo delle pretese. Le grida manzoniane sono appunto un esempio di questo insuccesso, e quindi di questo limite della norma legislativa.&#187; <br />
Queste parole di Bruno Leoni, scritte nel 1962 (oggi sono in molti a sostenere tesi analoghe), mi tornano alla mente nell'accingermi a commentare le ultime novit&#224; su quel mostriciattolo giuridico che va sotto il nome di Decreto Urbani-Carlucci.<br />
Qualche giorno fa sono state pubblicate, ad opera del collaboratore parlamentare del senatore Cortiana dott. Zammataro, le <a href="http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3642&amp;forum=4">ipotesi di modifica al decreto</a>&#160;<a href="http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3642&amp;forum=4"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>, ora legge dello Stato. <br />
 Prima di analizzarle, brevemente, mi pare di dover segnalare che, ad alcuni mesi di distanza, non si danno notizie delle applicazioni temute all'indomani dell'approvazione del provvedimento. Le reti di file-sharing continuano ad essere popolate dalle ultime novit&#224; discografiche e cinematografiche, segno che sanzionare un comportamento tanto diffuso ha lo stesso senso di vietare le nevicate sulla Salerno &#8211; Reggio Calabria. Attendiamo allora il decreto del ministro competente, quello dei temporali.<br />
Potremmo quindi concludere che discorrere delle modifiche ad una grida manzoniana ha il solo scopo di concorrere futilmente alla deforestazione dovuta alla produzione della carta. Ma siamo nell'era digitale, e non abbiamo alberi sulla coscienza. Per cui procediamo.<br />
Punto Informatico ha sempre tenuto accesa l'attenzione sulle vicende delle norme in oggetto, e non tedier&#242;, pertanto, il mio lettore riproponendo una storiella tanto grottesca. Entrer&#242; subito in media res.<br />
Le modifiche su cui si discute avrebbero i seguenti effetti:<br />
<ul><li> l'art. 171-ter torna a sanzionare solo le condotte poste in essere per uso non personale e con fini di lucro, quindi di un incremento finanziario netto del proprio patrimonio: finir&#224; in galera per un periodo oscillante tra 1 e 4 anni chi commercia, anche mediate reti telematiche, in beni protetti dal diritto d'autore, senza che la pubblica accusa debba dimostrare il numero di copie cedute;
</li><li> la condotta di chi condivide opere protette, di chi, cio&#232;, pratica quella forma di perversione e crimine contro l'umanit&#224; &#8211; furto di emozioni &#8211; in maniera attiva e passiva, scaricando e lasciando scaricare ad altri (&#8220;diffonde o mette a disposizione del pubblico&#8221;), commetter&#224; un delitto punibile con una multa dai 51 ai 2065 euro. Potr&#224; per&#242; accedere all'oblazione, una forma di estinzione del reato, evitando cos&#237; di sporcarsi la fedina penale;
</li><li> chi pratica la perversione ed il crimine in modo solo attivo, si limita cio&#232; a scaricare, rientrer&#224; nell'art. 174-bis: sanzione amministrativa;
</li><li> sparisce il bollino virtuale, prima ancora di aver visto la luce.</li></ul>
&#200; interessante rilevare come, nella sostanza, questa fosse la prima versione del decreto proposto dal Ministro della cultura, impianto normativo che pareva essere stato sconfitto, proprio grazie allo scoop di Punto Informatico e all'indignazione che tali norme, sebbene solo ventilate, avevano prodotto. Un ritorno al passato, che dovrebbe avere il sapore di una vittoria del cosiddetto <em>popolo della rete</em>. Si potrebbe ben esserne perplessi.<br />
Quindi: il Ministro minaccia una norma in sintonia con la sua concezione del furto, ma poi decide che per questi delitti sia sufficiente una sanzione amministrativa. Il legislatore si sbaglia e pensando di ammorbidire ulteriormente il provvedimento finisce col trattare i file-sharers come meritano, ripensandoci quando &#232; troppo tardi e promettendo di redimersi. La redenzione ci riporta al punto di partenza, con una differenza: tutti hanno vinto. Pare di essere di fronte ad una sceneggiatura ben studiata ed articolata sin dal principio. Ma una cos&#237; superba strategia sembra improbabile, visti gli attori in campo.<br />
Allora? Chi deve prepari i capponi.<br />
<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/AndreaRossato">AndreaRossato</a></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Eterno ritorno</h1>
&#171;La norma legislativa, o il giudizio del giudice, o il responso del prudente, soggiaciono ad una esigenza che &#232; schiettamente scientifica: se si formulano come proprie non meno che si registrano come altrui, pretese fallaci, ossia non corrispondenti a comportamenti probabili, non si raggiunger&#224; n&#233; lo scopo di descrivere, n&#233; quello di determinare, in qualche misura, il mondo delle pretese. Le grida manzoniane sono appunto un esempio di questo insuccesso, e quindi di questo limite della norma legislativa.&#187; <br />
Queste parole di Bruno Leoni, scritte nel 1962 (oggi sono in molti a sostenere tesi analoghe), mi tornano alla mente nell'accingermi a commentare le ultime novit&#224; su quel mostriciattolo giuridico che va sotto il nome di Decreto Urbani-Carlucci.<br />
Qualche giorno fa sono state pubblicate, ad opera del collaboratore parlamentare del senatore Cortiana dott. Zammataro, le <a href="http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3642&amp;forum=4">ipotesi di modifica al decreto</a>&#160;<a href="http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=3642&amp;forum=4"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>, ora legge dello Stato. <br />
 Prima di analizzarle, brevemente, mi pare di dover segnalare che, ad alcuni mesi di distanza, non si danno notizie delle applicazioni temute all'indomani dell'approvazione del provvedimento. Le reti di file-sharing continuano ad essere popolate dalle ultime novit&#224; discografiche e cinematografiche, segno che sanzionare un comportamento tanto diffuso ha lo stesso senso di vietare le nevicate sulla Salerno &#8211; Reggio Calabria. Attendiamo allora il decreto del ministro competente, quello dei temporali.<br />
Potremmo quindi concludere che discorrere delle modifiche ad una grida manzoniana ha il solo scopo di concorrere futilmente alla deforestazione dovuta alla produzione della carta. Ma siamo nell'era digitale, e non abbiamo alberi sulla coscienza. Per cui procediamo.<br />
Punto Informatico ha sempre tenuto accesa l'attenzione sulle vicende delle norme in oggetto, e non tedier&#242;, pertanto, il mio lettore riproponendo una storiella tanto grottesca. Entrer&#242; subito in media res.<br />
Le modifiche su cui si discute avrebbero i seguenti effetti:<br />
<ul><li> l'art. 171-ter torna a sanzionare solo le condotte poste in essere per uso non personale e con fini di lucro, quindi di un incremento finanziario netto del proprio patrimonio: finir&#224; in galera per un periodo oscillante tra 1 e 4 anni chi commercia, anche mediate reti telematiche, in beni protetti dal diritto d'autore, senza che la pubblica accusa debba dimostrare il numero di copie cedute;
</li><li> la condotta di chi condivide opere protette, di chi, cio&#232;, pratica quella forma di perversione e crimine contro l'umanit&#224; &#8211; furto di emozioni &#8211; in maniera attiva e passiva, scaricando e lasciando scaricare ad altri (&#8220;diffonde o mette a disposizione del pubblico&#8221;), commetter&#224; un delitto punibile con una multa dai 51 ai 2065 euro. Potr&#224; per&#242; accedere all'oblazione, una forma di estinzione del reato, evitando cos&#237; di sporcarsi la fedina penale;
</li><li> chi pratica la perversione ed il crimine in modo solo attivo, si limita cio&#232; a scaricare, rientrer&#224; nell'art. 174-bis: sanzione amministrativa;
</li><li> sparisce il bollino virtuale, prima ancora di aver visto la luce.</li></ul>
&#200; interessante rilevare come, nella sostanza, questa fosse la prima versione del decreto proposto dal Ministro della cultura, impianto normativo che pareva essere stato sconfitto, proprio grazie allo scoop di Punto Informatico e all'indignazione che tali norme, sebbene solo ventilate, avevano prodotto. Un ritorno al passato, che dovrebbe avere il sapore di una vittoria del cosiddetto <em>popolo della rete</em>. Si potrebbe ben esserne perplessi.<br />
Quindi: il Ministro minaccia una norma in sintonia con la sua concezione del furto, ma poi decide che per questi delitti sia sufficiente una sanzione amministrativa. Il legislatore si sbaglia e pensando di ammorbidire ulteriormente il provvedimento finisce col trattare i file-sharers come meritano, ripensandoci quando &#232; troppo tardi e promettendo di redimersi. La redenzione ci riporta al punto di partenza, con una differenza: tutti hanno vinto. Pare di essere di fronte ad una sceneggiatura ben studiata ed articolata sin dal principio. Ma una cos&#237; superba strategia sembra improbabile, visti gli attori in campo.<br />
Allora? Chi deve prepari i capponi.<br />
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	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
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<title>Search IstitutoGiorgioColli</title>
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