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<description>Un Wiki sulla filosofia, la scienza, la tecnologia, la storia, il diritto... in memoria di Giorgio Colli</description>
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<dc:creator>arossato@istitutocolli.org</dc:creator>
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<dc:rights>Copyright (C) 2000 - 2008 IstitutoGiorgioColli. Verbatim copying and distribution of this site are permitted worldwide without royalty in any medium provided this notice is preserved. Modifications may occur only on this site.</dc:rights>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/HomePage/show?time=2007-12-06+10%3A12%3A55">
	<title>HomePage</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/HomePage/show?time=2007-12-06+10%3A12%3A55</link>
	<description>Changes to HomePage made by  on Thu, 06 Dec 2007, 10:12:55 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">- <strong>Cos&#232; un Wiki</strong> (da fare)<br />
<ul><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/GiorgioColliNichilismoPositivo">Il &#171;nichilismo positivo&#187; di Nietzsche secondo Giorgio Colli</a></strong> di <em>Giuliano Campioni</em>
</li><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/GiorgioColliIndovinello">L'indovinello pi&#250; confuso del mondo</a></strong> di <em>Gaetano Arezzo</em></li></ul>
<a id="titelanker1"></a><h5>Libert&#224; digitali</h5>
<ul><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/DossierUrbani">Libert&#224; digitali: il Decreto Urbani ed altri misfatti</a></strong>
</li><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/intelectualproperty">Per una critica liberale alla propriet&#224; intellettuale</a></strong>
</li><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/TrustedComputingDminIt">Dmin.it ed il Trusted Computing in salsa italica</a></strong></li></ul>
<a id="titelanker2"></a><h5>Questo Wiki &#232; in fase di costruzione</h5>
<div style="width:100%;text-align:center">Connettivit&#224; gentilmente offerta da</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">- <strong>Cos&#232; un Wiki</strong> (da fare)<br />
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</li><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/GiorgioColliIndovinello">L'indovinello pi&#250; confuso del mondo</a></strong> di <em>Gaetano Arezzo</em></li></ul>
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<ul><li> <strong><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/DossierUrbani">Libert&#224; digitali: il Decreto Urbani ed altri misfatti</a></strong>
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	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2007-12-06T10:12:55+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/TrustedComputingDminIt/show?time=2007-12-06+10%3A12%3A45">
	<title>TrustedComputingDminIt</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/TrustedComputingDminIt/show?time=2007-12-06+10%3A12%3A45</link>
	<description>Changes to TrustedComputingDminIt made by  on Thu, 06 Dec 2007, 10:12:45 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Dmin.it ed il Trusted Computing in salsa italica</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"><a style="padding-left:10px" href="#titelanker1">Dmin.it</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker2">iDRM</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker3">Governance</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker4">Ritorno al passato</a><br /></div><br />
<a id="titelanker1"></a><h2>Dmin.it</h2>
Un sistema di Trusted Computing pervasivo ed obbligatoriamente - vale a dire legislativamente - imposto su tutti i dispositivi digitali in grado di fornire accesso ad un qualunque contenuto, di qualunque natura o tipo esso sia, &#232; davvero un requisito essenziale per far si che il nostro Paese diventi leader "nel procedimento di revisione dell'attuale regolamentazione dell'accesso al patrimonio culturale digitale"?<br />
&#200; quanto, in tutta evidenza, credono i <a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm">sostenitori della proposta di dmin.it</a>&#160;<a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>, ieri sottoposta all'attenzione del Ministro della Cultura del nostro Paese <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2133131">da un appello intitolato</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2133131"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>: "NO alla dottrina Sarkozy per combattere la c.d. pirateria su Internet, SI ad una via italiana per garantire la diffusione dei contenuti digitali attraverso l'interoperabilit&#224;", a prima firma di Leonardo Chiariglione.<br />
I nomi dei firmatari dell'appello e degli aderenti al progetto dmin.it non lasciano dubbi circa la seriet&#224; della proposta,[1] che proviene dalle personalit&#224; pi&#250; illustri del mondo dell'ICT italiano, e non solo. E l'interrogativo posto in apertura, che gi&#224; credevamo avesse avuto risposta negativa dal legislatore nord americano, &#232; ora riproposto a quello italiano che, vi &#232; da credere, a breve potrebbe trovarsi a decidere. Per questa ragione desidero analizzare questa proposta con la dovuta attenzione, sebbene costretto ad una certa qual brevit&#224; impostami dal mezzo e dal luogo.<br />
La proposta dmin.it &#232; molto articolata e riguarda anche aspetti, come il tema della neutralit&#224; di rete o dei micro-pagamenti, che in questa sede non mi interessa affrontare. Voglio invece concentrarmi sulle tematiche connesse a quella che i sottoscrittori dell'appello chiamano "propriet&#224; intellettuale".<br />
Spero, con le riflessioni che seguono, di aderire ad uno degli inviti dell'appello stesso, e contribuire con ci&#242; a dare inizio ad una discussione "aperta e corretta" sulle tematiche affrontate dai proponenti.<br />
<a id="titelanker2"></a><h2>iDRM</h2>
La parola chiave della proposta di dmin.it &#232; "interoperabilit&#224;", che andrebbe a concrettizzarsi in quella "i", minuscola, da anteporre all'acronimo maiuscolo "DRM" (Digital Rights Management) per formare l'oggetto centrale del discorso dei proponenti: l'iDRM.<br />
Il sistema iDRM &#232;, nella sostanza, un sistema di espressione digitale dei diritti da effettuarsi mediante quelle tecnologie che, nel loro insieme, vengono sovente identificate, attraverso una sineddoche pur tuttavia dotata di una sua qualche capacit&#224; connotativa, con il web semantico. Per mezzo di un "Rights Expression Language" il titolare dei diritti di sfruttamento economico di un'opera dell'intelletto statuisce quali facolt&#224; sono concesse all'utente. Una tale statuizione viene quindi incorporata nell'opera intellettuale espressa in forma digitale.[2]<br />
Esistono diversi tipi di "Rights Expression Language", il pi&#249; famoso dei quali &#232;, con tutta probabilit&#224;, l'MPEG-21.[3] Senza voler entrare troppo nel dettaglio, essi consentono di definire, ad esempio, quante volte un file musicale possa essere riprodotto, o se possa essere ceduto ad altri. Su quali apparecchi, e da chi, esso sia riproducibile, ecc.<br />
Tali definizioni avvengono in genere, e specificamente nell'MPEG-21, mediante un sistema di marcatura XML, il quale garantisce, appunto, una completa interoperabilit&#224;.<br />
Ma come ogni statuizione, se non vi sono mezzi mediante i quali dar loro seguito, anche quelle espresse mediante un "Rights Expression Language" rischiano di rimanere di mero ... principio.<br />
In altri termini, un sistema di iDRM &#232; lettera morta se non si accompagni ad un sistema di governance che consenta di avere ragionevole certezza che un tale sistema di statuizioni non si risolva in parole - o bit - al vento, ma stabilisca in effetti quali siano le facolt&#224; che i detentori dei diritti di sfruttamento economico decidano di concedere agli utenti.<br />
<a id="titelanker3"></a><h2>Governance</h2>
Questo problema, punto cruciale di ogni sistema DRM, &#232; affrontato dettagliatamente nel documento intitolato "Governance del sistema iDRM",[4] e, data la sua centralit&#224;, sar&#224; ad esso che dedicher&#242; ora tutta la mia attenzione.<br />
Il documento, che abbraccia pienamente quel sistema pervasivo di Trusted Computing, sebbene senza nominarlo, a cui sopra facevo cenno, si apre con la seguente constatazione: "Il sistema di governance del sistema iDRM necessita di un Trust Model per far s&#236; che ogni attore della catena del valore, ed in particolare un produttore/fornitore di contenuti, sia convinto che tutti gli altri attori, [...] sono affidabili come business partner, e quindi invogliarlo a far s&#236; che i loro contenuti digitali siano disponibili al mercato, che altrimenti non esisterebbe senza contenuti."<br />
Il Trust Model proposto si articola attorno a tre componenti basilari, che ripropongo letteralmente:<br />
<div class="indent"> 1. Il processo di accettazione ed integrazione nel sistema iDRM di qualunque dispositivo gestisca i contenuti o le licenze<br />
 2. Il processo run-time legato al comportamento dei dispositivi legati al consumo di contenuti, che riguarda principalmente la verifica delle licenze e la gestione delle anomalie riscontrate nei dispositivi, con tutti i livelli di escalation necessari<br />
 3. Lo schema legale/normativo/contrattuale che lega i diversi attori fra di loro, attribuisce le responsabilit&#224; e garantisce il sistema nei confronti dei danni che possono derivare da comportamenti &#8220;malicious&#8221; di clienti finali e di attori stessi.</div>
Sebbene il testo sia sufficientemente chiaro, esso viene pur tuttavia ribadito con un qualche ulteriore dettaglio, specie per il primo punto, quel "processo di accettazione" del Fritz Chip in qualunque dispositivo, si badi bene: hardware e software,[5] esclusi quelli che non gestiscano n&#233; contenuti n&#233; licenze (indovini il lettore quali): "Esistono diverse macro-categorie di dispositivi: terminali per la fruizione di contenuti sicuri (es: STB, cellulare...) ed altri dispositivi usati in altri punti di una catena del valore, e.g. per la produzione e distribuzione di contenuti. Il Trust Model deve necessariamente coprire efficacemente tutti i dispositivi." <br />
Il secondo punto non richiede molti chiarimenti.<br />
Ma il terzo invece s&#237;, esso &#232; infatti l'aspetto pi&#250; interessante e, credo, maldestramente tratteggiato dai proponenti. Costoro prevedono la creazione di un'Autorit&#224; Centrale [sic], affiancata da un Laboratorio Accreditato [sic], enti privati i quali dovranno certificare tutti i dispositivi immessi sul mercato, dispositivi che, unitamente ai dati di certificazione, dovranno essere iscritti in un'anagrafe nazionale gestita dall'Autorit&#224; Centrale stessa.<br />
Per quanto concerne le relazioni tra i costruttori di dispositivi (o autori di software) e questi enti privati, il documento afferma che "il rapporto fra LA e costruttori &#232; regolato da un contratto in cui il costruttore ammette la sua liability in caso di infrazione realizzata sul dispositivo da lui costruito. La liability deve essere garantita da una assicurazione/fideiussione."[6]<br />
&#200; interessante notare come si ritenga di dover far ricadere tutto il rischio derivante dai (supposti) mancati guadagni legati all'abusiva fruizione dei contenuti digitali, e quindi tutti i costi che si ritengano a ci&#242; connessi, sui costruttori di dispositivi digitali e sugli autori del software fatti per accedere ai contenuti. Finalmente i detentori dei diritti esclusivi di sfruttamento delle opere dell'intelletto avranno una ben definita categoria di individui sui quali rivalersi per le violazioni ai loro diritti esclusivi: non pi&#250; la sfumata categoria degli utenti, ma quelle persone che avranno fornito un'assicurazione o prodotto una fideiussione per poter operare in quel mercato gestito dall'Autorit&#224; Centrale, "la cui scomparsa come soggetto economico/giuridico implica lo scioglimento del mercato" stesso, recita il documento. Il tutto, ovviamente, per evitare l'alternativa che condurrebbe altrimenti "a scenari pi&#249; bui ed inquietanti di quelli tratteggiati dalla fantasia di George Orwell nel suo romanzo '1984'!", come si legge nell'appello.<br />
Sarebbe questo il segreto, vi &#232; da credere, che consentirebbe all'Italia "di acquisire un ruolo primario nello sfruttamento del fenomeno globale Digital Media", per citare quel che si legge nella home page di dmin.it.<br />
Il fatto che la tutela dei produttori dei contenuti avvenga mediante l'allocazione del rischio unicamente ai produttori dei dispositivi hardware e software per accedere a quei contenuti pu&#242; forse sembrare una mossa furba, un'occhiolino strizzato all'utente, al quale gi&#224; si &#232; imposto il Trusted Computing mediante quel delicato "processo di accettazione" cui sopra si accennava. A me pare invece che ci&#242; getti su tutta la proposta una luce sospetta e, mi si consenta di dirlo, ne mini di molto l'autorevolezza. La governance, il cuore, come si &#232; visto, della proposta che gli aderenti a dmin.it ed i firmatari dell'appello hanno fatta loro, sembra costruita su fondamenta assai fragili, salvo non si voglia credere davvero ad un potere salvifico della tecnologia in genere e del Trusted Computing in particolare: solo questo infatti, se realmente effettivo come molti sperano, potrebbe rendere il rischio sopportabile da parte dei produttori dei dispositivi software ed hardware, e da parte dei loro assicuratori. Ma se, come vi &#232; pur da ritenere, anche la sicurezza del TC fosse infine imperfetta, se esso non fosse cio&#232; in grado di operare un controllo assoluto su ci&#242; che l'utente pu&#242; fare e non fare, sarebbero allora tempi assai bui per i mercati dell'hardware e del software, sui quali ogni produttore di contenuti potrebbe rivalersi per i danni derivanti dalle imperfezioni della tecnologia.<br />
Alcuni si domanderanno se, in un simile scenario, al software libero sia consentito di esistere. La questione meriterebbe una trattazione autonoma che in questa sede non mi &#232; possibile, circa la compatibilit&#224; di un sistema di certificazione con il software libero, compatibilit&#224; che non ritengo possibile. Tralasciando quel problema, pur centrale, in prima approssimazione mi sembra che, sebbene il documento affermi che l'Autorit&#224; Centrale sia un'organizzazione no profit "il cui funzionamento si basa su un meccanismo di ricopertura dei costi", pur questi costi non sono affatto esclusi, e non si prevede alcuna eccezione per il software libero, eccezione che, d'altro canto, renderebbe vano tutto il meccanismo di sicurezza proposto, consentendo in tal caso di disattendere alle statuizione espresse mediante l'iDRM. Si aggiunga a ci&#242; il costo non indifferente di un'assicurazione o di una fideiussione che anche lo sviluppatore di software libero sarebbe tenuto a produrre.<br />
Si tenga infatti presente che tutta l'attenzione e la protezione del progetto dmin.it &#232; rivolta <em>esclusivamente</em> ai produttori di contenuti, e mai ai produttori di dispositivi software o hardware, sui quali si &#232; deciso di far gravare tutti gli oneri ed i rischi derivanti dalla gestione del sistema di Trust Model proposto.<br />
La proposta di legge acclusa al progetto di dmin.it[7] non tratta affatto del "processo di accettazione", il quale rimane sfumato sullo sfondo, il che, mi pare, un poco si discosti da quell'esigenza di una discussione aperta e corretta di cui i firmatari dell'appello si fanno portavoce. Si potrebbe maliziosamente notare come, in genere, sia richiesta l'accettazione solo di ci&#242; che, quanto meno di primo acchito, risulti ... inaccettabile. Quel che emerge dal progetto di legge &#232; che un tale processo sar&#224; amministrato dal "Comitato di controllo costituito da rappresentanti degli autori, produttori, editori, fornitori di servizi e consumatori", ed al quale sono attribuite funzioni principalmente propositive, ma non solo.<br />
Una delle funzioni di questo comitato consiste ad esempio nella risoluzione delle "controversie tra i soggetti che adottano misure tecniche di gestione e protezione interoperabili e gli utilizzatori delle opere a qualunque titolo, incluse le loro associazioni" (art. 2 comma V).<br />
Un'accentuazione del ruolo delle associazioni, anche a discapito di quello degli utenti, ed in genere un'adesione ad un modello puramente concertativo - corporativo verrebbe da dire - traspare invero anche da altre misure previste in questa proposta di legge, ad esempio all'art. 1, ove si introduce un'articolo, l'art. 102 - sexies, nella legge sul Diritto d'autore, il cui quarto comma dovrebbe recitare: "L&#8217;Autorit&#224; d&#8217;ufficio o su istanza di un&#8217;associazione di utenti e consumatori determina la misura ed i termini in cui l&#8217;adozione di misure tecniche di gestione e protezione interoperabili non pu&#242; precludere l&#8217;esercizio delle libere utilizzazioni di cui al Capo V, Titolo I in funzione del tipo di opera affetta da misure tecniche di gestione e protezione interoperabili, dei diversi modi di pubblicazione e delle possibilit&#224; offerte dalle tecnologie disponibili." Con ci&#242; le libere utilizzazioni finiscono sotto la gestione di un'autorit&#224; amministrativa alla quale possono accedere solo le associazioni dei consumatori.<br />
<a id="titelanker4"></a><h2>Ritorno al passato</h2>
Al di l&#224; dei singoli dettagli (pur sempre di proposta si tratta e come tale soggetta, vi &#232; da ritenere, a revisioni e ripensamenti), vi &#232; da domandarsi di quale concezione della "propriet&#224; intellettuale" si facciano portatori gli aderenti al progetto dmin.it ed i firmatari dell'appello per far s&#237; che questo divenga la base della discussione pubblica in tema di riforma del diritto d'autore.<br />
Se infatti i dettagli possono essere anche grandemente modificati, il disegno generale no, ed esso &#232; estremamente chiaro: costruire un meccanismo che consenta ai detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere del'ingegno di statuire circa le facolt&#224; che essi intendano concedere agli utenti, con la garanzia che i dispositivi degli utenti consentiranno a costoro esclusivamente l'esercizio delle facolt&#224; esplicitamente concesse, impedendo ogni altro utilizzo dell'opera protetta.<br />
Si tratta di una visione estremamente assolutistica della "propriet&#224; intellettuale", concepita come totalmente priva di limiti e nella pi&#250; completa disponibilit&#224; del suo titolare. Un alcunch&#233; che non saremmo disposti a riconoscere alla propriet&#224; del mondo fisico, cresciuti come siamo nell'insegnamento di quei maestri che ci hanno lungamente spiegato la funzione sociale, costituzionalmente contemplata, del <em>terribile diritto</em>. <br />
E poco importa se un tale diritto sia concesso a Disney od al batterista che, nella stanza sopra alla nostra, registra la demo che gli consentir&#224; l'accesso al firmamento delle start. Nelle intenzioni dei proponenti, infatti, il sistema di Trusted Computing non &#232; funzionale all'acquisto della diciottesima villa di Madonna, ci viene ripetuto, ma proprio per il batterista nostro vicino di casa, al quale deve essere concesso il potere di statuire su cosa noi si possa fare con il file contenente la registrazione dei suoi rumori, potere che l'ordinamento rende effettivo imponendo a ciascuno di noi l'utilizzo esclusivo di dispositivi hardware e software che siano stati preventivamente certificati, dal Laboratorio Accreditato dall'Autorit&#224; Centrale, come in grado di dar piena esecuzione all'esclusiva volont&#224; del novello Ringo Starr.<br />
Un tale potere assoluto sull'opera dell'intelletto ricorda quel copyright premoderno che tanto efficacemente il rimpianto Ray Patterson ci ha tratteggiato nei sui splendidi studi sulla storia delle origini del diritto d'autore, un privilegio monopolistico perpetuo che il sovrano concedeva agli stampatori su ogni libro pubblicato nel regno, al fine di operare una censura preventiva sulla circolazione delle idee.[8] Fu in reazione a quella concezione assolutistica di un privilegio amministrato dagli stessi privilegiati - gli stampatori raccoltisi nella Stationer's Company - che nacque il diritto d'autore moderno, quale si esprime nello Statute of Anne o nella Costituzione degli Stati Uniti d'America: un diritto di origine pubblica, limitato nel tempo e nell'estensione e, soprattutto, finalizzato alla diffusione dell'apprendimento e della conoscenza.<br />
Conferire ai detentori dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'intelletto il potere che si &#232; visto, al quale si accompagni un cos&#237; forte investimento che l'ordinamento giuridico compie per rendere quel potere tanto effettivo nei confronti di ciascuno, facendone sopportare i costi unicamente ai produttori di hardware e software ed alla fiscalit&#224; generale, appare una scelta dettata da ragioni di politica industriale: consentire il perpetuarsi di modelli di business che, come riconscono i firmatari dell'appello, vengono messi in crisi dall'evoluzione tecnologica.<br />
La crisi di quei modelli di business deriva, ci viene di solito spiegato, dall'inefficacia dell'ordinamento giuridico nel prevenire i comportamenti di quegli utenti che, non ritenendo di dover pagare il dovuto ai detentori dei diritti d'autore, inducono un calo della remunerativit&#224; dell'investimento nelle opere dell'intelletto. Quando si fa notare come le soluzioni proposte, consistenti nel creare un ambiente digitale nel quale tali comportamenti devianti non abbiano pi&#250; nemmeno la possibilit&#224; di essere posti in essere, creino anche situazioni nelle quali il pericolo di un uso distorto di quelle stesse tecnologie non &#232; solo un alcunch&#233; di temuto, ma qualcosa di storicamente accertato e dimostrato, ci si dice che l'ordinamento giuridico provveder&#224; ad adottare le norme che contro tali abusi ci forniranno tutta la protezione di cui abbiamo bisogno.<br />
Viene allora da chiedersi perch&#233; l'ordinamento giuridico, tanto incapace di proteggere i detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'intelletto dagli gli abusi compiuti dai loro utenti, dovrebbe esserlo nel proteggere i secondi dagli abusi dei primi.<br />
Andrea Rossato<br />
Docente di Legal Issues in Computer Science presso la Facolt&#224; di Informatica della Libera Universit&#224; di Bolzano ed autore del libro "Diritto e architettura nello spazio digitale", Padova, 2006.<br />
Note<br />
[1] <a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm" >http://dmin.it/proposta/adesioni.htm</a><br />
[2] Si veda "Specifiche tecniche del sistema di iDRM per digital media" (iDRM), <a href="http://dmin.it/specifiche/specifiche_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/specifiche_iDRMv2.0.doc</a> Tutti i documenti di questo gruppo di lavoro dedicato all'interoperabilit&#224; sono forniti unicamente nel formato doc di Miscrosoft Office. Le specifiche citate sono indicate come versione 1.0 alla data del presente scritto, il 5 dicembre 2007.<br />
[3] <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-21" >http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-21</a><br />
[4] <a href="http://dmin.it/specifiche/governance_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/governance_iDRMv2.0.doc</a><br />
[5] Ivi p. 4: "L'accettazione ed integrazione nel sistema iDRM di un dispositivo (hardware o software) si basa sul seguente processo<br />
[...]".<br />
[6] Ivi p. 6<br />
[7] "Proposta di legge per il supporto legislativo a iDRM" <a href="http://dmin.it/specifiche/proposta_legge_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/proposta_legge_iDRMv2.0.doc</a><br />
[8] Si vedano, ad esempio, L. Ray Patterson, "Copyright in Historical Perspective", Nashville, TN, 1968 e L. Ray Patterson, "Copyright and the Exclusive Right of Authors", in 1 Journal of Intellectual Property Law, 1, 1993, <a href="http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html" >http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html</a></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Dmin.it ed il Trusted Computing in salsa italica</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"><a style="padding-left:10px" href="#titelanker1">Dmin.it</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker2">iDRM</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker3">Governance</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker4">Ritorno al passato</a><br /></div><br />
<a id="titelanker1"></a><h2>Dmin.it</h2>
Un sistema di Trusted Computing pervasivo ed obbligatoriamente - vale a dire legislativamente - imposto su tutti i dispositivi digitali in grado di fornire accesso ad un qualunque contenuto, di qualunque natura o tipo esso sia, &#232; davvero un requisito essenziale per far si che il nostro Paese diventi leader "nel procedimento di revisione dell'attuale regolamentazione dell'accesso al patrimonio culturale digitale"?<br />
&#200; quanto, in tutta evidenza, credono i <a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm">sostenitori della proposta di dmin.it</a>&#160;<a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>, ieri sottoposta all'attenzione del Ministro della Cultura del nostro Paese <a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2133131">da un appello intitolato</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2133131"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>: "NO alla dottrina Sarkozy per combattere la c.d. pirateria su Internet, SI ad una via italiana per garantire la diffusione dei contenuti digitali attraverso l'interoperabilit&#224;", a prima firma di Leonardo Chiariglione.<br />
I nomi dei firmatari dell'appello e degli aderenti al progetto dmin.it non lasciano dubbi circa la seriet&#224; della proposta,[1] che proviene dalle personalit&#224; pi&#250; illustri del mondo dell'ICT italiano, e non solo. E l'interrogativo posto in apertura, che gi&#224; credevamo avesse avuto risposta negativa dal legislatore nord americano, &#232; ora riproposto a quello italiano che, vi &#232; da credere, a breve potrebbe trovarsi a decidere. Per questa ragione desidero analizzare questa proposta con la dovuta attenzione, sebbene costretto ad una certa qual brevit&#224; impostami dal mezzo e dal luogo.<br />
La proposta dmin.it &#232; molto articolata e riguarda anche aspetti, come il tema della neutralit&#224; di rete o dei micro-pagamenti, che in questa sede non mi interessa affrontare. Voglio invece concentrarmi sulle tematiche connesse a quella che i sottoscrittori dell'appello chiamano "propriet&#224; intellettuale".<br />
Spero, con le riflessioni che seguono, di aderire ad uno degli inviti dell'appello stesso, e contribuire con ci&#242; a dare inizio ad una discussione "aperta e corretta" sulle tematiche affrontate dai proponenti.<br />
<a id="titelanker2"></a><h2>iDRM</h2>
La parola chiave della proposta di dmin.it &#232; "interoperabilit&#224;", che andrebbe a concrettizzarsi in quella "i", minuscola, da anteporre all'acronimo maiuscolo "DRM" (Digital Rights Management) per formare l'oggetto centrale del discorso dei proponenti: l'iDRM.<br />
Il sistema iDRM &#232;, nella sostanza, un sistema di espressione digitale dei diritti da effettuarsi mediante quelle tecnologie che, nel loro insieme, vengono sovente identificate, attraverso una sineddoche pur tuttavia dotata di una sua qualche capacit&#224; connotativa, con il web semantico. Per mezzo di un "Rights Expression Language" il titolare dei diritti di sfruttamento economico di un'opera dell'intelletto statuisce quali facolt&#224; sono concesse all'utente. Una tale statuizione viene quindi incorporata nell'opera intellettuale espressa in forma digitale.[2]<br />
Esistono diversi tipi di "Rights Expression Language", il pi&#249; famoso dei quali &#232;, con tutta probabilit&#224;, l'MPEG-21.[3] Senza voler entrare troppo nel dettaglio, essi consentono di definire, ad esempio, quante volte un file musicale possa essere riprodotto, o se possa essere ceduto ad altri. Su quali apparecchi, e da chi, esso sia riproducibile, ecc.<br />
Tali definizioni avvengono in genere, e specificamente nell'MPEG-21, mediante un sistema di marcatura XML, il quale garantisce, appunto, una completa interoperabilit&#224;.<br />
Ma come ogni statuizione, se non vi sono mezzi mediante i quali dar loro seguito, anche quelle espresse mediante un "Rights Expression Language" rischiano di rimanere di mero ... principio.<br />
In altri termini, un sistema di iDRM &#232; lettera morta se non si accompagni ad un sistema di governance che consenta di avere ragionevole certezza che un tale sistema di statuizioni non si risolva in parole - o bit - al vento, ma stabilisca in effetti quali siano le facolt&#224; che i detentori dei diritti di sfruttamento economico decidano di concedere agli utenti.<br />
<a id="titelanker3"></a><h2>Governance</h2>
Questo problema, punto cruciale di ogni sistema DRM, &#232; affrontato dettagliatamente nel documento intitolato "Governance del sistema iDRM",[4] e, data la sua centralit&#224;, sar&#224; ad esso che dedicher&#242; ora tutta la mia attenzione.<br />
Il documento, che abbraccia pienamente quel sistema pervasivo di Trusted Computing, sebbene senza nominarlo, a cui sopra facevo cenno, si apre con la seguente constatazione: "Il sistema di governance del sistema iDRM necessita di un Trust Model per far s&#236; che ogni attore della catena del valore, ed in particolare un produttore/fornitore di contenuti, sia convinto che tutti gli altri attori, [...] sono affidabili come business partner, e quindi invogliarlo a far s&#236; che i loro contenuti digitali siano disponibili al mercato, che altrimenti non esisterebbe senza contenuti."<br />
Il Trust Model proposto si articola attorno a tre componenti basilari, che ripropongo letteralmente:<br />
<div class="indent"> 1. Il processo di accettazione ed integrazione nel sistema iDRM di qualunque dispositivo gestisca i contenuti o le licenze<br />
 2. Il processo run-time legato al comportamento dei dispositivi legati al consumo di contenuti, che riguarda principalmente la verifica delle licenze e la gestione delle anomalie riscontrate nei dispositivi, con tutti i livelli di escalation necessari<br />
 3. Lo schema legale/normativo/contrattuale che lega i diversi attori fra di loro, attribuisce le responsabilit&#224; e garantisce il sistema nei confronti dei danni che possono derivare da comportamenti &#8220;malicious&#8221; di clienti finali e di attori stessi.</div>
Sebbene il testo sia sufficientemente chiaro, esso viene pur tuttavia ribadito con un qualche ulteriore dettaglio, specie per il primo punto, quel "processo di accettazione" del Fritz Chip in qualunque dispositivo, si badi bene: hardware e software,[5] esclusi quelli che non gestiscano n&#233; contenuti n&#233; licenze (indovini il lettore quali): "Esistono diverse macro-categorie di dispositivi: terminali per la fruizione di contenuti sicuri (es: STB, cellulare...) ed altri dispositivi usati in altri punti di una catena del valore, e.g. per la produzione e distribuzione di contenuti. Il Trust Model deve necessariamente coprire efficacemente tutti i dispositivi." <br />
Il secondo punto non richiede molti chiarimenti.<br />
Ma il terzo invece s&#237;, esso &#232; infatti l'aspetto pi&#250; interessante e, credo, maldestramente tratteggiato dai proponenti. Costoro prevedono la creazione di un'Autorit&#224; Centrale [sic], affiancata da un Laboratorio Accreditato [sic], enti privati i quali dovranno certificare tutti i dispositivi immessi sul mercato, dispositivi che, unitamente ai dati di certificazione, dovranno essere iscritti in un'anagrafe nazionale gestita dall'Autorit&#224; Centrale stessa.<br />
Per quanto concerne le relazioni tra i costruttori di dispositivi (o autori di software) e questi enti privati, il documento afferma che "il rapporto fra LA e costruttori &#232; regolato da un contratto in cui il costruttore ammette la sua liability in caso di infrazione realizzata sul dispositivo da lui costruito. La liability deve essere garantita da una assicurazione/fideiussione."[6]<br />
&#200; interessante notare come si ritenga di dover far ricadere tutto il rischio derivante dai (supposti) mancati guadagni legati all'abusiva fruizione dei contenuti digitali, e quindi tutti i costi che si ritengano a ci&#242; connessi, sui costruttori di dispositivi digitali e sugli autori del software fatti per accedere ai contenuti. Finalmente i detentori dei diritti esclusivi di sfruttamento delle opere dell'intelletto avranno una ben definita categoria di individui sui quali rivalersi per le violazioni ai loro diritti esclusivi: non pi&#250; la sfumata categoria degli utenti, ma quelle persone che avranno fornito un'assicurazione o prodotto una fideiussione per poter operare in quel mercato gestito dall'Autorit&#224; Centrale, "la cui scomparsa come soggetto economico/giuridico implica lo scioglimento del mercato" stesso, recita il documento. Il tutto, ovviamente, per evitare l'alternativa che condurrebbe altrimenti "a scenari pi&#249; bui ed inquietanti di quelli tratteggiati dalla fantasia di George Orwell nel suo romanzo '1984'!", come si legge nell'appello.<br />
Sarebbe questo il segreto, vi &#232; da credere, che consentirebbe all'Italia "di acquisire un ruolo primario nello sfruttamento del fenomeno globale Digital Media", per citare quel che si legge nella home page di dmin.it.<br />
Il fatto che la tutela dei produttori dei contenuti avvenga mediante l'allocazione del rischio unicamente ai produttori dei dispositivi hardware e software per accedere a quei contenuti pu&#242; forse sembrare una mossa furba, un'occhiolino strizzato all'utente, al quale gi&#224; si &#232; imposto il Trusted Computing mediante quel delicato "processo di accettazione" cui sopra si accennava. A me pare invece che ci&#242; getti su tutta la proposta una luce sospetta e, mi si consenta di dirlo, ne mini di molto l'autorevolezza. La governance, il cuore, come si &#232; visto, della proposta che gli aderenti a dmin.it ed i firmatari dell'appello hanno fatta loro, sembra costruita su fondamenta assai fragili, salvo non si voglia credere davvero ad un potere salvifico della tecnologia in genere e del Trusted Computing in particolare: solo questo infatti, se realmente effettivo come molti sperano, potrebbe rendere il rischio sopportabile da parte dei produttori dei dispositivi software ed hardware, e da parte dei loro assicuratori. Ma se, come vi &#232; pur da ritenere, anche la sicurezza del TC fosse infine imperfetta, se esso non fosse cio&#232; in grado di operare un controllo assoluto su ci&#242; che l'utente pu&#242; fare e non fare, sarebbero allora tempi assai bui per i mercati dell'hardware e del software, sui quali ogni produttore di contenuti potrebbe rivalersi per i danni derivanti dalle imperfezioni della tecnologia.<br />
Alcuni si domanderanno se, in un simile scenario, al software libero sia consentito di esistere. La questione meriterebbe una trattazione autonoma che in questa sede non mi &#232; possibile, circa la compatibilit&#224; di un sistema di certificazione con il software libero, compatibilit&#224; che non ritengo possibile. Tralasciando quel problema, pur centrale, in prima approssimazione mi sembra che, sebbene il documento affermi che l'Autorit&#224; Centrale sia un'organizzazione no profit "il cui funzionamento si basa su un meccanismo di ricopertura dei costi", pur questi costi non sono affatto esclusi, e non si prevede alcuna eccezione per il software libero, eccezione che, d'altro canto, renderebbe vano tutto il meccanismo di sicurezza proposto, consentendo in tal caso di disattendere alle statuizione espresse mediante l'iDRM. Si aggiunga a ci&#242; il costo non indifferente di un'assicurazione o di una fideiussione che anche lo sviluppatore di software libero sarebbe tenuto a produrre.<br />
Si tenga infatti presente che tutta l'attenzione e la protezione del progetto dmin.it &#232; rivolta <em>esclusivamente</em> ai produttori di contenuti, e mai ai produttori di dispositivi software o hardware, sui quali si &#232; deciso di far gravare tutti gli oneri ed i rischi derivanti dalla gestione del sistema di Trust Model proposto.<br />
La proposta di legge acclusa al progetto di dmin.it[7] non tratta affatto del "processo di accettazione", il quale rimane sfumato sullo sfondo, il che, mi pare, un poco si discosti da quell'esigenza di una discussione aperta e corretta di cui i firmatari dell'appello si fanno portavoce. Si potrebbe maliziosamente notare come, in genere, sia richiesta l'accettazione solo di ci&#242; che, quanto meno di primo acchito, risulti ... inaccettabile. Quel che emerge dal progetto di legge &#232; che un tale processo sar&#224; amministrato dal "Comitato di controllo costituito da rappresentanti degli autori, produttori, editori, fornitori di servizi e consumatori", ed al quale sono attribuite funzioni principalmente propositive, ma non solo.<br />
Una delle funzioni di questo comitato consiste ad esempio nella risoluzione delle "controversie tra i soggetti che adottano misure tecniche di gestione e protezione interoperabili e gli utilizzatori delle opere a qualunque titolo, incluse le loro associazioni" (art. 2 comma V).<br />
Un'accentuazione del ruolo delle associazioni, anche a discapito di quello degli utenti, ed in genere un'adesione ad un modello puramente concertativo - corporativo verrebbe da dire - traspare invero anche da altre misure previste in questa proposta di legge, ad esempio all'art. 1, ove si introduce un'articolo, l'art. 102 - sexies, nella legge sul Diritto d'autore, il cui quarto comma dovrebbe recitare: "L&#8217;Autorit&#224; d&#8217;ufficio o su istanza di un&#8217;associazione di utenti e consumatori determina la misura ed i termini in cui l&#8217;adozione di misure tecniche di gestione e protezione interoperabili non pu&#242; precludere l&#8217;esercizio delle libere utilizzazioni di cui al Capo V, Titolo I in funzione del tipo di opera affetta da misure tecniche di gestione e protezione interoperabili, dei diversi modi di pubblicazione e delle possibilit&#224; offerte dalle tecnologie disponibili." Con ci&#242; le libere utilizzazioni finiscono sotto la gestione di un'autorit&#224; amministrativa alla quale possono accedere solo le associazioni dei consumatori.<br />
<a id="titelanker4"></a><h2>Ritorno al passato</h2>
Al di l&#224; dei singoli dettagli (pur sempre di proposta si tratta e come tale soggetta, vi &#232; da ritenere, a revisioni e ripensamenti), vi &#232; da domandarsi di quale concezione della "propriet&#224; intellettuale" si facciano portatori gli aderenti al progetto dmin.it ed i firmatari dell'appello per far s&#237; che questo divenga la base della discussione pubblica in tema di riforma del diritto d'autore.<br />
Se infatti i dettagli possono essere anche grandemente modificati, il disegno generale no, ed esso &#232; estremamente chiaro: costruire un meccanismo che consenta ai detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere del'ingegno di statuire circa le facolt&#224; che essi intendano concedere agli utenti, con la garanzia che i dispositivi degli utenti consentiranno a costoro esclusivamente l'esercizio delle facolt&#224; esplicitamente concesse, impedendo ogni altro utilizzo dell'opera protetta.<br />
Si tratta di una visione estremamente assolutistica della "propriet&#224; intellettuale", concepita come totalmente priva di limiti e nella pi&#250; completa disponibilit&#224; del suo titolare. Un alcunch&#233; che non saremmo disposti a riconoscere alla propriet&#224; del mondo fisico, cresciuti come siamo nell'insegnamento di quei maestri che ci hanno lungamente spiegato la funzione sociale, costituzionalmente contemplata, del <em>terribile diritto</em>. <br />
E poco importa se un tale diritto sia concesso a Disney od al batterista che, nella stanza sopra alla nostra, registra la demo che gli consentir&#224; l'accesso al firmamento delle start. Nelle intenzioni dei proponenti, infatti, il sistema di Trusted Computing non &#232; funzionale all'acquisto della diciottesima villa di Madonna, ci viene ripetuto, ma proprio per il batterista nostro vicino di casa, al quale deve essere concesso il potere di statuire su cosa noi si possa fare con il file contenente la registrazione dei suoi rumori, potere che l'ordinamento rende effettivo imponendo a ciascuno di noi l'utilizzo esclusivo di dispositivi hardware e software che siano stati preventivamente certificati, dal Laboratorio Accreditato dall'Autorit&#224; Centrale, come in grado di dar piena esecuzione all'esclusiva volont&#224; del novello Ringo Starr.<br />
Un tale potere assoluto sull'opera dell'intelletto ricorda quel copyright premoderno che tanto efficacemente il rimpianto Ray Patterson ci ha tratteggiato nei sui splendidi studi sulla storia delle origini del diritto d'autore, un privilegio monopolistico perpetuo che il sovrano concedeva agli stampatori su ogni libro pubblicato nel regno, al fine di operare una censura preventiva sulla circolazione delle idee.[8] Fu in reazione a quella concezione assolutistica di un privilegio amministrato dagli stessi privilegiati - gli stampatori raccoltisi nella Stationer's Company - che nacque il diritto d'autore moderno, quale si esprime nello Statute of Anne o nella Costituzione degli Stati Uniti d'America: un diritto di origine pubblica, limitato nel tempo e nell'estensione e, soprattutto, finalizzato alla diffusione dell'apprendimento e della conoscenza.<br />
Conferire ai detentori dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'intelletto il potere che si &#232; visto, al quale si accompagni un cos&#237; forte investimento che l'ordinamento giuridico compie per rendere quel potere tanto effettivo nei confronti di ciascuno, facendone sopportare i costi unicamente ai produttori di hardware e software ed alla fiscalit&#224; generale, appare una scelta dettata da ragioni di politica industriale: consentire il perpetuarsi di modelli di business che, come riconscono i firmatari dell'appello, vengono messi in crisi dall'evoluzione tecnologica.<br />
La crisi di quei modelli di business deriva, ci viene di solito spiegato, dall'inefficacia dell'ordinamento giuridico nel prevenire i comportamenti di quegli utenti che, non ritenendo di dover pagare il dovuto ai detentori dei diritti d'autore, inducono un calo della remunerativit&#224; dell'investimento nelle opere dell'intelletto. Quando si fa notare come le soluzioni proposte, consistenti nel creare un ambiente digitale nel quale tali comportamenti devianti non abbiano pi&#250; nemmeno la possibilit&#224; di essere posti in essere, creino anche situazioni nelle quali il pericolo di un uso distorto di quelle stesse tecnologie non &#232; solo un alcunch&#233; di temuto, ma qualcosa di storicamente accertato e dimostrato, ci si dice che l'ordinamento giuridico provveder&#224; ad adottare le norme che contro tali abusi ci forniranno tutta la protezione di cui abbiamo bisogno.<br />
Viene allora da chiedersi perch&#233; l'ordinamento giuridico, tanto incapace di proteggere i detentori dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'intelletto dagli gli abusi compiuti dai loro utenti, dovrebbe esserlo nel proteggere i secondi dagli abusi dei primi.<br />
Andrea Rossato<br />
Docente di Legal Issues in Computer Science presso la Facolt&#224; di Informatica della Libera Universit&#224; di Bolzano ed autore del libro "Diritto e architettura nello spazio digitale", Padova, 2006.<br />
Note<br />
[1] <a href="http://dmin.it/proposta/adesioni.htm" >http://dmin.it/proposta/adesioni.htm</a><br />
[2] Si veda "Specifiche tecniche del sistema di iDRM per digital media" (iDRM), <a href="http://dmin.it/specifiche/specifiche_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/specifiche_iDRMv2.0.doc</a> Tutti i documenti di questo gruppo di lavoro dedicato all'interoperabilit&#224; sono forniti unicamente nel formato doc di Miscrosoft Office. Le specifiche citate sono indicate come versione 1.0 alla data del presente scritto, il 5 dicembre 2007.<br />
[3] <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-21" >http://en.wikipedia.org/wiki/MPEG-21</a><br />
[4] <a href="http://dmin.it/specifiche/governance_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/governance_iDRMv2.0.doc</a><br />
[5] Ivi p. 4: "L'accettazione ed integrazione nel sistema iDRM di un dispositivo (hardware o software) si basa sul seguente processo<br />
[...]".<br />
[6] Ivi p. 6<br />
[7] "Proposta di legge per il supporto legislativo a iDRM" <a href="http://dmin.it/specifiche/proposta_legge_iDRMv2.0.doc" >http://dmin.it/specifiche/proposta_legge_iDRMv2.0.doc</a><br />
[8] Si vedano, ad esempio, L. Ray Patterson, "Copyright in Historical Perspective", Nashville, TN, 1968 e L. Ray Patterson, "Copyright and the Exclusive Right of Authors", in 1 Journal of Intellectual Property Law, 1, 1993, <a href="http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html" >http://www.lawsch.uga.edu/jipl/old/vol1/patterson.html</a></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2007-12-06T10:12:45+02:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/SicurezzaSoftwareLibero/show?time=2006-08-08+12%3A51%3A33">
	<title>SicurezzaSoftwareLibero</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/SicurezzaSoftwareLibero/show?time=2006-08-08+12%3A51%3A33</link>
	<description>Changes to SicurezzaSoftwareLibero made by  on Tue, 08 Aug 2006, 12:51:33 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Sicurezza: il ruolo del software libero e del software open source</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"><a style="padding-left:10px" href="#titelanker1">1. Software libero e software open source</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker2">2. Software libero come modello di governance</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker3">3. Globale e locale</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker4">4. End-to-end</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker5">5. Governance e sicurezza</a><br /></div><br />
<a id="titelanker1"></a><h2>1. Software libero e software open source</h2>
Il software libero nasce tra il finire degli anni settanta ed il cominciare degli ottanta come una reazione ad un mutato quadro giuridico che vede, sostanzialmente, l'inserimento del software tra le categorie di opere tutelate dal diritto d'autore ai sensi della Convenzione di Berna.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a>
Tale mutamento snatura quello che era stato precedentemente il modo di concepire le scienze informatiche le quali, all'interno delle comunit&#224; accademica, in modo particolare dei grandi centri di ricerca nord americani, erano caratterizzate da una forma tipica, nella ricerca scientifica, di condivisione del sapere. Era quindi pratica comune, tra i ricercatori e gli scienziati che affollavano prestigiose universit&#224; come il MIT o Berkeley, scambiare il software cos&#237; come, in altri ambiti scientifici, ci si scambiano articoli, pareri e quant'altro.<br />
Il mutato quadro giuridico ed il contestuale svilupparsi di una vera e propria industria del software, la quale si accompagna alla nascita di un mercato dell'informatica di massa a seguito della produzione dei primi modelli di personal computer a partire dalla seconda met&#224; degli anni settanta, hanno l'effetto di modificare la percezione che, nell'ambito di questa comunit&#224; scientifica, si ha del software.<br />
Non &#232; quindi un caso che sia un ricercatore del MIT, Richard Stallman, ha maturare la convinzione che, per preservare le idealit&#224; che avevano caratterizzato l'informatica come una disciplina accademica in cui si mescolano ricerca di base e ricerca applicata, fosse necessario, visto il mutato assetto istituzionale, predisporre un <em>framework</em>, mediante l'uso di una licenza d'uso e, quindi, un contratto, la <em>GNU General Public License</em>, che fosse in grado di perpetuare il principio della condivisione del sapere che aveva in precedenza connotato la produzione del software.<br />
L'idea di Stallman &#232; molto ambiziosa. Egli si propone di creare un intero sistema operativo che consenta all'utente l'utilizzo di un computer con software interamente libero, caratterizzato, cio&#232;, da un modello distributivo che conferisca, e allo sviluppatore e all'utilizzatore, un insieme minimo di libert&#224; sul sistema stesso, libert&#224; che consentano loro di studiare, modificare, condividere e distribuire, senza ulteriori limiti, il programma in questione. In ultima analisi si tratta di concedere all'utilizzatore del computer la possibilit&#224; di modificarne il funzionamento, mediante il conferimento della facolt&#224; di apportare migliorie al software senza il consenso del suo autore, il tutto nel quadro di legalit&#224; posto in essere dal contratto di licenza d'uso. Tale licenza, proprio in virt&#250; del mutato assetto giuridico che conferisce all'autore i diritti esclusivi derivanti dal <em>copyright</em>, &#232; quindi un atto in grado di porre in essere una relazione giuridica, caratterizzata da una certa reciprocit&#224; in quanto a facolt&#224;, obblighi e soggezioni, il cui scopo principale &#232; garantire alle parti in causa un ammontare minimo di libert&#224; irrinunciabili. L'elemento centrale che caratterizza il progetto GNU, l'acronimo ricorsivo (GNU's not Unix) che lo identifica, &#232; quindi, nell'accezione di Stallman, la libert&#224; del fruitore di software.<br />
Il progetto, concepito nei primi anni '80, reso pubblico nel 1984, &#232; coronato da successo solo nei primi anni '90: il 1991 vede la nascita di Linux, un kernel utilizzabile nell'ambito del sistema GNU, che ormai comprendeva quasi tutti gli elementi che caratterizzano un sistema operativo, ad eccezione dell'ultimo rappresentato appunto da Linux. Nel 1995 una transazione extragiudiziale pone fine ad una controversia tra la University of California at Berkeley ed AT&amp;T prima, Novel poi. Tale transazione consentir&#224; alla prima la distribuzione di un sistema operativo, anch'esso interamente libero, derivato dal sistema Unix e denominato BSD (acronimo di <em>Berkeley Software Distribution</em>), dal quale traggono origine sistemi operativi <em>Unix-like</em> come <span class="missingpage">FreeBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/FreeBSD/edit">?</a>, <span class="missingpage">OpenBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/OpenBSD/edit">?</a> e <span class="missingpage">NetBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/NetBSD/edit">?</a>.<br />
Giunti a met&#224; degli anni '90, pertanto, la comunit&#224; degli sviluppatori che si era radunata attorno al progetto di Stallman, ed ad altri progetti nati in ambito accademico come nel caso di BSD, &#232; in grado di offrire al pubblico degli utilizzatori di software un sistema operativo interamente libero, distribuito, cio&#232;, con licenze che garantiscono al fruitore quel nucleo di libert&#224; cui sopra si accennava.<br />
&#200; sull'onda di questo successo che, nel 1998, nasce la locuzione <em>software open-source</em>.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Questa nuova etichetta, che starebbe ad indicare ci&#242; che prima si conosceva con il nome di free software, viene adottata con l'esplicito scopo di fare del proselitismo, in favore di questa categoria di programmi per elaboratore, nell'ambito del settore commerciale. Ed &#232; nel tentativo di rendere questa tipologia di software appetibile anche al settore commerciale ed industriale che si fa appello ad una presunta superiorit&#224; tecnica del software libero, ora open-source, su quello proprietario &#8211; cos&#237; vengono chiamati quei programmi la cui distribuzione avvenga mediante il ricorso a licenze che pongano forti limiti alle attivit&#224; che l'utilizzatore pu&#242; con essi compiere -, superiorit&#224; derivante dalla diversa modalit&#224; di sviluppo che caratterizza il primo. 
Il software libero<em>/open-source</em> &#232; spesso, ma non necessariamente, caratterizzato da un sistema collaborativo decentrato e distribuito di produzione. Inoltre, essendo il codice sorgente liberamente visionabile &#8211; questo &#232; un requisito necessario affinch&#233; le libert&#224; a cui sopra si accennava siano effettive e non meramente declamate -, esso pu&#242; essere sottoposto ad una revisione critica da un numero di persone estremamente elevato, a differenza di quanto possa accadere se un programma viene sviluppato nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale chiusa che voglia mantenere su di esso i diritti esclusivi e le prerogative che nascono dal diritto d'autore e dal segreto industriale. I sostenitori del <em>software open-source</em> affermano quindi che questo modello di sviluppo ha il vantaggio di rendere il software pi&#250; robusto e sicuro, attingendo argomenti retorici da discipline quali l'economia, che mostra la superiore efficienza di istituzioni decentralizzate su quelle rigidamente centralizzate e gerarchiche &#8211; si pensi al dibattito mercato/pianificazione.<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Si pu&#242; incidentalmente notare come, se sul piano teorico simili argomenti esercitino il loro fascino, sul quello pratico essi rischino di divenire petizioni di principio. Se &#232; infatti corrispondente al vero che vi sono progetti dotati di elevata visibilit&#224; e che attirano un numero molto elevato di ricercatori e programmatori esperti, vero &#232; che ci&#242; rappresenta maggiormente l'eccezione che non la regola. Non mancano infatti, sono invero il numero maggiore, programmi creati da una cerchia estremamente ristretta di individui, i quali prestano la loro opera gratuitamente e, quindi, saltuariamente. Che costoro possano competere con imprese, anche di piccole dimensioni, che possono investire nella ricerca e sviluppo risorse certamente maggiori, ci par invero di poterlo dubitare.<br />
<a id="titelanker2"></a><h2>2. Software libero come modello di governance</h2>
Se si prescinde dal dibattito sul miglior sistema di sviluppo, e se si prescinde anche dalla contrapposizione, dal vago sapore ideologico, tra i sostenitori della superiorit&#224; etica e tecnica del software libero e di quello <em>open-source</em> su quello proprietario, si pu&#242; forse analizzare il problema delle relazioni tra software libero e proprietario a partire dalle conseguenze pratiche delle idealit&#224; che caratterizzano il primo. In tal caso il software libero si verrebbe caratterizzando come un modello di <em>governance</em> delle risorse informatiche, un modello decentralizzato ove all'utente finale &#232; dato pieno potere sulla configurazione del sistema da costui utilizzato.<br />
Una tale impostazione del problema, credo, potr&#224; risultare utile nell'affrontare lo specifico tema della sicurezza informatica e delle modalit&#224; con le quali essa debba essere perseguita.<br />
L'appello alla libert&#224;, e non alla superiorit&#224; tecnica, si configura infatti come un discorso relativo alla relazione tra l'utilizzatore e la risorsa informatica. Il software libero &#232; volto a fornire a costui pieno accesso, e, quindi, pieno potere sulla singola risorsa. Quello che nelle pagine che seguono si vuole analizzare &#232;, pertanto, come un tale modello possa essere generalizzato per affrontare il problema della <em>governance</em> globale delle risorse informatiche, a maggior ragione se connesse in rete. In altri termini, non intendo entrare nel merito del dibattito sulla maggior o minor sicurezza intrinseca del software libero. Voglio invece cercare di comprendere come la questioni relative alla sicurezza entrino nel dibattito sulla <em>governance</em> delle risorse informatiche, al fine di analizzare quale contributo il software libero, che, si &#232; detto, rappresenta un sistema di <em>governance</em> locale, possa offrire. Una tale impostazione si fonda sulla constatazione di come la <em>governance</em> delle risorse informatiche abbia la capacit&#224; di plasmare lo spazio digitale, determinandone lo sviluppo.<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
<a id="titelanker3"></a><h2>3. Globale e locale</h2>
Introdurr&#242; questo argomento raccontando una vicenda che, un paio di anni fa, dest&#242; un certo clamore animando un interessante dibattito sulle relazioni tra le politiche commerciali e quelle di sicurezza. Nel 2004 si era sparsa la voce, sui mezzi di informazione, che Microsoft intendesse cambiare la propria posizione relativamente alla distribuzione degli aggiornamenti ai propri sistemi operativi. Dopo la pubblicazione di Windows XP, il primo grosso pacchetto di aggiornamento, denominato <em>Service Pack 1</em>, era stato reso liberamente disponibile ai soli utenti che avessero installato sul proprio computer una copia legittimamente acquistata del noto sistema operativo. Tutti coloro che ne avessero una copia abusivamente duplicata sarebbero stati esclusi. Secondo indiscrezioni di stampa, invece, il <em>Service Pack 2</em> sarebbe stato distribuito a chiunque avesse una copia installata di Windows XP, fosse stata questa munita o meno di regolare licenza d'uso.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a> La notizia era per&#242; priva di fondamento e, dopo qualche giorno, fu smentita dalla diretta interessata.<a id="fnref6"></a><a href="#fnnumber6">[6]</a>
Le ragioni per le quali Microsoft abbia deciso di non rendere disponibile gli aggiornamenti a chi non fosse titolare di una licenza d'uso sono evidenti e possono essere facilmente catalogate tra le attivit&#224; di &#8220;massimizzazione del profitto&#8221; cui un'impresa si deve necessariamente dedicare. Se &#232; pertanto ovvio che essa decida di prendere questo corso di azioni, quel che ci si deve domandare &#232; quali siano le conseguenze di carattere globale di una simile decisione. Per dirla con un noto esperto di sicurezza informatica, &#171;[t]he security of your computer and your network depends on two things: what you do to secure your computer and network, and what everyone else does to secure their computers and networks. It's not enough for you to maintain a secure network. If everybody else doesn't maintain their security, we're all more vulnerable to attack.&#187;<a id="fnref7"></a><a href="#fnnumber7">[7]</a> Pertanto, negare gli aggiornamenti, in specie quelli legati alla sicurezza, agli utenti di versioni &#8220;pirata&#8221; di Windows significa aumentare l'insicurezza anche degli utenti legittimi del sistema operativo, per via del fatto che l'ambiente nel quale il loro sistema si trova &#232; meno sicuro.
La decisione di Microsoft, adottata in risposta ad incentivi che agiscono localmente, ha conseguenze di carattere globale. Potremmo definire queste conseguenze una forma di esternalit&#224;, ma non intendo soffermarmi troppo, in questa sede, sulla loro natura.<br />
Si potrebbe argomentare, contro le osservazioni or ora fatte, che casi di esternalit&#224; di questo genere sono evenienza comune e che, talvolta, in particolar modo nell'eventualit&#224; di esternalit&#224; negative, il diritto interviene con una qualche forma di regolamentazione. Ma ci&#242; non considera ancora una peculiarit&#224; specifica di reti informatiche come Internet.<br />
Si &#232; soliti intendere Internet come <em>la</em> rete globale. Una tale definizione &#232; per&#242; estremamente forviante nel descrivere e qualificare la natura di Internet. Se volessimo tentare di coglierne l'aspetto pi&#250; sostanziale, dovremmo dire invece che essa &#232; la globalit&#224; delle reti locali interconnesse. Internet, infatti &#232; un'architettura di interconnessione. Ma ciascuna rete interconnessa ha, in verit&#224;, un suo proprietario, nel senso che le apparecchiature che la esprimono sono beni sui quali una qualche persona, o ente, vanta un diritto esclusivo di propriet&#224;, e costei avr&#224; la facolt&#224; di decidere come quelle apparecchiature dovranno comportarsi.<br />
Da ci&#242;, per quel che concerne il ragionamento che andavo tessendo, deriva la constatazione di come la <em>governance</em> globale di Internet altro non sia che la sommatoria di <em>governance</em> locali.<br />
Una tale modalit&#224; di governo di un sistema complesso discende ovviamente dalle scelte operate in sede di progettazione del sistema stesso. E, d'altro canto, le scelte operate, nel caso specifico in questione, furono volte proprio a creare quello specifico sistema di <em>governance</em>, per ragioni che vale la pena, seppur brevemente, analizzare.<br />
<a id="titelanker4"></a><h2>4. End-to-end</h2>
Internet si configura come un'architettura di rete aperta, il che sta a significare che la sua struttura &#232; quella di una rete di reti, ciascuna delle quali possa essere progettata, sviluppata ed implementata con tecnologie scelte arbitrariamente. Per la comunicazione tra le varie reti si decise l'adozione di un meta-livello di comunicazione, definibile come un'architettura di interconnessione (<em>Iternetworking Architeture</em>), una serie di protocolli che consentissero il transito dei pacchetti dati attraverso le singole reti di cui Internet sarebbe stata formata, mediante interfacce, denominate <em>gateway,</em> poste ai loro limiti.<a id="fnref8"></a><a href="#fnnumber8">[8]</a> Una tale soluzione fu proposta da Vinton Cerf e Robert Kahn in un celebre lavoro del 1974 nel quale si delineavano le modalit&#224; di funzionamento di una simile architettura e se ne proponevano gli elementi basilari: il sistema dei <em>gateway</em> ed i protocolli necessari.<a id="fnref9"></a><a href="#fnnumber9">[9]</a>
I protocolli che esprimono Internet furono definitivamente codificati nel 1981,<a id="fnref10"></a><a href="#fnnumber10">[10]</a> molto tempo prima che questa divenisse un fenomeno di massa. In essi si faceva applicazione di un principio, poi conosciuto come argomento <em>end-to-end</em>,<a id="fnref11"></a><a href="#fnnumber11">[11]</a> in base al quale un sistema informatico deve implementare le funzionalit&#224; pi&#250; complesse ai sui punti terminali, nel nostro caso le singole risorse informatiche, i singoli computer o le singole reti di cui Internet si compone. In tal modo l'architettura di interconnessione, lo spazio che separa i punti terminali, pu&#242; essere estremamente semplice, svolgendo quante meno funzioni fosse possibile, con ovvi vantaggi in sede di implementazione, lasciando, al contempo, impregiudicati tutti gli usi futuri ed eventuali dell'architettura stessa. Detto altrimenti, negli anni settanta non si sapeva come i protocolli da cui era destinata a nascere Internet sarebbero stati utilizzati. Nessuno, molto probabilmente, immaginava che vi sarebbe stata, un giorno, una struttura come la <em>World Wide Web</em> fruibile mediante un browser, ed in grado di portare nelle nostre case testi, immagini, suoni, ecc. Se invece l'architettura di connessione fosse stata progettata per uno specifico uso, in tal caso i protocolli si sarebbe potuti configurare in modo tale da renderli estremamente efficienti per quel determinato uso, probabilmente a discapito di altri usi possibili.
Si comprende allora come l'argomento end-to-end, il mantenere, cio&#232;, le funzionalit&#224; pi&#250; avanzate, anche di sicurezza, quanto pi&#250; possibile nei punti terminali dell'architettura, vicino all'utilizzatore, sia in ultima analisi anche una forma di <em>governance</em>, nel senso che a ciascuna rete locale e a ciascuna risorsa sarebbe stata lasciata la facolt&#224; di decidere autonomamente quali funzioni implementare. In secondo luogo, un tale argomento garantiva che non si ponessero discriminazioni tra usi possibili, e che non si operassero distinzione tra usi buoni o cattivi, adeguati o meno, dell'architettura, lasciando che emergessero spontaneamente una pluralit&#224; eterogenea di usi possibili.<br />
&#200; stata questa scelta di <em>design</em> che ha garantito la possibilit&#224; di un'evoluzione inattesa e prolifica di Internet, e che l'ha portata all'attuale livello di popolarit&#224;.<a id="fnref12"></a><a href="#fnnumber12">[12]</a>
<a id="titelanker5"></a><h2>5. Governance e sicurezza</h2>
Il problema della <em>governance</em>, in riferimento a quello della sicurezza, pu&#242; quindi essere formulato, in relazione al principio di design in base al quale Internet fu progettata, come il problema delle modalit&#224; attraverso cui le politiche di sicurezza debbano essere implementate. Pi&#250; specificamente, &#232; necessario far s&#237; che ciascuna risorsa connessa ad Internet implementi delle politiche, autonome, di sicurezza? <br />
O &#232; forse necessario che tali politiche di sicurezza siano attuate a livello di accesso ad una rete locale, dal momento che i singoli utenti non sono, troppo spesso, consapevoli dei costi connessi alla gestione del rischio? In altri termini, non potendo fare affidamento sulle capacit&#224;, e sugli incentivi &#8211; mancando delle informazioni rilevanti -, dell'utilizzatore medio di un computer, dobbiamo decidere che esso sia esonerato da una tale responsabilit&#224; in favore di soggetti pi&#250; competenti?<br />
Ma in tal caso si potrebbe obiettare che la competenza e la diligenza degli amministratori delle singole reti locali non &#232; un dato acquisito, e sarebbe quindi preferibile implementare forme di gestione del rischio gi&#224; a livello di architettura di interconnessione.<br />
Ovviamente una decisione in merito ha un impatto sulla configurazione dell'architettura di interconnessione. Generalizzando, lo spazio digitale che una rete esprime &#232; connotato anche dalla modalit&#224; mediante cui una politica di sicurezza viene implementata. <em>Firewall</em>, mascheramenti di rete, controllo degli accessi, attivit&#224; di <em>logging</em>, tutto ci&#242; ha un impatto sulla struttura dello spazio digitale e ne determina, pregiudicandone talune, le linee di sviluppo ed evoluzione possibili. Se &#232; stata la deliberata assenza di scelte centralizzate, incorporate nelle strutture pi&#250; profonde dello spazio digitale, a connotare la progettazione di Internet, assenza deliberata per via della consapevolezza, propria degli studiosi che diedero vita a quella costruzione intellettuale che oggi si esprime nello spazio digitale, dell'incompletezza delle informazioni al tempo disponibili circa gli sviluppi possibili che avrebbero caratterizzato la loro creatura; se &#232; stata quell'assenza, dicevo, a consentirne la crescita costante sino a renderla ci&#242; che oggi appare ai nostri occhi, si comprende allora come il problema della <em>governance</em>, nei termini proposti, debba essere affrontato con la medesima prudenza che meritano quelle decisioni che possono avere un effetto di lungo periodo che molto spesso non viene considerato nel momento in cui vengono adottate.<br />
Ma, ancor pi&#250; rilevante per un giurista, &#232; il fatto che una tale decisione ha un effetto regolatore del comportamento degli individui che quello spazio si trovino a dover frequentare. Se il primo &#232; infatti un problema di natura tecnica, sebbene con risvolti di scelte pubbliche, per usare un'efficace espressione coniata su di un modello anglosassone, pur tuttavia dobbiamo domandarci se chi tali decisioni si trovi a dover adottare sia dotato degli incentivi adeguati per operare scelte ottimali. Ottimali in due sensi distinti: adeguate alle circostanze ed in grado di operare quel bilanciamento degli interessi che sempre scelte in tema di sicurezza impongono.<br />
Quel che mi domando, in altri termini, &#232; se, scartata l'idea di incorporare direttamente nei protocolli sistemi di sicurezza, ma permanendo la sfiducia nei confronti dell'utente finale, chi si sente delegato ad operare tali scelte abbia tutte le informazioni rilevanti e sia dotato di un sistema di incentivi tale per cui le proprie scelte siano ottimali non solo localmente, ma anche globalmente.<br />
Nell'esempio del caso Microsoft sopra proposto si comprende facilmente come la risposta debba essere negativa.<br />
Ci&#242; non deve invero stupire. Se si analizza quanto accade nello spazio fisico, allora si deve procedere dalla constatazione che le scelte in tema di sicurezza sono propriamente scelte pubbliche, e che esse sono in gran parte sottratte persino alla volont&#224; del legislatore. Si pensi a quanto del nostro diritto costituzionale &#232; svolto al fine di operare un contemperamento tra esigenze di sicurezza ed esigenze di libert&#224; individuale, contemperamento sottratto al Parlamento in quanto, si ritiene, esso potrebbe agire sulla spinta di interessi e preferenze contingenti che rischierebbero di sconvolgere il delicato rapporto tra sicurezza e liber&#224; che il costituente ha sancito.<br />
Per cercare di chiarire questo punto ritengo utile la metafora del mercato. In esso ciascuno di noi compie scelte locali che hanno conseguenze globali, per quanto ridotta possa essere la loro portata, mediante l'allocazione del proprio reddito. Riferendosi ad un pensatore come Hayek si pu&#242; ricostruire il sistema dei prezzi come una modalit&#224; di computazione del valore delle risorse a partire dalle preferenze di ciascuno, oltre che dalla scarsit&#224; relativa delle stesse.<a id="fnref13"></a><a href="#fnnumber13">[13]</a> Il mercato, allora, &#232; un'istituzione dotata di un insieme di regole per la determinazione di quel valore.
Il problema &#232; che il mercato &#232; un'istituzione estremamente efficiente, o comunque pi&#250; efficiente di altre, per la determinazione del valore dello stagno, o delle carote, in relazione al valore di una moneta, ma diventa inadeguata nella determinazione del valore relativo di altri beni, dalla privacy alla libert&#224;. E ci&#242;, si badi, non per via di una sua intrinseca malvagit&#224;, ma per il pi&#250; semplice fatto che il mercato, come ogni altra istituzione, soffre di limiti propri, che vanno dai costi di transazione, alle esternalit&#224;, dall'incompletezza dei contratti all'incompletezza degli stessi mercati. Tanto che, storicamente, vediamo che al mercato si affiancano altre istituzioni per compensarne le deficienze. Si pensi alla ricostruzione dell'impresa fornitaci da Ronald Coase.<a id="fnref14"></a><a href="#fnnumber14">[14]</a> O si pensi allo Stato per quel che concerne la fornitura di quei beni che il mercato non &#232; in grado di garantire, dai beni pubblici ai diritti individuali.
Tornando allora al contributo che il software libero pu&#242; offrire al dibattito sulla sicurezza, ritengo che le questioni che esso pone relativamente alle risorse locali si possano generalizzare al problema della gestione globale dello spazio digitale. Non &#232; infatti togliendo facolt&#224;, e responsabilit&#224;, all'utente finale che si riuscir&#224; a costruire uno spazio digitale pi&#250; sicuro ed al contempo strutturato in maniera tale da essere portatore dei medesimi principi di libert&#224; che, nello spazio fisico, ci sono garantiti dalla presenza di una istituzione, come quella statuale, obbligata a contemperare esigenze di sicurezza con esigenze di libert&#224; in base a ci&#242; che riteniamo essere a fondamento della sua stessa legittimit&#224;, la Costituzione.<br />
Quel che invece abbiamo visto, particolarmente agli albori dell'era digitale, &#232; stato il fiorire di una letteratura che ha visto nello Stato un nemico da tenere distante dal cyberspazio.<a id="fnref15"></a><a href="#fnnumber15">[15]</a> Se l'era digitale rappresenta una sfida per questa istituzione, che talvolta ci appare canuta ed inadeguata all'impresa,<a id="fnref16"></a><a href="#fnnumber16">[16]</a> pur tuttavia dobbiamo considerare che essa &#232; stata, negli ultimi secoli, la principale paladina delle libert&#224; individuali, mediante la predisposizione di norme generali ed astratte, il monopolio della forza, e l'allocazione a s&#233; di tutte quelle scelte di carattere regolamentare che incidono sul comportamento degli individui.
Concludo allora ricordando che il dibattito sulla sicurezza &#232; un dibattito politico e che, accanto a temi squisitamente tecnici, rimane, sullo sfondo, il problema della libert&#224;. Senza quest'ultima, il valore intrinseco della sicurezza &#232; assai ben poca cosa.<br />
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> Per una ricostruzione pi&#250; dettagliata di queste vicende ci permettiamo di rinviare al nostro <em>Diritto e architettura nello spazio digitale</em>, Padova, 2006, part. al cap. 3.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Ad opera di E. Raymond. Si veda E. Raymond, <em>Goodbye, "free software"; hello, "open source"</em>, &lt;<a href="http://www.catb.org/~esr/open-source.html>" >http://www.catb.org/~esr/open-source.html></a> 1998. Si veda anche E. Raymond, <em>The Cathedral and the Bazaar</em>, &lt;<a href="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/>" >http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/></a> 2000.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Si veda E. Raymond, <em>The Cathedral</em>, cit.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Si veda A. Rossato, <em>Diritto e architettura</em>, cit.<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cos&#237; annunciava C. Hian Hou, <em>Security for all</em>, May 5, 2004, <a href="http://computertimes.asia1.com.sg/news/story/0,5104,2292,00.html" >http://computertimes.asia1.com.sg/news/story/0,5104,2292,00.html</a><br />
<a id="fnnumber6"></a><a href="#fnref6">[6]</a> Si veda W. Chai, <em>Microsoft changes SP2 course on piracy</em>, CNETAsia, ZDNet News: May 11, 2004.<br />
<a id="fnnumber7"></a><a href="#fnref7">[7]</a> Cos&#237; B. Schneier, <em>Microsoft and SP2</em>, Giugno 2004, <a href="http://www.schneier.com/crypto-gram-0406.html#4" >http://www.schneier.com/crypto-gram-0406.html#4</a><br />
<a id="fnnumber8"></a><a href="#fnref8">[8]</a> Si veda B. M. Leiner &amp; V. G. Cerf &amp; D. D. Clark &amp; R. E. Kahn &amp; L. Kleinrock &amp; D. C. Lynch &amp; J. Postel &amp; L. G. Roberts &amp; S. Wolff, <em>A Brief History of the Internet, version 3.32</em>, op. cit.<br />
<a id="fnnumber9"></a><a href="#fnref9">[9]</a> V. Cerf &amp; R. Kahn, <em>A Protocol for Packet Network Interconnection</em>, in 22 IEEE Transactions on Communications, 1974, p. 637.<br />
<a id="fnnumber10"></a><a href="#fnref10">[10]</a> Ad esempio J. Postel, <em>Internet Protocol</em>, RFC 791 (Standard), 1981, &lt;<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt>" >http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt></a> e J. Postel, <em>Transmission Control Protocol</em>, RFC 793 (Standard), 1981, &lt;<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt>" >http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt></a><br />
<a id="fnnumber11"></a><a href="#fnref11">[11]</a> J. H. Saltzer &amp; D. D. Clark &amp; D. P. Reed, <em>End-to-end Arguments in System Design</em>, in 2 ACM Transactions in Computer Systems, 4, 1984, p. 277.<br />
<a id="fnnumber12"></a><a href="#fnref12">[12]</a> Sul punto si veda M. A. Lemley &amp; L. Lessig, <em>The End-to-End: Preserving the Architecture of the Internet in the Bradband Era</em>, in 48 UCLA L. Rev., 2001, p. 925.<br />
<a id="fnnumber13"></a><a href="#fnref13">[13]</a> F. Hayek, <em>The Use of Knowledge in Society</em>, in 35 AER, 1945, p. 519.<br />
<a id="fnnumber14"></a><a href="#fnref14">[14]</a> R. Coase, <em>The Nature of the Firm</em>, in 4 Economica, 1937, p. 386.<br />
<a id="fnnumber15"></a><a href="#fnref15">[15]</a> Penso ad esempio a J. P. Barlow, <em>A Declaration of the Independence of Cyberspace</em>, &lt;<a href="http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>" >http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html></a> Febbraio, 1996.<br />
<a id="fnnumber16"></a><a href="#fnref16">[16]</a> Per una disanima delle sfide che attendono lo Stato ed il diritto nell'era digitale si veda G. Pascuzzi, <em>Il diritto dell'era digitale</em>, Bologna, 2002.<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Sicurezza: il ruolo del software libero e del software open source</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"><a style="padding-left:10px" href="#titelanker1">1. Software libero e software open source</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker2">2. Software libero come modello di governance</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker3">3. Globale e locale</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker4">4. End-to-end</a><br /><a style="padding-left:10px" href="#titelanker5">5. Governance e sicurezza</a><br /></div><br />
<a id="titelanker1"></a><h2>1. Software libero e software open source</h2>
Il software libero nasce tra il finire degli anni settanta ed il cominciare degli ottanta come una reazione ad un mutato quadro giuridico che vede, sostanzialmente, l'inserimento del software tra le categorie di opere tutelate dal diritto d'autore ai sensi della Convenzione di Berna.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a>
Tale mutamento snatura quello che era stato precedentemente il modo di concepire le scienze informatiche le quali, all'interno delle comunit&#224; accademica, in modo particolare dei grandi centri di ricerca nord americani, erano caratterizzate da una forma tipica, nella ricerca scientifica, di condivisione del sapere. Era quindi pratica comune, tra i ricercatori e gli scienziati che affollavano prestigiose universit&#224; come il MIT o Berkeley, scambiare il software cos&#237; come, in altri ambiti scientifici, ci si scambiano articoli, pareri e quant'altro.<br />
Il mutato quadro giuridico ed il contestuale svilupparsi di una vera e propria industria del software, la quale si accompagna alla nascita di un mercato dell'informatica di massa a seguito della produzione dei primi modelli di personal computer a partire dalla seconda met&#224; degli anni settanta, hanno l'effetto di modificare la percezione che, nell'ambito di questa comunit&#224; scientifica, si ha del software.<br />
Non &#232; quindi un caso che sia un ricercatore del MIT, Richard Stallman, ha maturare la convinzione che, per preservare le idealit&#224; che avevano caratterizzato l'informatica come una disciplina accademica in cui si mescolano ricerca di base e ricerca applicata, fosse necessario, visto il mutato assetto istituzionale, predisporre un <em>framework</em>, mediante l'uso di una licenza d'uso e, quindi, un contratto, la <em>GNU General Public License</em>, che fosse in grado di perpetuare il principio della condivisione del sapere che aveva in precedenza connotato la produzione del software.<br />
L'idea di Stallman &#232; molto ambiziosa. Egli si propone di creare un intero sistema operativo che consenta all'utente l'utilizzo di un computer con software interamente libero, caratterizzato, cio&#232;, da un modello distributivo che conferisca, e allo sviluppatore e all'utilizzatore, un insieme minimo di libert&#224; sul sistema stesso, libert&#224; che consentano loro di studiare, modificare, condividere e distribuire, senza ulteriori limiti, il programma in questione. In ultima analisi si tratta di concedere all'utilizzatore del computer la possibilit&#224; di modificarne il funzionamento, mediante il conferimento della facolt&#224; di apportare migliorie al software senza il consenso del suo autore, il tutto nel quadro di legalit&#224; posto in essere dal contratto di licenza d'uso. Tale licenza, proprio in virt&#250; del mutato assetto giuridico che conferisce all'autore i diritti esclusivi derivanti dal <em>copyright</em>, &#232; quindi un atto in grado di porre in essere una relazione giuridica, caratterizzata da una certa reciprocit&#224; in quanto a facolt&#224;, obblighi e soggezioni, il cui scopo principale &#232; garantire alle parti in causa un ammontare minimo di libert&#224; irrinunciabili. L'elemento centrale che caratterizza il progetto GNU, l'acronimo ricorsivo (GNU's not Unix) che lo identifica, &#232; quindi, nell'accezione di Stallman, la libert&#224; del fruitore di software.<br />
Il progetto, concepito nei primi anni '80, reso pubblico nel 1984, &#232; coronato da successo solo nei primi anni '90: il 1991 vede la nascita di Linux, un kernel utilizzabile nell'ambito del sistema GNU, che ormai comprendeva quasi tutti gli elementi che caratterizzano un sistema operativo, ad eccezione dell'ultimo rappresentato appunto da Linux. Nel 1995 una transazione extragiudiziale pone fine ad una controversia tra la University of California at Berkeley ed AT&amp;T prima, Novel poi. Tale transazione consentir&#224; alla prima la distribuzione di un sistema operativo, anch'esso interamente libero, derivato dal sistema Unix e denominato BSD (acronimo di <em>Berkeley Software Distribution</em>), dal quale traggono origine sistemi operativi <em>Unix-like</em> come <span class="missingpage">FreeBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/FreeBSD/edit">?</a>, <span class="missingpage">OpenBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/OpenBSD/edit">?</a> e <span class="missingpage">NetBSD</span><a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/NetBSD/edit">?</a>.<br />
Giunti a met&#224; degli anni '90, pertanto, la comunit&#224; degli sviluppatori che si era radunata attorno al progetto di Stallman, ed ad altri progetti nati in ambito accademico come nel caso di BSD, &#232; in grado di offrire al pubblico degli utilizzatori di software un sistema operativo interamente libero, distribuito, cio&#232;, con licenze che garantiscono al fruitore quel nucleo di libert&#224; cui sopra si accennava.<br />
&#200; sull'onda di questo successo che, nel 1998, nasce la locuzione <em>software open-source</em>.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Questa nuova etichetta, che starebbe ad indicare ci&#242; che prima si conosceva con il nome di free software, viene adottata con l'esplicito scopo di fare del proselitismo, in favore di questa categoria di programmi per elaboratore, nell'ambito del settore commerciale. Ed &#232; nel tentativo di rendere questa tipologia di software appetibile anche al settore commerciale ed industriale che si fa appello ad una presunta superiorit&#224; tecnica del software libero, ora open-source, su quello proprietario &#8211; cos&#237; vengono chiamati quei programmi la cui distribuzione avvenga mediante il ricorso a licenze che pongano forti limiti alle attivit&#224; che l'utilizzatore pu&#242; con essi compiere -, superiorit&#224; derivante dalla diversa modalit&#224; di sviluppo che caratterizza il primo. 
Il software libero<em>/open-source</em> &#232; spesso, ma non necessariamente, caratterizzato da un sistema collaborativo decentrato e distribuito di produzione. Inoltre, essendo il codice sorgente liberamente visionabile &#8211; questo &#232; un requisito necessario affinch&#233; le libert&#224; a cui sopra si accennava siano effettive e non meramente declamate -, esso pu&#242; essere sottoposto ad una revisione critica da un numero di persone estremamente elevato, a differenza di quanto possa accadere se un programma viene sviluppato nell'ambito di un'organizzazione imprenditoriale chiusa che voglia mantenere su di esso i diritti esclusivi e le prerogative che nascono dal diritto d'autore e dal segreto industriale. I sostenitori del <em>software open-source</em> affermano quindi che questo modello di sviluppo ha il vantaggio di rendere il software pi&#250; robusto e sicuro, attingendo argomenti retorici da discipline quali l'economia, che mostra la superiore efficienza di istituzioni decentralizzate su quelle rigidamente centralizzate e gerarchiche &#8211; si pensi al dibattito mercato/pianificazione.<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Si pu&#242; incidentalmente notare come, se sul piano teorico simili argomenti esercitino il loro fascino, sul quello pratico essi rischino di divenire petizioni di principio. Se &#232; infatti corrispondente al vero che vi sono progetti dotati di elevata visibilit&#224; e che attirano un numero molto elevato di ricercatori e programmatori esperti, vero &#232; che ci&#242; rappresenta maggiormente l'eccezione che non la regola. Non mancano infatti, sono invero il numero maggiore, programmi creati da una cerchia estremamente ristretta di individui, i quali prestano la loro opera gratuitamente e, quindi, saltuariamente. Che costoro possano competere con imprese, anche di piccole dimensioni, che possono investire nella ricerca e sviluppo risorse certamente maggiori, ci par invero di poterlo dubitare.<br />
<a id="titelanker2"></a><h2>2. Software libero come modello di governance</h2>
Se si prescinde dal dibattito sul miglior sistema di sviluppo, e se si prescinde anche dalla contrapposizione, dal vago sapore ideologico, tra i sostenitori della superiorit&#224; etica e tecnica del software libero e di quello <em>open-source</em> su quello proprietario, si pu&#242; forse analizzare il problema delle relazioni tra software libero e proprietario a partire dalle conseguenze pratiche delle idealit&#224; che caratterizzano il primo. In tal caso il software libero si verrebbe caratterizzando come un modello di <em>governance</em> delle risorse informatiche, un modello decentralizzato ove all'utente finale &#232; dato pieno potere sulla configurazione del sistema da costui utilizzato.<br />
Una tale impostazione del problema, credo, potr&#224; risultare utile nell'affrontare lo specifico tema della sicurezza informatica e delle modalit&#224; con le quali essa debba essere perseguita.<br />
L'appello alla libert&#224;, e non alla superiorit&#224; tecnica, si configura infatti come un discorso relativo alla relazione tra l'utilizzatore e la risorsa informatica. Il software libero &#232; volto a fornire a costui pieno accesso, e, quindi, pieno potere sulla singola risorsa. Quello che nelle pagine che seguono si vuole analizzare &#232;, pertanto, come un tale modello possa essere generalizzato per affrontare il problema della <em>governance</em> globale delle risorse informatiche, a maggior ragione se connesse in rete. In altri termini, non intendo entrare nel merito del dibattito sulla maggior o minor sicurezza intrinseca del software libero. Voglio invece cercare di comprendere come la questioni relative alla sicurezza entrino nel dibattito sulla <em>governance</em> delle risorse informatiche, al fine di analizzare quale contributo il software libero, che, si &#232; detto, rappresenta un sistema di <em>governance</em> locale, possa offrire. Una tale impostazione si fonda sulla constatazione di come la <em>governance</em> delle risorse informatiche abbia la capacit&#224; di plasmare lo spazio digitale, determinandone lo sviluppo.<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
<a id="titelanker3"></a><h2>3. Globale e locale</h2>
Introdurr&#242; questo argomento raccontando una vicenda che, un paio di anni fa, dest&#242; un certo clamore animando un interessante dibattito sulle relazioni tra le politiche commerciali e quelle di sicurezza. Nel 2004 si era sparsa la voce, sui mezzi di informazione, che Microsoft intendesse cambiare la propria posizione relativamente alla distribuzione degli aggiornamenti ai propri sistemi operativi. Dopo la pubblicazione di Windows XP, il primo grosso pacchetto di aggiornamento, denominato <em>Service Pack 1</em>, era stato reso liberamente disponibile ai soli utenti che avessero installato sul proprio computer una copia legittimamente acquistata del noto sistema operativo. Tutti coloro che ne avessero una copia abusivamente duplicata sarebbero stati esclusi. Secondo indiscrezioni di stampa, invece, il <em>Service Pack 2</em> sarebbe stato distribuito a chiunque avesse una copia installata di Windows XP, fosse stata questa munita o meno di regolare licenza d'uso.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a> La notizia era per&#242; priva di fondamento e, dopo qualche giorno, fu smentita dalla diretta interessata.<a id="fnref6"></a><a href="#fnnumber6">[6]</a>
Le ragioni per le quali Microsoft abbia deciso di non rendere disponibile gli aggiornamenti a chi non fosse titolare di una licenza d'uso sono evidenti e possono essere facilmente catalogate tra le attivit&#224; di &#8220;massimizzazione del profitto&#8221; cui un'impresa si deve necessariamente dedicare. Se &#232; pertanto ovvio che essa decida di prendere questo corso di azioni, quel che ci si deve domandare &#232; quali siano le conseguenze di carattere globale di una simile decisione. Per dirla con un noto esperto di sicurezza informatica, &#171;[t]he security of your computer and your network depends on two things: what you do to secure your computer and network, and what everyone else does to secure their computers and networks. It's not enough for you to maintain a secure network. If everybody else doesn't maintain their security, we're all more vulnerable to attack.&#187;<a id="fnref7"></a><a href="#fnnumber7">[7]</a> Pertanto, negare gli aggiornamenti, in specie quelli legati alla sicurezza, agli utenti di versioni &#8220;pirata&#8221; di Windows significa aumentare l'insicurezza anche degli utenti legittimi del sistema operativo, per via del fatto che l'ambiente nel quale il loro sistema si trova &#232; meno sicuro.
La decisione di Microsoft, adottata in risposta ad incentivi che agiscono localmente, ha conseguenze di carattere globale. Potremmo definire queste conseguenze una forma di esternalit&#224;, ma non intendo soffermarmi troppo, in questa sede, sulla loro natura.<br />
Si potrebbe argomentare, contro le osservazioni or ora fatte, che casi di esternalit&#224; di questo genere sono evenienza comune e che, talvolta, in particolar modo nell'eventualit&#224; di esternalit&#224; negative, il diritto interviene con una qualche forma di regolamentazione. Ma ci&#242; non considera ancora una peculiarit&#224; specifica di reti informatiche come Internet.<br />
Si &#232; soliti intendere Internet come <em>la</em> rete globale. Una tale definizione &#232; per&#242; estremamente forviante nel descrivere e qualificare la natura di Internet. Se volessimo tentare di coglierne l'aspetto pi&#250; sostanziale, dovremmo dire invece che essa &#232; la globalit&#224; delle reti locali interconnesse. Internet, infatti &#232; un'architettura di interconnessione. Ma ciascuna rete interconnessa ha, in verit&#224;, un suo proprietario, nel senso che le apparecchiature che la esprimono sono beni sui quali una qualche persona, o ente, vanta un diritto esclusivo di propriet&#224;, e costei avr&#224; la facolt&#224; di decidere come quelle apparecchiature dovranno comportarsi.<br />
Da ci&#242;, per quel che concerne il ragionamento che andavo tessendo, deriva la constatazione di come la <em>governance</em> globale di Internet altro non sia che la sommatoria di <em>governance</em> locali.<br />
Una tale modalit&#224; di governo di un sistema complesso discende ovviamente dalle scelte operate in sede di progettazione del sistema stesso. E, d'altro canto, le scelte operate, nel caso specifico in questione, furono volte proprio a creare quello specifico sistema di <em>governance</em>, per ragioni che vale la pena, seppur brevemente, analizzare.<br />
<a id="titelanker4"></a><h2>4. End-to-end</h2>
Internet si configura come un'architettura di rete aperta, il che sta a significare che la sua struttura &#232; quella di una rete di reti, ciascuna delle quali possa essere progettata, sviluppata ed implementata con tecnologie scelte arbitrariamente. Per la comunicazione tra le varie reti si decise l'adozione di un meta-livello di comunicazione, definibile come un'architettura di interconnessione (<em>Iternetworking Architeture</em>), una serie di protocolli che consentissero il transito dei pacchetti dati attraverso le singole reti di cui Internet sarebbe stata formata, mediante interfacce, denominate <em>gateway,</em> poste ai loro limiti.<a id="fnref8"></a><a href="#fnnumber8">[8]</a> Una tale soluzione fu proposta da Vinton Cerf e Robert Kahn in un celebre lavoro del 1974 nel quale si delineavano le modalit&#224; di funzionamento di una simile architettura e se ne proponevano gli elementi basilari: il sistema dei <em>gateway</em> ed i protocolli necessari.<a id="fnref9"></a><a href="#fnnumber9">[9]</a>
I protocolli che esprimono Internet furono definitivamente codificati nel 1981,<a id="fnref10"></a><a href="#fnnumber10">[10]</a> molto tempo prima che questa divenisse un fenomeno di massa. In essi si faceva applicazione di un principio, poi conosciuto come argomento <em>end-to-end</em>,<a id="fnref11"></a><a href="#fnnumber11">[11]</a> in base al quale un sistema informatico deve implementare le funzionalit&#224; pi&#250; complesse ai sui punti terminali, nel nostro caso le singole risorse informatiche, i singoli computer o le singole reti di cui Internet si compone. In tal modo l'architettura di interconnessione, lo spazio che separa i punti terminali, pu&#242; essere estremamente semplice, svolgendo quante meno funzioni fosse possibile, con ovvi vantaggi in sede di implementazione, lasciando, al contempo, impregiudicati tutti gli usi futuri ed eventuali dell'architettura stessa. Detto altrimenti, negli anni settanta non si sapeva come i protocolli da cui era destinata a nascere Internet sarebbero stati utilizzati. Nessuno, molto probabilmente, immaginava che vi sarebbe stata, un giorno, una struttura come la <em>World Wide Web</em> fruibile mediante un browser, ed in grado di portare nelle nostre case testi, immagini, suoni, ecc. Se invece l'architettura di connessione fosse stata progettata per uno specifico uso, in tal caso i protocolli si sarebbe potuti configurare in modo tale da renderli estremamente efficienti per quel determinato uso, probabilmente a discapito di altri usi possibili.
Si comprende allora come l'argomento end-to-end, il mantenere, cio&#232;, le funzionalit&#224; pi&#250; avanzate, anche di sicurezza, quanto pi&#250; possibile nei punti terminali dell'architettura, vicino all'utilizzatore, sia in ultima analisi anche una forma di <em>governance</em>, nel senso che a ciascuna rete locale e a ciascuna risorsa sarebbe stata lasciata la facolt&#224; di decidere autonomamente quali funzioni implementare. In secondo luogo, un tale argomento garantiva che non si ponessero discriminazioni tra usi possibili, e che non si operassero distinzione tra usi buoni o cattivi, adeguati o meno, dell'architettura, lasciando che emergessero spontaneamente una pluralit&#224; eterogenea di usi possibili.<br />
&#200; stata questa scelta di <em>design</em> che ha garantito la possibilit&#224; di un'evoluzione inattesa e prolifica di Internet, e che l'ha portata all'attuale livello di popolarit&#224;.<a id="fnref12"></a><a href="#fnnumber12">[12]</a>
<a id="titelanker5"></a><h2>5. Governance e sicurezza</h2>
Il problema della <em>governance</em>, in riferimento a quello della sicurezza, pu&#242; quindi essere formulato, in relazione al principio di design in base al quale Internet fu progettata, come il problema delle modalit&#224; attraverso cui le politiche di sicurezza debbano essere implementate. Pi&#250; specificamente, &#232; necessario far s&#237; che ciascuna risorsa connessa ad Internet implementi delle politiche, autonome, di sicurezza? <br />
O &#232; forse necessario che tali politiche di sicurezza siano attuate a livello di accesso ad una rete locale, dal momento che i singoli utenti non sono, troppo spesso, consapevoli dei costi connessi alla gestione del rischio? In altri termini, non potendo fare affidamento sulle capacit&#224;, e sugli incentivi &#8211; mancando delle informazioni rilevanti -, dell'utilizzatore medio di un computer, dobbiamo decidere che esso sia esonerato da una tale responsabilit&#224; in favore di soggetti pi&#250; competenti?<br />
Ma in tal caso si potrebbe obiettare che la competenza e la diligenza degli amministratori delle singole reti locali non &#232; un dato acquisito, e sarebbe quindi preferibile implementare forme di gestione del rischio gi&#224; a livello di architettura di interconnessione.<br />
Ovviamente una decisione in merito ha un impatto sulla configurazione dell'architettura di interconnessione. Generalizzando, lo spazio digitale che una rete esprime &#232; connotato anche dalla modalit&#224; mediante cui una politica di sicurezza viene implementata. <em>Firewall</em>, mascheramenti di rete, controllo degli accessi, attivit&#224; di <em>logging</em>, tutto ci&#242; ha un impatto sulla struttura dello spazio digitale e ne determina, pregiudicandone talune, le linee di sviluppo ed evoluzione possibili. Se &#232; stata la deliberata assenza di scelte centralizzate, incorporate nelle strutture pi&#250; profonde dello spazio digitale, a connotare la progettazione di Internet, assenza deliberata per via della consapevolezza, propria degli studiosi che diedero vita a quella costruzione intellettuale che oggi si esprime nello spazio digitale, dell'incompletezza delle informazioni al tempo disponibili circa gli sviluppi possibili che avrebbero caratterizzato la loro creatura; se &#232; stata quell'assenza, dicevo, a consentirne la crescita costante sino a renderla ci&#242; che oggi appare ai nostri occhi, si comprende allora come il problema della <em>governance</em>, nei termini proposti, debba essere affrontato con la medesima prudenza che meritano quelle decisioni che possono avere un effetto di lungo periodo che molto spesso non viene considerato nel momento in cui vengono adottate.<br />
Ma, ancor pi&#250; rilevante per un giurista, &#232; il fatto che una tale decisione ha un effetto regolatore del comportamento degli individui che quello spazio si trovino a dover frequentare. Se il primo &#232; infatti un problema di natura tecnica, sebbene con risvolti di scelte pubbliche, per usare un'efficace espressione coniata su di un modello anglosassone, pur tuttavia dobbiamo domandarci se chi tali decisioni si trovi a dover adottare sia dotato degli incentivi adeguati per operare scelte ottimali. Ottimali in due sensi distinti: adeguate alle circostanze ed in grado di operare quel bilanciamento degli interessi che sempre scelte in tema di sicurezza impongono.<br />
Quel che mi domando, in altri termini, &#232; se, scartata l'idea di incorporare direttamente nei protocolli sistemi di sicurezza, ma permanendo la sfiducia nei confronti dell'utente finale, chi si sente delegato ad operare tali scelte abbia tutte le informazioni rilevanti e sia dotato di un sistema di incentivi tale per cui le proprie scelte siano ottimali non solo localmente, ma anche globalmente.<br />
Nell'esempio del caso Microsoft sopra proposto si comprende facilmente come la risposta debba essere negativa.<br />
Ci&#242; non deve invero stupire. Se si analizza quanto accade nello spazio fisico, allora si deve procedere dalla constatazione che le scelte in tema di sicurezza sono propriamente scelte pubbliche, e che esse sono in gran parte sottratte persino alla volont&#224; del legislatore. Si pensi a quanto del nostro diritto costituzionale &#232; svolto al fine di operare un contemperamento tra esigenze di sicurezza ed esigenze di libert&#224; individuale, contemperamento sottratto al Parlamento in quanto, si ritiene, esso potrebbe agire sulla spinta di interessi e preferenze contingenti che rischierebbero di sconvolgere il delicato rapporto tra sicurezza e liber&#224; che il costituente ha sancito.<br />
Per cercare di chiarire questo punto ritengo utile la metafora del mercato. In esso ciascuno di noi compie scelte locali che hanno conseguenze globali, per quanto ridotta possa essere la loro portata, mediante l'allocazione del proprio reddito. Riferendosi ad un pensatore come Hayek si pu&#242; ricostruire il sistema dei prezzi come una modalit&#224; di computazione del valore delle risorse a partire dalle preferenze di ciascuno, oltre che dalla scarsit&#224; relativa delle stesse.<a id="fnref13"></a><a href="#fnnumber13">[13]</a> Il mercato, allora, &#232; un'istituzione dotata di un insieme di regole per la determinazione di quel valore.
Il problema &#232; che il mercato &#232; un'istituzione estremamente efficiente, o comunque pi&#250; efficiente di altre, per la determinazione del valore dello stagno, o delle carote, in relazione al valore di una moneta, ma diventa inadeguata nella determinazione del valore relativo di altri beni, dalla privacy alla libert&#224;. E ci&#242;, si badi, non per via di una sua intrinseca malvagit&#224;, ma per il pi&#250; semplice fatto che il mercato, come ogni altra istituzione, soffre di limiti propri, che vanno dai costi di transazione, alle esternalit&#224;, dall'incompletezza dei contratti all'incompletezza degli stessi mercati. Tanto che, storicamente, vediamo che al mercato si affiancano altre istituzioni per compensarne le deficienze. Si pensi alla ricostruzione dell'impresa fornitaci da Ronald Coase.<a id="fnref14"></a><a href="#fnnumber14">[14]</a> O si pensi allo Stato per quel che concerne la fornitura di quei beni che il mercato non &#232; in grado di garantire, dai beni pubblici ai diritti individuali.
Tornando allora al contributo che il software libero pu&#242; offrire al dibattito sulla sicurezza, ritengo che le questioni che esso pone relativamente alle risorse locali si possano generalizzare al problema della gestione globale dello spazio digitale. Non &#232; infatti togliendo facolt&#224;, e responsabilit&#224;, all'utente finale che si riuscir&#224; a costruire uno spazio digitale pi&#250; sicuro ed al contempo strutturato in maniera tale da essere portatore dei medesimi principi di libert&#224; che, nello spazio fisico, ci sono garantiti dalla presenza di una istituzione, come quella statuale, obbligata a contemperare esigenze di sicurezza con esigenze di libert&#224; in base a ci&#242; che riteniamo essere a fondamento della sua stessa legittimit&#224;, la Costituzione.<br />
Quel che invece abbiamo visto, particolarmente agli albori dell'era digitale, &#232; stato il fiorire di una letteratura che ha visto nello Stato un nemico da tenere distante dal cyberspazio.<a id="fnref15"></a><a href="#fnnumber15">[15]</a> Se l'era digitale rappresenta una sfida per questa istituzione, che talvolta ci appare canuta ed inadeguata all'impresa,<a id="fnref16"></a><a href="#fnnumber16">[16]</a> pur tuttavia dobbiamo considerare che essa &#232; stata, negli ultimi secoli, la principale paladina delle libert&#224; individuali, mediante la predisposizione di norme generali ed astratte, il monopolio della forza, e l'allocazione a s&#233; di tutte quelle scelte di carattere regolamentare che incidono sul comportamento degli individui.
Concludo allora ricordando che il dibattito sulla sicurezza &#232; un dibattito politico e che, accanto a temi squisitamente tecnici, rimane, sullo sfondo, il problema della libert&#224;. Senza quest'ultima, il valore intrinseco della sicurezza &#232; assai ben poca cosa.<br />
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> Per una ricostruzione pi&#250; dettagliata di queste vicende ci permettiamo di rinviare al nostro <em>Diritto e architettura nello spazio digitale</em>, Padova, 2006, part. al cap. 3.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Ad opera di E. Raymond. Si veda E. Raymond, <em>Goodbye, "free software"; hello, "open source"</em>, &lt;<a href="http://www.catb.org/~esr/open-source.html>" >http://www.catb.org/~esr/open-source.html></a> 1998. Si veda anche E. Raymond, <em>The Cathedral and the Bazaar</em>, &lt;<a href="http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/>" >http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar/></a> 2000.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Si veda E. Raymond, <em>The Cathedral</em>, cit.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Si veda A. Rossato, <em>Diritto e architettura</em>, cit.<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cos&#237; annunciava C. Hian Hou, <em>Security for all</em>, May 5, 2004, <a href="http://computertimes.asia1.com.sg/news/story/0,5104,2292,00.html" >http://computertimes.asia1.com.sg/news/story/0,5104,2292,00.html</a><br />
<a id="fnnumber6"></a><a href="#fnref6">[6]</a> Si veda W. Chai, <em>Microsoft changes SP2 course on piracy</em>, CNETAsia, ZDNet News: May 11, 2004.<br />
<a id="fnnumber7"></a><a href="#fnref7">[7]</a> Cos&#237; B. Schneier, <em>Microsoft and SP2</em>, Giugno 2004, <a href="http://www.schneier.com/crypto-gram-0406.html#4" >http://www.schneier.com/crypto-gram-0406.html#4</a><br />
<a id="fnnumber8"></a><a href="#fnref8">[8]</a> Si veda B. M. Leiner &amp; V. G. Cerf &amp; D. D. Clark &amp; R. E. Kahn &amp; L. Kleinrock &amp; D. C. Lynch &amp; J. Postel &amp; L. G. Roberts &amp; S. Wolff, <em>A Brief History of the Internet, version 3.32</em>, op. cit.<br />
<a id="fnnumber9"></a><a href="#fnref9">[9]</a> V. Cerf &amp; R. Kahn, <em>A Protocol for Packet Network Interconnection</em>, in 22 IEEE Transactions on Communications, 1974, p. 637.<br />
<a id="fnnumber10"></a><a href="#fnref10">[10]</a> Ad esempio J. Postel, <em>Internet Protocol</em>, RFC 791 (Standard), 1981, &lt;<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt>" >http://www.ietf.org/rfc/rfc791.txt></a> e J. Postel, <em>Transmission Control Protocol</em>, RFC 793 (Standard), 1981, &lt;<a href="http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt>" >http://www.ietf.org/rfc/rfc793.txt></a><br />
<a id="fnnumber11"></a><a href="#fnref11">[11]</a> J. H. Saltzer &amp; D. D. Clark &amp; D. P. Reed, <em>End-to-end Arguments in System Design</em>, in 2 ACM Transactions in Computer Systems, 4, 1984, p. 277.<br />
<a id="fnnumber12"></a><a href="#fnref12">[12]</a> Sul punto si veda M. A. Lemley &amp; L. Lessig, <em>The End-to-End: Preserving the Architecture of the Internet in the Bradband Era</em>, in 48 UCLA L. Rev., 2001, p. 925.<br />
<a id="fnnumber13"></a><a href="#fnref13">[13]</a> F. Hayek, <em>The Use of Knowledge in Society</em>, in 35 AER, 1945, p. 519.<br />
<a id="fnnumber14"></a><a href="#fnref14">[14]</a> R. Coase, <em>The Nature of the Firm</em>, in 4 Economica, 1937, p. 386.<br />
<a id="fnnumber15"></a><a href="#fnref15">[15]</a> Penso ad esempio a J. P. Barlow, <em>A Declaration of the Independence of Cyberspace</em>, &lt;<a href="http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html>" >http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html></a> Febbraio, 1996.<br />
<a id="fnnumber16"></a><a href="#fnref16">[16]</a> Per una disanima delle sfide che attendono lo Stato ed il diritto nell'era digitale si veda G. Pascuzzi, <em>Il diritto dell'era digitale</em>, Bologna, 2002.<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2006-08-08T12:51:33+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/FileUpload/show?time=2006-03-24+23%3A03%3A21">
	<title>FileUpload</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/FileUpload/show?time=2006-03-24+23%3A03%3A21</link>
	<description>Changes to FileUpload made by  on Fri, 24 Mar 2006, 23:03:21 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2006-03-24T23:03:21+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/BrevettiSoftware/show?time=2005-06-18+07%3A42%3A19">
	<title>BrevettiSoftware</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/BrevettiSoftware/show?time=2005-06-18+07%3A42%3A19</link>
	<description>Changes to BrevettiSoftware made by  on Sat, 18 Jun 2005, 07:42:19 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Brevetti software: un commento</h1>
<em>di Andrea Rossato</em><br />
Pubblicato anche su <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53511&amp;p=2&amp;r=PI">Punto Informatico</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53511&amp;p=2&amp;r=PI"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a><br />
Prendo spunto dal pacato e lucido <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53465&amp;r=PI">intervento di Paolo Zocchi</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53465&amp;r=PI"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a> per entrare nel dibattito in tema di brevettabilit&#224; del software, dibattito che trovo, sia detto con franchezza, alquanto deludente. Esso infatti si svolge quasi esclusivamente sul problema dell'incentivo alla creativit&#224; ed al progresso tecnologico, ed &#232; volto non solo a comprendere se e quanto i brevetti operino in questa direzione, ma, specialmente da parte di chi risponde affermativamente, a come configurare le norme da adottarsi al fine di incrementarne l'effetto benefico.<br />
In questa sede voglio dare per ammessa l'affermazione secondo la quale i brevetti operino nel senso di "ricollocare la ricerca all'interno delle imprese come un vero investimento e non un costo secco", per usare l'espressione di Paolo Zocchi, sebbene debba ricordare a me stesso che essa &#232;, in base alle evidenze storiche, innegabilmente controfattuale. I primi linguaggi di programmazione ed i primi compilatori, i sistemi operativi, il concetto stesso di sistema operativo, i primi linguaggi di alto livello, le tecniche di programmazione orientata agli oggetti, per citare solo alcuni degli strumenti che quotidianamente ancor oggi usiamo, sono nati in un periodo nel quale non solo la brevettabilit&#224; non era concessa per il software, ma financo il suo inquadramento nell'ambito del diritto d'autore era oggetto di dibattito.<br />
Ritengo per&#242; che non sia questa la questione sulla quale dovremmo dibattere, quanto se l'istituto del brevetto sia, per come sviluppatosi nei numerosi secoli, quasi sei, dalla sua invenzione, adatto a svolgere le funzioni per le quali viene invocato. E temo la risposta non possa che essere negativa.<br />
Il diritto dei brevetti nasce per dare protezione ad invenzioni o procedimenti industriali che si esprimono nel mondo fisico. Esso attribuisce all'inventore un diritto esclusivo di sfruttamento economico della cosa inventata alla condizione che egli sia disposto a fornire alla collettivit&#224; tutte le informazioni per riprodurla, al fine di condividere le idee e le conoscenze che condussero alla sua realizzazione. Ci&#242; viene fatto mediante una dettagliata descrizione dell'invenzione, descrizione che deve consentire, ad ogni persona esperta del ramo, di attuarla.<br />
Ora, vi &#232; certamente uno iato tra la descrizione ed il suo oggetto e tale iato costituisce uno dei problemi fondamentali del diritto dei brevetti. Una descrizione &#232; necessariamente una rappresentazione astratta, ma il requisito della riproducibilit&#224; dell'oggetto contribuisce a ridurre tale iato. Tuttavia il problema sussiste e ne abbiamo evidenza allorquando vi sia una controversia per supposta violazione. Il giudice, al fine di verificare la sussistenza della violazione, dovr&#224; operare un giudizio di equivalenza per stabilire se due oggetti o due procedimenti siano il prodotto della stessa invenzione. Ma a che livello di astrazione deve essere operato questo giudizio di equivalenza? A quello della descrizione, a quello dell'oggetto concreto, o in un qualche livello intermedio?<br />
Per dare un esempio che possa chiarire la questione, si possono citare casi nei quali un interruttore elettrico fu considerato equivalente ad uno elettronico implementato mediante software. In questo caso, si vede, l'equivalenza &#232; rilevata ad un livello molto astratto, che elimina tutte le differenze materiali della cosa e si concentra sulle sue funzioni.<br />
Si badi per&#242; che nell'ambito dei brevetti, in particolare per quel che concerne i procedimenti, opera un limite, quello che impedisce la brevettabilit&#224; del risultato. Si pensi al Velcro. Esso pu&#242; essere utilizzato per chiudere un portafogli, o al posto dei lacci delle scarpe. Ma il brevetto copriva lo specifico utilizzo del Velcro, non il risultato di chiudere un portafogli. Ci&#242; risulta banale, ma cosa succede quando l'oggetto del brevetto diviene il software?<br />
Se osserviamo le descrizioni dei brevetti software nell'ordinamento statunitense vediamo che in esse mai vi si potr&#224; leggere del codice sorgente. Si tratta sempre di descrizioni astratte. Il problema &#232; che un algoritmo, anche dettagliatamente descritto, pu&#242; essere implementato in un'infinit&#224; di modi, con molti linguaggi di programmazione, con costrutti, funzioni od oggetti assai diversi gli uni dagli altri. Si pone quindi il problema della riproducibilit&#224; dell'invenzione descritta, e del giudizio di equivalenza tra implementazioni analoghe. A che livello questa deve essere rilevata?<br />
Ci&#242; mostra come lo iato tra descrizione ed il suo oggetto sia, nel caso del software, estremamente amplificato. Con i problemi di gestione di questo iato, demandata al giudice, che si presentano come estremamente problematici.<br />
Ma l'ampiezza dello iato, la distanza tra la descrizione di un algoritmo e la sua implementazione specifica mediante un determinato segmento di codice sorgente, iato che nell'ambito delle invenzioni industriali e dei procedimenti che si esprimono nel mondo fisico &#232; mitigata dalla materiale riproducibilit&#224;, non configura la descrizione come una mera idea computazionale, per usare una felice espressione di Stallman? Non serve infatti citare Platone per affermare che un'idea altro non &#232; che un concetto spogliato di ogni concretezza.<br />
E tale iato &#232; gestibile ad opera di un giudice? O non rischiamo forse il pi&#250; totale degli arbitri? Quello che dobbiamo domandarci, in altri termini, &#232; se, data la natura del software e il tradizionale operare del diritto dei brevetti, questo sia lo strumento istituzionale adatto per gli scopi che vogliamo attribuirgli.<br />
Una soluzione sarebbe proponibile: la concessione del brevetto potrebbe essere subordinata al deposito, in allegato alla descrizione, del codice sorgente che implementa l'invenzione, e questo solo sarebbe l'oggetto della protezione.<br />
Si comprende per&#242; come questa sia una soluzione non certo caldeggiata dalle software house. Il giudizio di equivalenza sarebbe ora molto stringente, e, dall'altro lato, facilmente eludibile. Un tale brevetto rischierebbe di essere inutile.<br />
Ma vi &#232; un'altra ragione che disincentiva i produttori di software dall'approvare un tale compromesso: oggi il codice sorgente &#232; protetto dal segreto industriale; il codice oggetto &#232; protetto dal diritto d'autore e da sistemi di Digital Right Management.<br />
Ora, che le idee che esso esprime, non coperte dal copyright, siano infine oggetto di brevetto non pare tanto dovuto dalla necessit&#224; di incentivare il progresso tecnologico, quanto... dall'ingordigia.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Brevetti software: un commento</h1>
<em>di Andrea Rossato</em><br />
Pubblicato anche su <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53511&amp;p=2&amp;r=PI">Punto Informatico</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53511&amp;p=2&amp;r=PI"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a><br />
Prendo spunto dal pacato e lucido <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53465&amp;r=PI">intervento di Paolo Zocchi</a>&#160;<a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=53465&amp;r=PI"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a> per entrare nel dibattito in tema di brevettabilit&#224; del software, dibattito che trovo, sia detto con franchezza, alquanto deludente. Esso infatti si svolge quasi esclusivamente sul problema dell'incentivo alla creativit&#224; ed al progresso tecnologico, ed &#232; volto non solo a comprendere se e quanto i brevetti operino in questa direzione, ma, specialmente da parte di chi risponde affermativamente, a come configurare le norme da adottarsi al fine di incrementarne l'effetto benefico.<br />
In questa sede voglio dare per ammessa l'affermazione secondo la quale i brevetti operino nel senso di "ricollocare la ricerca all'interno delle imprese come un vero investimento e non un costo secco", per usare l'espressione di Paolo Zocchi, sebbene debba ricordare a me stesso che essa &#232;, in base alle evidenze storiche, innegabilmente controfattuale. I primi linguaggi di programmazione ed i primi compilatori, i sistemi operativi, il concetto stesso di sistema operativo, i primi linguaggi di alto livello, le tecniche di programmazione orientata agli oggetti, per citare solo alcuni degli strumenti che quotidianamente ancor oggi usiamo, sono nati in un periodo nel quale non solo la brevettabilit&#224; non era concessa per il software, ma financo il suo inquadramento nell'ambito del diritto d'autore era oggetto di dibattito.<br />
Ritengo per&#242; che non sia questa la questione sulla quale dovremmo dibattere, quanto se l'istituto del brevetto sia, per come sviluppatosi nei numerosi secoli, quasi sei, dalla sua invenzione, adatto a svolgere le funzioni per le quali viene invocato. E temo la risposta non possa che essere negativa.<br />
Il diritto dei brevetti nasce per dare protezione ad invenzioni o procedimenti industriali che si esprimono nel mondo fisico. Esso attribuisce all'inventore un diritto esclusivo di sfruttamento economico della cosa inventata alla condizione che egli sia disposto a fornire alla collettivit&#224; tutte le informazioni per riprodurla, al fine di condividere le idee e le conoscenze che condussero alla sua realizzazione. Ci&#242; viene fatto mediante una dettagliata descrizione dell'invenzione, descrizione che deve consentire, ad ogni persona esperta del ramo, di attuarla.<br />
Ora, vi &#232; certamente uno iato tra la descrizione ed il suo oggetto e tale iato costituisce uno dei problemi fondamentali del diritto dei brevetti. Una descrizione &#232; necessariamente una rappresentazione astratta, ma il requisito della riproducibilit&#224; dell'oggetto contribuisce a ridurre tale iato. Tuttavia il problema sussiste e ne abbiamo evidenza allorquando vi sia una controversia per supposta violazione. Il giudice, al fine di verificare la sussistenza della violazione, dovr&#224; operare un giudizio di equivalenza per stabilire se due oggetti o due procedimenti siano il prodotto della stessa invenzione. Ma a che livello di astrazione deve essere operato questo giudizio di equivalenza? A quello della descrizione, a quello dell'oggetto concreto, o in un qualche livello intermedio?<br />
Per dare un esempio che possa chiarire la questione, si possono citare casi nei quali un interruttore elettrico fu considerato equivalente ad uno elettronico implementato mediante software. In questo caso, si vede, l'equivalenza &#232; rilevata ad un livello molto astratto, che elimina tutte le differenze materiali della cosa e si concentra sulle sue funzioni.<br />
Si badi per&#242; che nell'ambito dei brevetti, in particolare per quel che concerne i procedimenti, opera un limite, quello che impedisce la brevettabilit&#224; del risultato. Si pensi al Velcro. Esso pu&#242; essere utilizzato per chiudere un portafogli, o al posto dei lacci delle scarpe. Ma il brevetto copriva lo specifico utilizzo del Velcro, non il risultato di chiudere un portafogli. Ci&#242; risulta banale, ma cosa succede quando l'oggetto del brevetto diviene il software?<br />
Se osserviamo le descrizioni dei brevetti software nell'ordinamento statunitense vediamo che in esse mai vi si potr&#224; leggere del codice sorgente. Si tratta sempre di descrizioni astratte. Il problema &#232; che un algoritmo, anche dettagliatamente descritto, pu&#242; essere implementato in un'infinit&#224; di modi, con molti linguaggi di programmazione, con costrutti, funzioni od oggetti assai diversi gli uni dagli altri. Si pone quindi il problema della riproducibilit&#224; dell'invenzione descritta, e del giudizio di equivalenza tra implementazioni analoghe. A che livello questa deve essere rilevata?<br />
Ci&#242; mostra come lo iato tra descrizione ed il suo oggetto sia, nel caso del software, estremamente amplificato. Con i problemi di gestione di questo iato, demandata al giudice, che si presentano come estremamente problematici.<br />
Ma l'ampiezza dello iato, la distanza tra la descrizione di un algoritmo e la sua implementazione specifica mediante un determinato segmento di codice sorgente, iato che nell'ambito delle invenzioni industriali e dei procedimenti che si esprimono nel mondo fisico &#232; mitigata dalla materiale riproducibilit&#224;, non configura la descrizione come una mera idea computazionale, per usare una felice espressione di Stallman? Non serve infatti citare Platone per affermare che un'idea altro non &#232; che un concetto spogliato di ogni concretezza.<br />
E tale iato &#232; gestibile ad opera di un giudice? O non rischiamo forse il pi&#250; totale degli arbitri? Quello che dobbiamo domandarci, in altri termini, &#232; se, data la natura del software e il tradizionale operare del diritto dei brevetti, questo sia lo strumento istituzionale adatto per gli scopi che vogliamo attribuirgli.<br />
Una soluzione sarebbe proponibile: la concessione del brevetto potrebbe essere subordinata al deposito, in allegato alla descrizione, del codice sorgente che implementa l'invenzione, e questo solo sarebbe l'oggetto della protezione.<br />
Si comprende per&#242; come questa sia una soluzione non certo caldeggiata dalle software house. Il giudizio di equivalenza sarebbe ora molto stringente, e, dall'altro lato, facilmente eludibile. Un tale brevetto rischierebbe di essere inutile.<br />
Ma vi &#232; un'altra ragione che disincentiva i produttori di software dall'approvare un tale compromesso: oggi il codice sorgente &#232; protetto dal segreto industriale; il codice oggetto &#232; protetto dal diritto d'autore e da sistemi di Digital Right Management.<br />
Ora, che le idee che esso esprime, non coperte dal copyright, siano infine oggetto di brevetto non pare tanto dovuto dalla necessit&#224; di incentivare il progresso tecnologico, quanto... dall'ingordigia.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2005-06-18T07:42:19+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2005-04-23+10%3A15%3A16">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2005-04-23+10%3A15%3A16</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by  on Sat, 23 Apr 2005, 10:15:16 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione &#8220;a fini di lucro&#8221; con la dizione &#8220;per trarne profitto&#8221;.<br />
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro