<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.istitutocolli.org/wiki/css/rdfss.css"  type="text/css"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">

<channel rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani">
<title>[IstitutoGiorgioColli] RelazioneDecretoUrbani</title>
<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani</link>
<description>[IstitutoGiorgioColli] - This channel will provide information on changes to RelazioneDecretoUrbani</description>
<dc:language>it-IT</dc:language>
<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
<dc:date>2008-12-01T20:41+01:00</dc:date>
<dc:rights>Copyright (C) 2000 - 2008 IstitutoGiorgioColli. Verbatim copying and distribution of this site are permitted worldwide without royalty in any medium provided this notice is preserved. Modifications may occur only on this site.</dc:rights>
<admin:errorReportsTo rdf:resource="mailto:arossato@istitutocolli.org"/>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://uniwakka.sourceforge.net/" />
<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2004-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase>
<ttl>1440</ttl>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2005-04-23+10%3A15%3A16" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-06-07+21%3A41%3A58" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A23%3A22" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A22%3A58" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A16%3A14" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A15%3A47" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+18%3A13%3A35" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+15%3A08%3A30" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A51%3A57" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A49%3A28" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A46%3A31" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A39%3A38" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+19%3A19%3A28" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+09%3A53%3A04" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A49%3A27" />
<rdf:li rdf:resource="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A06%3A28" />

</rdf:Seq>
</items>
</channel>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2005-04-23+10%3A15%3A16">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2005-04-23+10%3A15%3A16</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sat, 23 Apr 2005, 10:15:16 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione &#8220;a fini di lucro&#8221; con la dizione &#8220;per trarne profitto&#8221;.<br />
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
L'anziano signore, del Texas, aveva &#8220;impunemente&#8221; concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica.<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;The music industry could have been seen as a victim - a generations-old industry being robbed blind by thieves depriving hard-working artists of their livelihoods.<br />
&#171;And suddenly, the trade association - in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster - looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione &#8220;a fini di lucro&#8221; con la dizione &#8220;per trarne profitto&#8221;.<br />
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
L'anziano signore, del Texas, aveva &#8220;impunemente&#8221; concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica.<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;The music industry could have been seen as a victim -- a generations-old industry being robbed blind by thieves depriving hard-working artists of their livelihoods.<br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
</div></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione &#8220;a fini di lucro&#8221; con la dizione &#8220;per trarne profitto&#8221;.<br />
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
L'anziano signore, del Texas, aveva &#8220;impunemente&#8221; concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica.<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;The music industry could have been seen as a victim - a generations-old industry being robbed blind by thieves depriving hard-working artists of their livelihoods.<br />
&#171;And suddenly, the trade association - in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster - looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (<a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione &#8220;a fini di lucro&#8221; con la dizione &#8220;per trarne profitto&#8221;.<br />
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a>
L'anziano signore, del Texas, aveva &#8220;impunemente&#8221; concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica.<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;The music industry could have been seen as a victim -- a generations-old industry being robbed blind by thieves depriving hard-working artists of their livelihoods.<br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
</div></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2005-04-23T10:15:16+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-06-07+21%3A41%3A58">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-06-07+21%3A41%3A58</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Mon, 07 Jun 2004, 21:41:58 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati<br />Parere pro veritate</h1>
<a id="titelanker1"></a><h3>Introduzione</h3>
<a id="titelanker2"></a><h3>Dal lucro al profitto</h3>
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto &#232; la sentenza della Pretura di Cagliari 3/12/1996.<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a> La massima di tale provvedimento recita: &#171;Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi&#249; beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben pi&#249; ampio. Il profitto pu&#242; implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto pu&#242; rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.&#187;
Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref6"></a><a href="#fnnumber6">[6]</a>
<a id="titelanker3"></a><h3>Gravit&#224; della sanzione</h3>
La conseguenza &#232; che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'art. 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravit&#224;.<a id="fnref7"></a><a href="#fnnumber7">[7]</a>
<a id="titelanker4"></a><h3>Sul furto e sulla pirateria</h3>
Si &#232; infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilit&#224;, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata &#232; un'opera non acquistata. Una tale correlazione, per&#242;, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunch&#233; di solido. Le attivit&#224; che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni,<a id="fnref8"></a><a href="#fnnumber8">[8]</a> i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.<a id="fnref9"></a><a href="#fnnumber9">[9]</a> Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.<a id="fnref10"></a><a href="#fnnumber10">[10]</a> Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.
<a id="titelanker5"></a><h3>Effetto boomerang</h3>
Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57% di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica.<a id="fnref11"></a><a href="#fnnumber11">[11]</a> Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50% dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70% degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attivit&#224; svolte on-line.<a id="fnref12"></a><a href="#fnnumber12">[12]</a> 
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.<a id="fnref13"></a><a href="#fnnumber13">[13]</a>
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref14"></a><a href="#fnnumber14">[14]</a>
La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne.<a id="fnref15"></a><a href="#fnnumber15">[15]</a> La cifra che la bimba si impegn&#242; a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line.<a id="fnref16"></a><a href="#fnnumber16">[16]</a>
<a id="titelanker6"></a><h3>Il primato italiano</h3>
Ci&#242; si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di propriet&#224; intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004.<a id="fnref17"></a><a href="#fnnumber17">[17]</a>
Altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si &#232; vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, &#232; legittimo.<a id="fnref18"></a><a href="#fnnumber18">[18]</a>
A ci&#242; si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto.<a id="fnref19"></a><a href="#fnnumber19">[19]</a>
<a id="titelanker7"></a><h3>Criminalizzazione del P2P</h3>
Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la societ&#224; che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attivit&#224; dei propri utenti.<a id="fnref20"></a><a href="#fnnumber20">[20]</a>
La repressione penale, se scoragger&#224; gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attivit&#224; globali svolte in rete, fornir&#224; d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attivit&#224; svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari,<a id="fnref21"></a><a href="#fnnumber21">[21]</a> potranno essere usati per attivit&#224; il cui impatto sociale &#232; assai pi&#250; preoccupante dell'attivit&#224; di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunit&#224; a chi li pratichi.
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Dir. Autore, 1998, p. 221.<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> T. Torino, 13-07-2000, in Dir. informazione e informatica, 2000, p .824 ed in Dir. autore, 2001, p. 251.<br />
<a id="fnnumber6"></a><a href="#fnref6">[6]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber7"></a><a href="#fnref7">[7]</a> La lettera a) riguarda chi &#171;riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi&#187;; la lettera b) riguarda chi, &#171;esercitando in forma imprenditoriale attivit&#224; di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1&#187;. La lettera c) punisce chi &#171;promuove o organizza le attivit&#224; illecite di cui al comma 1.&#187;<br />
<a id="fnnumber8"></a><a href="#fnref8">[8]</a> Pi&#250; in dettaglio infra.<br />
<a id="fnnumber9"></a><a href="#fnref9">[9]</a> Felix Oberholzer (Harvard Business School) e Koleman Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, Marzo 2004, <a href="http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf" >http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf</a><br />
Anche studi precedenti erano giunti ad analoghe conclusioni. Si veda Il file-sharing alimenta le vendite di CD, <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006" >http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006</a><br />
<a id="fnnumber10"></a><a href="#fnref10">[10]</a> Si veda Paul Hales, Music downloaders simply trying before buying, The Inquirer, 09 July 2003,<a href="http://www.theinquirer.net/?article=10411" >http://www.theinquirer.net/?article=10411</a> BBC, File swappers 'buy more music', 9 July, 2003, <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm" >http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm</a><br />
<a id="fnnumber11"></a><a href="#fnref11">[11]</a> Media Awareness Network, Young Canadians In A Wired World: Final Report, finanziato dal Governo canadese, 2001, p.15. La versione completa della ricerca pu&#242; essere reperita a questo indirizzo: <a href="http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm" >http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm</a><br />
<a id="fnnumber12"></a><a href="#fnref12">[12]</a> Idem, a p. 17.<br />
<a id="fnnumber13"></a><a href="#fnref13">[13]</a> Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).<br />
<a id="fnnumber14"></a><a href="#fnref14">[14]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
<a id="fnnumber15"></a><a href="#fnref15">[15]</a> RIAA settles with 12-year-old girl, CNET News.com, 9 settembre 2003, <br />
<a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn" >http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn</a><br />
<a id="fnnumber16"></a><a href="#fnref16">[16]</a> Si veda C-notes for Brianna. Outpouring of donations in download suit, Daily News, 11 settembre 2003, <a href="http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html" >http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html</a><br />
<a id="fnnumber17"></a><a href="#fnref17">[17]</a> Il testo della direttiva non &#232; ancora apparso, nel momento in cui scriviamo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit&#224; Europee. Si veda il comunicato stampa della Commissione Europea:&#160;&#160;<a href="http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN" >http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN</a><br />
<a id="fnnumber18"></a><a href="#fnref18">[18]</a> Si veda Judge: File sharing legal in Canada, CNET News.com, 31 marzo 2004, <a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry" >http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry</a><br />
<a id="fnnumber19"></a><a href="#fnref19">[19]</a> Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Whatever Happened to Payola? An Empirical Analysis of Online Music Sharing" (October 2003). <a href="http://ssrn.com/abstract=527345" >http://ssrn.com/abstract=527345</a>&#160;&#160;Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Retail Strategies in the Presence of Online Music Sharing" (March 20, 2004). <a href="http://ssrn.com/abstract=520503" >http://ssrn.com/abstract=520503</a><br />
<a id="fnnumber20"></a><a href="#fnref20">[20]</a> Si veda A &amp; M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, *; 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862 (2003), ove il funzionamento di Napster &#232; molto ben descritto.<br />
La tutela inibitoria concessa dalla corte distrettuale fu confermata poi in appello: A&amp;M Records, Inc. v. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals 9th Circ., 284 F.3d 1091; 2002 U.S. App. LEXIS 4752 (2002).<br />
<a id="fnnumber21"></a><a href="#fnref21">[21]</a> Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>
<h1>Parere pro veritate</h1>
<a id="titelanker1"></a><h5>Introduzione</h5>
<a id="titelanker2"></a><h5>Dal lucro al profitto</h5>
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.[1] La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.[2] Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.<br />
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;[3]<br />
Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto &#232; la sentenza della Pretura di Cagliari 3/12/1996.[4] La massima di tale provvedimento recita: &#171;Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi&#249; beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben pi&#249; ampio. Il profitto pu&#242; implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto pu&#242; rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.&#187;<br />
Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.[5]<br />
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
<a id="titelanker3"></a><h5>Gravit&#224; della sanzione</h5>
La conseguenza &#232; che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'art. 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravit&#224;.[7]<br />
<a id="titelanker4"></a><h5>Sul furto e sulla pirateria</h5>
Si &#232; infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilit&#224;, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata &#232; un'opera non acquistata. Una tale correlazione, per&#242;, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunch&#233; di solido. Le attivit&#224; che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni,[8] i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.<br />
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.<br />
<a id="titelanker5"></a><h5>Effetto boomerang</h5>
Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57% di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica.[11] Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50% dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70% degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attivit&#224; svolte on-line.[12] <br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.[14]<br />
La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne.[15] La cifra che la bimba si impegn&#242; a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line.[16]<br />
<a id="titelanker6"></a><h5>Il primato italiano</h5>
Ci&#242; si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di propriet&#224; intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004.[17]<br />
Altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si &#232; vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, &#232; legittimo.[18]<br />
A ci&#242; si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto.[19]<br />
<a id="titelanker7"></a><h5>Criminalizzazione del P2P</h5>
Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la societ&#224; che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attivit&#224; dei propri utenti.[20]<br />
La repressione penale, se scoragger&#224; gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attivit&#224; globali svolte in rete, fornir&#224; d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attivit&#224; svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari,[21] potranno essere usati per attivit&#224; il cui impatto sociale &#232; assai pi&#250; preoccupante dell'attivit&#224; di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunit&#224; a chi li pratichi.<br />
<a id="titelanker8"></a><h5>Note</h5>
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
[2] Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355. <br />
[3]Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
[4] Pubblicata in Dir. Autore, 1998, p. 221.<br />
[5] T. Torino, 13-07-2000, in Dir. informazione e informatica, 2000, p .824 ed in Dir. autore, 2001, p. 251.<br />
[6] Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
[7] La lettera a) riguarda chi &#171;riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi&#187;; la lettera b) riguarda chi, &#171;esercitando in forma imprenditoriale attivit&#224; di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1&#187;. La lettera c) punisce chi &#171;promuove o organizza le attivit&#224; illecite di cui al comma 1.&#187; <br />
[8] Pi&#250; in dettaglio infra.<br />
[9] Felix Oberholzer (Harvard Business School) e Koleman Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, Marzo 2004, <a href="http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf" >http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf</a><br />
Anche studi precedenti erano giunti ad analoghe conclusioni. Si veda Il file-sharing alimenta le vendite di CD, <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006" >http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006</a><br />
[10]Si veda Paul Hales, Music downloaders simply trying before buying, The Inquirer, 09 July 2003,<a href="http://www.theinquirer.net/?article=10411" >http://www.theinquirer.net/?article=10411</a> BBC, File swappers 'buy more music', 9 July, 2003, <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm" >http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm</a><br />
[11] Media Awareness Network, Young Canadians In A Wired World: Final Report, finanziato dal Governo canadese, 2001, p.15. La versione completa della ricerca pu&#242; essere reperita a questo indirizzo: <a href="http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm" >http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm</a><br />
[12] Idem, a p. 17.<br />
[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).<br />
[14] Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
[15]RIAA settles with 12-year-old girl, CNET News.com, 9 settembre 2003, <br />
<a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn" >http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn</a><br />
[16] Si veda C-notes for Brianna. Outpouring of donations in download suit, Daily News, 11 settembre 2003, <a href="http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html" >http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html</a><br />
[17]Il testo della direttiva non &#232; ancora apparso, nel momento in cui scriviamo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit&#224; Europee. Si veda il comunicato stampa della Commissione Europea:&#160;&#160;<a href="http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN" >http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN</a><br />
[18] Si veda Judge: File sharing legal in Canada, CNET News.com, 31 marzo 2004, <a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry" >http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry</a><br />
[19]Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Whatever Happened to Payola? An Empirical Analysis of Online Music Sharing" (October 2003). <a href="http://ssrn.com/abstract=527345" >http://ssrn.com/abstract=527345</a>&#160;&#160;Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Retail Strategies in the Presence of Online Music Sharing" (March 20, 2004). <a href="http://ssrn.com/abstract=520503" >http://ssrn.com/abstract=520503</a><br />
[20] Si veda A &amp; M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, *; 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862 (2003), ove il funzionamento di Napster &#232; molto ben descritto.<br />
La tutela inibitoria concessa dalla corte distrettuale fu confermata poi in appello: A&amp;M Records, Inc. v. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals 9th Circ., 284 F.3d 1091; 2002 U.S. App. LEXIS 4752 (2002).<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati<br />Parere pro veritate</h1>
<a id="titelanker1"></a><h3>Introduzione</h3>
<a id="titelanker2"></a><h3>Dal lucro al profitto</h3>
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a> La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a> Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto &#232; la sentenza della Pretura di Cagliari 3/12/1996.<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a> La massima di tale provvedimento recita: &#171;Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi&#249; beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben pi&#249; ampio. Il profitto pu&#242; implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto pu&#242; rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.&#187;
Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.<a id="fnref5"></a><a href="#fnnumber5">[5]</a>
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;<a id="fnref6"></a><a href="#fnnumber6">[6]</a>
<a id="titelanker3"></a><h3>Gravit&#224; della sanzione</h3>
La conseguenza &#232; che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'art. 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravit&#224;.<a id="fnref7"></a><a href="#fnnumber7">[7]</a>
<a id="titelanker4"></a><h3>Sul furto e sulla pirateria</h3>
Si &#232; infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilit&#224;, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata &#232; un'opera non acquistata. Una tale correlazione, per&#242;, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunch&#233; di solido. Le attivit&#224; che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni,<a id="fnref8"></a><a href="#fnnumber8">[8]</a> i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.<a id="fnref9"></a><a href="#fnnumber9">[9]</a> Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.<a id="fnref10"></a><a href="#fnnumber10">[10]</a> Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.
<a id="titelanker5"></a><h3>Effetto boomerang</h3>
Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57% di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica.<a id="fnref11"></a><a href="#fnnumber11">[11]</a> Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50% dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70% degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attivit&#224; svolte on-line.<a id="fnref12"></a><a href="#fnnumber12">[12]</a> 
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.<a id="fnref13"></a><a href="#fnnumber13">[13]</a>
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.<a id="fnref14"></a><a href="#fnnumber14">[14]</a>
La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne.<a id="fnref15"></a><a href="#fnnumber15">[15]</a> La cifra che la bimba si impegn&#242; a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line.<a id="fnref16"></a><a href="#fnnumber16">[16]</a>
<a id="titelanker6"></a><h3>Il primato italiano</h3>
Ci&#242; si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di propriet&#224; intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004.<a id="fnref17"></a><a href="#fnnumber17">[17]</a>
Altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si &#232; vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, &#232; legittimo.<a id="fnref18"></a><a href="#fnnumber18">[18]</a>
A ci&#242; si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto.<a id="fnref19"></a><a href="#fnnumber19">[19]</a>
<a id="titelanker7"></a><h3>Criminalizzazione del P2P</h3>
Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la societ&#224; che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attivit&#224; dei propri utenti.<a id="fnref20"></a><a href="#fnnumber20">[20]</a>
La repressione penale, se scoragger&#224; gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attivit&#224; globali svolte in rete, fornir&#224; d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attivit&#224; svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari,<a id="fnref21"></a><a href="#fnnumber21">[21]</a> potranno essere usati per attivit&#224; il cui impatto sociale &#232; assai pi&#250; preoccupante dell'attivit&#224; di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunit&#224; a chi li pratichi.
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Pubblicata in Dir. Autore, 1998, p. 221.<br />
<a id="fnnumber5"></a><a href="#fnref5">[5]</a> T. Torino, 13-07-2000, in Dir. informazione e informatica, 2000, p .824 ed in Dir. autore, 2001, p. 251.<br />
<a id="fnnumber6"></a><a href="#fnref6">[6]</a> Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
<a id="fnnumber7"></a><a href="#fnref7">[7]</a> La lettera a) riguarda chi &#171;riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi&#187;; la lettera b) riguarda chi, &#171;esercitando in forma imprenditoriale attivit&#224; di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1&#187;. La lettera c) punisce chi &#171;promuove o organizza le attivit&#224; illecite di cui al comma 1.&#187;<br />
<a id="fnnumber8"></a><a href="#fnref8">[8]</a> Pi&#250; in dettaglio infra.<br />
<a id="fnnumber9"></a><a href="#fnref9">[9]</a> Felix Oberholzer (Harvard Business School) e Koleman Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, Marzo 2004, <a href="http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf" >http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf</a><br />
Anche studi precedenti erano giunti ad analoghe conclusioni. Si veda Il file-sharing alimenta le vendite di CD, <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006" >http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006</a><br />
<a id="fnnumber10"></a><a href="#fnref10">[10]</a> Si veda Paul Hales, Music downloaders simply trying before buying, The Inquirer, 09 July 2003,<a href="http://www.theinquirer.net/?article=10411" >http://www.theinquirer.net/?article=10411</a> BBC, File swappers 'buy more music', 9 July, 2003, <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm" >http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm</a><br />
<a id="fnnumber11"></a><a href="#fnref11">[11]</a> Media Awareness Network, Young Canadians In A Wired World: Final Report, finanziato dal Governo canadese, 2001, p.15. La versione completa della ricerca pu&#242; essere reperita a questo indirizzo: <a href="http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm" >http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm</a><br />
<a id="fnnumber12"></a><a href="#fnref12">[12]</a> Idem, a p. 17.<br />
<a id="fnnumber13"></a><a href="#fnref13">[13]</a> Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).<br />
<a id="fnnumber14"></a><a href="#fnref14">[14]</a> Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
<a id="fnnumber15"></a><a href="#fnref15">[15]</a> RIAA settles with 12-year-old girl, CNET News.com, 9 settembre 2003, <br />
<a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn" >http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn</a><br />
<a id="fnnumber16"></a><a href="#fnref16">[16]</a> Si veda C-notes for Brianna. Outpouring of donations in download suit, Daily News, 11 settembre 2003, <a href="http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html" >http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html</a><br />
<a id="fnnumber17"></a><a href="#fnref17">[17]</a> Il testo della direttiva non &#232; ancora apparso, nel momento in cui scriviamo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit&#224; Europee. Si veda il comunicato stampa della Commissione Europea:&#160;&#160;<a href="http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN" >http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN</a><br />
<a id="fnnumber18"></a><a href="#fnref18">[18]</a> Si veda Judge: File sharing legal in Canada, CNET News.com, 31 marzo 2004, <a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry" >http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry</a><br />
<a id="fnnumber19"></a><a href="#fnref19">[19]</a> Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Whatever Happened to Payola? An Empirical Analysis of Online Music Sharing" (October 2003). <a href="http://ssrn.com/abstract=527345" >http://ssrn.com/abstract=527345</a>&#160;&#160;Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Retail Strategies in the Presence of Online Music Sharing" (March 20, 2004). <a href="http://ssrn.com/abstract=520503" >http://ssrn.com/abstract=520503</a><br />
<a id="fnnumber20"></a><a href="#fnref20">[20]</a> Si veda A &amp; M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, *; 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862 (2003), ove il funzionamento di Napster &#232; molto ben descritto.<br />
La tutela inibitoria concessa dalla corte distrettuale fu confermata poi in appello: A&amp;M Records, Inc. v. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals 9th Circ., 284 F.3d 1091; 2002 U.S. App. LEXIS 4752 (2002).<br />
<a id="fnnumber21"></a><a href="#fnref21">[21]</a> Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.<br />
</div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>
<h1>Parere pro veritate</h1>
<a id="titelanker1"></a><h5>Introduzione</h5>
<a id="titelanker2"></a><h5>Dal lucro al profitto</h5>
L'art. 171-ter <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a> copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.[1] La disposizione &#232; strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.[2] Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per &#8220;uso non personale&#8221; e per &#8220;fini di lucro&#8221;.<br />
Una tale modifica &#232; gi&#224; stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: &#171;la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del &#8220;fine di lucro&#8221; quello del &#8220;fine di trarne profitto&#8221;, comporta un'accezione pi&#250; vasta, che non richiede necessariamente una finalit&#224; direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilit&#224; dell'autore.&#187;[3]<br />
Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto &#232; la sentenza della Pretura di Cagliari 3/12/1996.[4] La massima di tale provvedimento recita: &#171;Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o pi&#249; beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben pi&#249; ampio. Il profitto pu&#242; implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto pu&#242; rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.&#187;<br />
Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.[5]<br />
Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
<a id="titelanker3"></a><h5>Gravit&#224; della sanzione</h5>
La conseguenza &#232; che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'art. 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravit&#224;.[7]<br />
<a id="titelanker4"></a><h5>Sul furto e sulla pirateria</h5>
Si &#232; infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilit&#224;, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata &#232; un'opera non acquistata. Una tale correlazione, per&#242;, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunch&#233; di solido. Le attivit&#224; che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni,[8] i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.<br />
Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.<br />
<a id="titelanker5"></a><h5>Effetto boomerang</h5>
Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57% di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica.[11] Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50% dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70% degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attivit&#224; svolte on-line.[12] <br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della citt&#224; di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda fin&#237; sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221;, una volta visto il volto di tali &#8220;pirati&#8221; e &#8220;ladri&#8221; l'umore del pubblico cambi&#242;.[14]<br />
La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne.[15] La cifra che la bimba si impegn&#242; a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line.[16]<br />
<a id="titelanker6"></a><h5>Il primato italiano</h5>
Ci&#242; si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di propriet&#224; intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004.[17]<br />
Altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si &#232; vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, &#232; legittimo.[18]<br />
A ci&#242; si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto.[19]<br />
<a id="titelanker7"></a><h5>Criminalizzazione del P2P</h5>
Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la societ&#224; che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attivit&#224; dei propri utenti.[20]<br />
La repressione penale, se scoragger&#224; gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attivit&#224; globali svolte in rete, fornir&#224; d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attivit&#224; svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari,[21] potranno essere usati per attivit&#224; il cui impatto sociale &#232; assai pi&#250; preoccupante dell'attivit&#224; di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunit&#224; a chi li pratichi.<br />
<a id="titelanker8"></a><h5>Note</h5>
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
[2] Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cos&#237; Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355. <br />
[3]Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.<br />
[4] Pubblicata in Dir. Autore, 1998, p. 221.<br />
[5] T. Torino, 13-07-2000, in Dir. informazione e informatica, 2000, p .824 ed in Dir. autore, 2001, p. 251.<br />
[6] Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).<br />
[7] La lettera a) riguarda chi &#171;riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi&#187;; la lettera b) riguarda chi, &#171;esercitando in forma imprenditoriale attivit&#224; di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1&#187;. La lettera c) punisce chi &#171;promuove o organizza le attivit&#224; illecite di cui al comma 1.&#187; <br />
[8] Pi&#250; in dettaglio infra.<br />
[9] Felix Oberholzer (Harvard Business School) e Koleman Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, Marzo 2004, <a href="http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf" >http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf</a><br />
Anche studi precedenti erano giunti ad analoghe conclusioni. Si veda Il file-sharing alimenta le vendite di CD, <a href="http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006" >http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006</a><br />
[10]Si veda Paul Hales, Music downloaders simply trying before buying, The Inquirer, 09 July 2003,<a href="http://www.theinquirer.net/?article=10411" >http://www.theinquirer.net/?article=10411</a> BBC, File swappers 'buy more music', 9 July, 2003, <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm" >http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm</a><br />
[11] Media Awareness Network, Young Canadians In A Wired World: Final Report, finanziato dal Governo canadese, 2001, p.15. La versione completa della ricerca pu&#242; essere reperita a questo indirizzo: <a href="http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm" >http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm</a><br />
[12] Idem, a p. 17.<br />
[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).<br />
[14] Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, <a href="http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c" >http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c</a><br />
&#171;And suddenly, the trade association -- in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.&#187;<br />
[15]RIAA settles with 12-year-old girl, CNET News.com, 9 settembre 2003, <br />
<a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn" >http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn</a><br />
[16] Si veda C-notes for Brianna. Outpouring of donations in download suit, Daily News, 11 settembre 2003, <a href="http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html" >http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html</a><br />
[17]Il testo della direttiva non &#232; ancora apparso, nel momento in cui scriviamo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunit&#224; Europee. Si veda il comunicato stampa della Commissione Europea:&#160;&#160;<a href="http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN" >http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&amp;doc=IP/04/540|0|RAPID&amp;lg=EN</a><br />
[18] Si veda Judge: File sharing legal in Canada, CNET News.com, 31 marzo 2004, <a href="http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry" >http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry</a><br />
[19]Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Whatever Happened to Payola? An Empirical Analysis of Online Music Sharing" (October 2003). <a href="http://ssrn.com/abstract=527345" >http://ssrn.com/abstract=527345</a>&#160;&#160;Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Retail Strategies in the Presence of Online Music Sharing" (March 20, 2004). <a href="http://ssrn.com/abstract=520503" >http://ssrn.com/abstract=520503</a><br />
[20] Si veda A &amp; M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, *; 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862 (2003), ove il funzionamento di Napster &#232; molto ben descritto.<br />
La tutela inibitoria concessa dalla corte distrettuale fu confermata poi in appello: A&amp;M Records, Inc. v. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals 9th Circ., 284 F.3d 1091; 2002 U.S. App. LEXIS 4752 (2002).<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-06-07T21:41:58+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A23%3A22">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A23%3A22</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Thu, 13 May 2004, 20:23:22 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>=</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>=</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-13T20:23:22+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A22%3A58">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-13+20%3A22%3A58</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Thu, 13 May 2004, 20:22:58 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>=
<h1>Parere pro veritate</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"></div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a id="titelanker1"></a><h3>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h3>
<a id="titelanker2"></a><h4>Parere pro veritate</h4></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h1>=
<h1>Parere pro veritate</h1>
&#160;<strong>Contents&#160;</strong><div class="tocbody"></div></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a id="titelanker1"></a><h3>Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati</h3>
<a id="titelanker2"></a><h4>Parere pro veritate</h4></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-13T20:22:58+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A16%3A14">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A16%3A14</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Mon, 03 May 2004, 23:16:14 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Versione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Vefrsione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Versione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Vefrsione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-03T23:16:14+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A15%3A47">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+23%3A15%3A47</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Mon, 03 May 2004, 23:15:47 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.html">Versione HTML</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.html"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a><br />
<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Vefrsione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.html">Versione HTML</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.html"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a><br />
<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf">Vefrsione PDF</a>&#160;<a href="http://www.istitutocolli.org/materiali/RelazioneDecretoUrbani.pdf"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-03T23:15:47+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+18%3A13%3A35">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+18%3A13%3A35</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Mon, 03 May 2004, 18:13:35 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cass., 03-04-1989 leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis.<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre prodotti di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cassazione Penale, sez. IV, 9/5/1989, n. 6923, leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di ottenere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis <a href="http://www.istitutocolli.org/wiki/LdA">LdA</a>.<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre risultati di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Il luogo pi&#250; celebre ove compare la locuzione &#8220;per trarne profitto&#8221; &#232; senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cos&#237;, ad esempio, in Cass., 03-04-1989 leggiamo che &#171;rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.&#187;[6]<br />
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilit&#224; di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]<br />
[1] La riproduzione abusiva del software &#232; infatti coperta dall'art. 171-bis.<br />
[21] Pu&#242; forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori pu&#242; produrre prodotti di grande innovativit&#224; ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-03T18:13:35+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+15%3A08%3A30">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-03+15%3A08%3A30</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Mon, 03 May 2004, 15:08:30 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a id="titelanker1"></a><h5>Gli autori</h5>
<strong>Gian Antonio Benacchio</strong><br />
Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e Diritto privato CEE, Facolt&#224; di Giurisprudenza dell'Universit&#224; di Trento<br />
<strong>Paolo Guarda</strong><br />
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Luca Nogler</strong><br />
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento<br />
<strong>Benedetto Sieff</strong><br />
Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato ed assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche, Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Trovarne altri!!!!!!</strong></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions"><a id="titelanker1"></a><h5>Gli autori</h5>
<strong>Gian Antonio Benacchio</strong><br />
Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e Diritto privato CEE, Facolt&#224; di Giurisprudenza dell'Universit&#224; di Trento<br />
<strong>Paolo Guarda</strong><br />
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Luca Nogler</strong><br />
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento<br />
<strong>Benedetto Sieff</strong><br />
Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato ed assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche, Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Trovarne altri!!!!!!</strong></div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-03T15:08:30+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A51%3A57">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A51%3A57</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 23:51:57 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.[5]</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento&#187;.[5]</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale&#187;.[5]</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Tale orientamento &#232; stato pi&#250; volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui&#160;&#160;&#171;il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non pu&#242; intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento&#187;.[5]</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T23:51:57+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A49%3A28">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A49%3A28</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 23:49:28 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di opere musicali.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Uno studio svolto nel 2003 ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; dimostra che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file &#232; spesso un cliente delle case discografiche.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di prodotti discografici.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Nel 2003 uno studio svolto ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; deve portarci a ritenere che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file sia spesso un cliente delle case discografiche.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di opere musicali.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:<br />
Uno studio svolto nel 2003 ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verit&#224; un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ci&#242; dimostra che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file &#232; spesso un cliente delle case discografiche.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T23:49:28+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A46%3A31">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A46%3A31</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 23:46:31 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di opere musicali.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non necessariamente acquisterebbe il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra non esservi correlazione tra il file sharing e la diminuzione degli acquisti di opere musicali.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non necessariamente acquisterebbe il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T23:46:31+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A39%3A38">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+23%3A39%3A38</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 23:39:38 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non necessariamente acquisterebbe il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non acquisterebbero il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non necessariamente acquisterebbe il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non acquisterebbero il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T23:39:38+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+19%3A19%3A28">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+19%3A19%3A28</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 19:19:28 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><strong>Gian Antonio Benacchio</strong><br />
Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e Diritto privato CEE, Facolt&#224; di Giurisprudenza dell'Universit&#224; di Trento<br />
[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><strong>Gian Antonio Benacchio</strong><br />
Professore ordinario di Diritto commerciale internazionale e Diritto privato CEE, Facolt&#224; di Giurisprudenza dell'Universit&#224; di Trento<br />
[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., U.S. Dist. Court for the District of Columbia, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574 (2003)<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, U.S. Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734 (2003).</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574<br />
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.&#160;&#160;Verizon Internet Services, Inc., Appellant, UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T19:19:28+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+09%3A53%3A04">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-02+09%3A53%3A04</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sun, 02 May 2004, 09:53:04 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><strong>Paolo Guarda</strong><br />
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Luca Nogler</strong><br />
<strong>Andrea Rossato</strong><br />
<strong>Benedetto Sieff</strong></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Andrea Rossato<br />
Luca Nogler<br />
Benedetto Sieff</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><strong>Paolo Guarda</strong><br />
Dottorando di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Luca Nogler</strong><br />
<strong>Andrea Rossato</strong><br />
<strong>Benedetto Sieff</strong></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Andrea Rossato<br />
Luca Nogler<br />
Benedetto Sieff</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-02T09:53:04+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A49%3A27">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A49%3A27</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sat, 01 May 2004, 18:49:27 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Luca Nogler<br />
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Luca Nogler<br />
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Universit&#224; di Trento</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-01T18:49:27+01:00</dc:date>
</item>

<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A06%3A28">
	<title>RelazioneDecretoUrbani</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani/show?time=2004-05-01+18%3A06%3A28</link>
	<description>Changes to RelazioneDecretoUrbani made by AndreaRossato on Sat, 01 May 2004, 18:06:28 +0200</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Benedetto Sieff<br />
Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato ed assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche, Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Trovarne altri!!!!!!</strong></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Trovarne altri!!!!!!</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">Benedetto Sieff<br />
Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato ed assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche, Universit&#224; di Trento.<br />
<strong>Trovarne altri!!!!!!</strong></div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">Trovarne altri!!!!!!</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-05-01T18:06:28+01:00</dc:date>
</item>


<textinput rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/TextSearch">
<title>Search IstitutoGiorgioColli</title>
<description>Search IstitutoGiorgioColli</description>
<name>phrase</name>
<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/TextSearch</link>
</textinput>
</rdf:RDF>