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IstitutoGiorgioColli : RelazioneDecretoUrbani

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Le conseguenze delle disposizioni penali introdotte dal decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla Camera dei Deputati

Parere pro veritate


Introduzione
Lo scorso 22 aprile la Camera dei Deputati ha approvato, apportando rilevanti ed incisive modifiche, il decreto legge 22 marzo 2004, n. 72.
Scopo del presente parere è quello di descrivere le conseguenze di un'eventuale approvazione del testo del decreto cosí come emendato dalla Camera, fornendo un'analisi quanto piú dettagliata possibile dell'impatto della normativa novellata, tenuto conto degli orientamenti consolidati della nostra giurisprudenza.
Nei primi due paragrafi si analizzano le conseguenze giuridiche delle innovazioni introdotte che, se approvate nella versione attuale, modificheranno in maniera profonda alcune fattispecie penali relative alla tutela del diritto d'autore. In particolar modo si vaglieranno le conseguenze della sostituzione delle finalità di lucro con gli scopi di profitto richiesti per integrare il reato di abusiva riproduzione delle opere dell'ingegno protette. Si analizzeranno poi le conseguenze dell'introduzione di un'autonoma aggravante per chi comunichi al pubblico, immettendole in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, opere tutelate.
Nei paragrafi successivi si proporranno alcune considerazioni piú generali volte, da un lato ad identificare le possibili conseguenze sociali delle novità introdotte, e dall'altro ad inquadrare la normativa nel piú ampio panorama internazionale.

Dal lucro al profitto
Il comma 2 dell'art. 1 del decreto in esame, come emendato dalla Camera dei Deputati, modifica in maniera rilevante l'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore (LdA, L. 633/1941), sostituendo, al primo comma, la dizione “a fini di lucro” con la dizione “per trarne profitto”.
L'art. 171-ter LdA copre la riproduzione abusiva di opere dell'ingegno diverse dal software.[1] La disposizione è strutturata su due commi, di cui il secondo stabilisce fattispecie aggravate delle condotte previste al primo comma.[2] Le sanzioni previste, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, aumentati da 1 a 4 in caso di reato aggravato, e multa da 2.583 a 15.437 Euro, richiedono, ad oggi, condotte poste in essere per “uso non personale” e per “fini di lucro”.
L'introduzione dello scopo del profitto ridisegna completamente la fattispecie penale. La differenza tra lucro e profitto è infatti stata lungamente elaborata dalla giurisprudenza che ha definito nozioni precise dei due concetti. È quindi possibile prevedere con precisione l'impatto delle novità introdotte dalla Camera.
Una tale modifica è già stata operata, infatti, sull'art. 171-bis dalla Legge 248/2000. Su di essa ebbe ad esprimersi, con queste parole, la Corte di Cassazione: «la modifica del 1 comma dell'art. 171 bis l. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 l. 18 agosto 2000 n. 248) che ha sostituito al dolo specifico del “fine di lucro” quello del “fine di trarne profitto”, comporta un'accezione piú vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore.»[3]
Il precedente che solitamente si suole citare per la distinzione dello scopo di lucro dal fine di profitto è la sentenza della Pretura di Cagliari 3/12/1996.[4] La massima di tale provvedimento recita: «Il termine lucro indica esclusivamente un guadagno patrimoniale ossia un accrescimento patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che ha un significato ben più ampio. Il profitto può implicare sia il lucro, quindi l'accrescimento effettivo della sfera patrimoniale, che la mancata perdita patrimoniale ossia il depauperamento dei beni di un soggetto. In altri termini nel profitto può rientrare anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe, per ipotesi, affrontare per ottenere un bene. Il lucro costituisce solo ed esclusivamente l'accrescimento positivo del patrimonio; il profitto anche la sola non diminuzione dello stesso.»
Tale orientamento è stato piú volte confermato sia positivamente che negativamente, ad esempio dal Tribunale di Torino secondo cui  «il fine di lucro richiesto ai fini dell'integrazione del reato previsto e punito dall'art. 171 bis l. d'autore non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento».[5]
Il luogo piú celebre ove compare la locuzione “per trarne profitto” è senz'ombra di dubbio l'art. 624 Codice penale, articolo che sanziona il furto. Se si analizzano le decisioni della Cassazione in tema si comprende quanto ampia sia la nozione di profitto. Cosí, ad esempio, in Cass., 03-04-1989 leggiamo che «rientra nell'ampio concetto (del dolo specifico) di trarre profitto anche il caso in cui l'agente si impossessi della cosa mobile altrui al fine di consegnarla ad una terza persona.»[6]
L'introduzione del concetto di "trarre profitto", quindi, amplia notevolmente la fattispecie penale. Con riguardo alla condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing, ove l'acquisizione di tali opere e la contestuale messa a disposizione di terzi porta a ritenere integrato l'uso non personale richiesto dall'art. 171-ter, si prospetta la concreta eventualità che la giurisprudenza, in accordo ad orientamenti ormai consolidati, possa ritenere la condotta un illecito penale.

Gravità della sanzione
Il comma 3 dell'art. 1 del decreto introduce, al comma 2 dell'art. 171-ter LdA la seguente lettera: «a-bis) per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa».
Abbiamo visto come la nozione del concetto di "trarre profitto" sia molto ampiamente interpretata dalla giurisprudenza. Abbiamo inoltre posto in evidenza come la condivisione di opere protette mediante sistemi di file-sharing non possa essere una condotta inquadrabile nell'ambito dell'uso personale ma costituisca appunto una comunicazione al pubblico mediante immissione in un sistema di reti telematiche.
La condotta di chi condivide, sebbene sanzionabile mediante il comma 1 dell'art. 171-ter, viene assorbita dalla lettera a-bis) del comma 2 del medesimo articolo.
La conseguenza è che la condivisione di opere protette, anche senza scopi di lucro, viene sanzionata come reato aggravato. Il comma dell'art. 171-ter che stiamo analizzando riguarda infatti condotte di particolare gravità.[7]
In altri termini un adolescente che, dal computer di casa, condivida qualche brano musicale, si trova ad essere equiparato ai membri di associazioni malavitose volte alla commercializzazione massiccia di altrui opere dell'ingegno.
Ciò non può che far ritenere che la norma in esame non possa non avere profili evidenti di incostituzionalità in relazione all'art. 3 Cost. È infatti evidente che il legislatore sta qui operando un'equiparazione tra condotte che hanno caratteristiche ed impatto sociale profondamente differenti.

Sul furto e sulla pirateria
L'effetto del decreto come modificato dalla Camera dei Deputati è quindi quello di criminalizzare la condivisione di file mediante strumenti telematici.
La ratio di un tale provvedimento, il primo del genere negli ordinamenti appartenenti alla tradizione giuridica occidentale, si fonda sulla considerazione che chi faccia uso di tali strumenti per accedere ad opere protette compia un «furto» e sia da considerarsi un «pirata informatico».
Sebbene questo argomento disponga di notevole forza retorica, un'analisi piú attenta del fenomeno che stiamo esaminando deve portarci a respingere una tale ricostruzione.
Si è infatti propensi ad aderire acriticamente alla proposizione secondo cui chi scarica opere protette da Internet, in mancanza di tale possibilità, procederebbe all'acquisto delle stesse attraverso i canali distributivi tradizionali. Secondo questa impostazione, quindi, ogni opera scaricata è un'opera non acquistata. Una tale correlazione, però, lungi dall'essere dimostrata, non si fonda su alcunché di solido. Le attività che il decreto si accinge a reprimere penalmente sono spesso svolte da minorenni,[8] i quali non necessariamente dispongono delle risorse finanziarie per l'acquisto dei beni in questione.
Uno studio recentemente pubblicato dimostra infatti che la maggior parte degli utenti che scaricano musica mediante strumenti di condivisione, in assenza di questi non acquisterebbero il prodotto.[9] Gli studiosi che lo hanno condotto concludono affermando che:
«We find that file sharing has no statistically significant effect on purchases of the average album in our sample. Moreover, the estimates are of rather modest size when compared to the drastic reduction in sales in the music industry. At most, file sharing can explain a tiny fraction of this decline. This result is plausible given that movies, software, and video games are actively downloaded, and yet these industries have continued to grow since the advent of file sharing.»
La crescita, quindi, di industrie che pur sono tra le supposte "vittime" dei sistemi di condivisione dei file depone a sfavore di una correlazione diretta tra sviluppo di tali strumenti e diminuzione delle vendite dei prodotti scambiati.
Uno studio svolto nel 2003 ad opera della Music Programming Ltd (MPL) ha anzi mostrato come chi scarica musica sia in verità un acquirente di opere musicali: l'87% di chi ha scaricato brani da Internet ha poi acquistato l'intero album.[10] Ciò dimostra che chi fa uso dei sistemi di condivisione di file è spesso un cliente delle case discografiche.

Effetto boomerang
Tra i principali utilizzatori di sistemi di condivisione di file vi sono i minorenni. Sebbene per l'Italia manchino dati certi, un'idea del fenomeno può essere ricavata dall'analisi di studi condotti in altri paesi con analoga penetrazione sociale delle tecnologie telematiche ed informatiche.
Un'indagine sulle abitudini dei giovani canadesi compresi tra i 9 e i 17 anni mostra come il 57% di costoro utilizzi Internet principalmente per scaricare musica.[11] Il rapporto mette inoltre in evidenza il divario generazionale tra i giovani utenti ed i loro genitori: il 50% dei giovani ritiene di conoscere gli strumenti telematici meglio dei propri genitori, ed il 70% degli intervistati afferma di non parlare con costoro delle attività svolte on-line.[12]
Un tale panorama deve invitare alla riflessione sul problema della consapevolezza, ad opera dei giovanissimi utilizzatori di sistemi di condivisione di file, circa l'illiceità della loro condotta.
D'altro canto, rappresentando costoro una quota non irrilevante degli utenti di strumenti di file-sharing, devono essere prese in seria considerazione le conseguenze di un loro inevitabile coinvolgimento nei procedimenti penali avviati in applicazione delle norme introdotte dal decreto.
Le conseguenze, in termini di ritorno di immagine per i proponenti un simile provvedimento, potrebbero essere estremamente pesanti. Anche in questo caso possiamo trarre questa conclusione a partire da analoghe esperienze straniere, ed in particolare da quanto sta avvenendo negli Stati Uniti.
È bene ricordare che negli USA la condivisione di opere protette mediante sistemi Peer-to-peer rappresenta a tutt'oggi un mero illecito civile. Il titolari dei diritti d'utilizzazione economica delle opere scambiate possono, cioè, citare in giudizio, per ottenere un risarcimento dei danni patiti, gli utilizzatori.
Grazie ad una sentenza di una corte federale, la Recording Industry Association of America ottenne la possibilità di richiedere agli Internet Service Provider i dati identificativi degli utenti senza bisogno di richiedere un apposito provvedimento ad opera di un giudice.[13]
In seguito a tale decisione la RIAA procedette alla citazione in giudizio di centinaia di utenti.
Nella prima ondata di citazioni due casi hanno attirato l'attenzione della stampa, nazionale ed internazionale: nella rete finirono una bambina di 12 anni ed un anziano signore di 71 anni.
L'anziano signore, del Texas, aveva “impunemente” concesso ai propri nipotini l'uso del proprio computer. Costoro, a sua insaputa, lo avevano utilizzato per scaricare musica.
Brianna, una giovane dodicenne, figlia di una madre divorziata che viveva negli alloggi di residenza agevolata della città di New York, fu trovata a condividere un migliaio di file contenenti le canzoni dei suoi artisti preferiti. La vicenda finí sulle prime pagine di tutti i giornali americani, con conseguenze di immagine, per la RIAA, assai pesanti: se la campagna della RIAA aveva in precedenza avuto il supporto della stampa, in quanto volta a combattere “pirati” e “ladri”, una volta visto il volto di tali “pirati” e “ladri” l'umore del pubblico cambiò.[14]
La RIAA fu costretta a procedere immediatamente ad una transazione stragiudiziale con la giovane minorenne.[15] La cifra che la bimba si impegnò a pagare con il compromesso fu interamente reperita mediante una colletta svolta on-line.[16]
Vi è da ritenere che, in conseguenza dell'approvazione del decreto in esame, simili eventualità avranno a verificarsi anche nel nostro paese ove, però, il file-sharing risulterà punito con pene molto severe, con conseguenze di immagine, per il legislatore, estremamente negative.

Il primato italiano
Il nostro paese si troverà ad essere il primo, nell'ambito della tradizione giuridica occidentale, ad aver optato per una repressione penale della condivisione on-line, senza fini di lucro, di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore.
Ciò si pone in contrasto con la legislazione europea in materia, ed in particolare con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale approvata lo scorso 26 aprile 2004.[17]
Sebbene in essa, al Considerando (14), si affermi che rimane impregiudicata la possibilità per gli Stati membri di applicare le misure di contrasto alla violazione dei diritti di proprietà intellettuale anche nei confronti di altri atti, tali misure devono essere «applicate unicamente ad atti commessi su scala commerciale [...] con l'esclusione di norma degli atti effettuati dai consumatori finali in buona fede». Inoltre il comma 2 dell'articolo 3 richiede che i rimedi adottati dagli Stati siano, oltre che effettivi e dissuasivi, proporzionali. Non si fatica, nelle disposizioni sopra analizzate, a riscontrare un difetto di proporzionalità nell'equiparazione del file-sharing alla condotta di chi eserciti  «in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi» (art. 171-ter, comma 2 lett. b) LdA).
Tale contrasto potrebbe risolversi nella necessità, per il legislatore italiano, di rivedere nel prossimo futuro la normativa oggi all'esame del Senato.
Altri ordinamenti stanno adottando un approccio diverso al problema. Recentemente la Canadian Recording Industry Association si è vista rifiutare, da parte di un giudice federale canadese, la richiesta di procedere all'identificazione di 19 utenti di sistemi di condivisione di file, in base all'argomento che lo scambio effettuato senza fine di lucro, in Canada, è legittimo.[18]
A ciò si aggiunga che autorevoli studiosi ritengono che il fenomeno del file-sharing potrebbe essere utilizzato dall'industria musicale per incrementare il proprio fatturato, utilizzando questi sistemi per analisi di mercato e per consentire agli utenti di vagliare i prodotti prima di procedere all'acquisto.[19]

Criminalizzazione del P2P
Con la repressione penale della condivisione telematica di opere protette si rischia di criminalizzare la tecnologia che tale scambio consente: il Peer-to-peer. Essa rappresenta invero l'essenza di Internet, consentendo a chiunque di collegarsi a ciascun altro individuo in rete senza l'intermediazione di terzi.
Ad ogni buon conto, il provvedimento all'esame del Senato non fermerà il file-sharing ed il relativo progresso tecnologico, sebbene siano facilmente ipotizzabili ricadute su di esso, alcune delle quali possono, facendo ricorso alla storia, essere previste con una certa qual dose di sicurezza.
Si prenda ad esempio la vicenda di Napster. Come noto tale sistema faceva perno su di un database centralizzato che consentiva agli utenti di reperire, tra i file messi a disposizione da altri, il materiale ricercato. Fu proprio l'uso di un database centralizzato che fece ritenere alle corti americane che la società che gestiva un tale sistema fosse corresponsabile (vicarious liability) delle attività dei propri utenti.[20]
Le generazioni successive di sistemi di condivisione dei file furono costruiti cercando di evitare i problemi giuridici che le precedenti architetture avevano comportato, o i database che consentivano lo scambio furono situati in paesi i cui ordinamenti giuridici fossero compiacenti verso tali attività.
La repressione penale, se scoraggerà gli utenti italiani dal condividere, senza ovviamente avere impatto alcuno sulle attività globali svolte in rete, fornirà d'altro canto ulteriore incentivo allo sviluppo di tecnologie di scambio che impediscano la localizzazione dei fruitori e l'individuazione dei contenuti scambiati. Ma tali strumenti, incentivati dalla repressione di attività svolte da masse molto grandi di persone con il conseguente richiamo dell'attenzione di un numero crescente di programmatori volontari,[21] potranno essere usati per attività il cui impatto sociale è assai piú preoccupante dell'attività di scambio di materiale protetto dal diritto d'autore. La pornografia infantile o il terrorismo potrebbero trovare in tali tecnologie gli strumenti per garantire l'impunità a chi li pratichi.

Gli autori
Andrea Rossato
Dottore di ricerca in Diritto privato comparato; assegnista del Dipartimento di Scienze giuridiche e professore a contratto della Facoltà di Ingegneria, Università di Trento.

Luca Nogler
Professore ordinario di Diritto del Lavoro, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento

Benedetto Sieff
Dottorando di ricerca in Diritto privato comparato ed assegnista di ricerca del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università di Trento.

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Note
[1] La riproduzione abusiva del software è infatti coperta dall'art. 171-bis.
[2] Il secondo comma non costituisce fattispecie autonome ma aggravanti delle condotte disciplinate al comma 1. Cosí Appello Trento 27.02.02, in Dir. Aut. 2002, p. 355.
[3]Cass. penale, sez. III, 25-06-2001, n. 33303, in Giust. pen., 2002, II, p. 586.
[4] Pubblicata in Dir. Autore, 1998, p. 221.
[5] T. Torino, 13-07-2000, in Dir. informazione e informatica, 2000, p .824 ed in Dir. autore, 2001, p. 251.
[6] Pubblicata in Riv. pen., 1990, 290 (m).
[7] La lettera a) riguarda chi «riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi»; la lettera b) riguarda chi, «esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1». La lettera c) punisce chi «promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.»
[8] Piú in dettaglio infra.
[9] Felix Oberholzer (Harvard Business School) e Koleman Strumpf (UNC Chapel Hill), The Effect of File Sharing on Record Sales. An Empirical Analysis, Marzo 2004, http://www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_March2004.pdf external link
Questo rapporto ha avuto una notevole copertura mediatica. Si veda ad esempio Harvard Researchers: P2P Music Sharing Does Not Affect CD Sales, Mar. 30, 2004, http://news.oreillynet.com/pub/n/HarvardP2PCDSalesStudy; external link Harvard: il file-sharing non danneggia le vendite di CD, http://tecnologia.virgilio.it/Notizie/harvard_p2p.content; external link Gli utenti del P2P comprano CD, http://punto-informatico.it/p.asp?i=44781. external link
Anche studi precedenti erano giunti ad analoghe conclusioni. Si veda Il file-sharing alimenta le vendite di CD, http://punto-informatico.it/p.asp?i=40006. external link
[10]Si veda Paul Hales, Music downloaders simply trying before buying, The Inquirer, 09 July 2003,http://www.theinquirer.net/?article=10411, external link BBC, File swappers 'buy more music', 9 July, 2003, http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/music/3052145.stm external link
[11] Media Awareness Network, Young Canadians In A Wired World: Final Report, finanziato dal Governo canadese, 2001, p.15. La versione completa della ricerca può essere reperita a questo indirizzo: http://www.media-awareness.ca/english/resources/special_initiatives/survey_resources/students_survey/students_survey_report.cfm external link
[12] Idem, a p. 17.
[13] Recording Industry Association of America, Inc. v. Verizon Internet Services, Inc., UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA, 240 F. Supp. 2d 24; 2003 U.S. Dist. LEXIS 681; 65 U.S.P.Q.2D (BNA) 1574
In sede di appello la corte ritenne che, per ottenere i dati che identificano un utente Internet, il titolare dei diritti di un'opera protetta debba invece chiedere uno specifico provvedimento di un giudice: Recording Industry Association of America, Inc., Appellee v.  Verizon Internet Services, Inc., Appellant, UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT, 351 F.3d 1229; 2003 U.S. App. LEXIS 25735; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1075; Copy. L. Rep. (CCH) P28,734.
[14] Cfr. Labels' actions overshadow their message, observers say, Mercury News, 15 settembre 2003, http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c external link
«The music industry could have been seen as a victim a generations-old industry being robbed blind by thieves depriving hard-working artists of their livelihoods.
«But the Recording Industry Association of America, representing the largest record labels in the world, sued Brianna LaHara, a 12-year-old girl who lives with her single mother and younger brother in public housing in New York City.
«And suddenly, the trade association
in its effort to squelch illegal music sharing over peer-to-peer networks such as Kazaa and Grokster -- looked more like a schoolyard bully.»
[15]RIAA settles with 12-year-old girl, CNET News.com, 9 settembre 2003,
http://news.com.com/2100-1027_3-5073717.html?tag=st_rn external link
[16] Si veda C-notes for Brianna. Outpouring of donations in download suit, Daily News, 11 settembre 2003, http://www.nydailynews.com/front/story/116703p-105168c.html external link
[17]Il testo della direttiva non è ancora apparso, nel momento in cui scriviamo, sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Si veda il comunicato stampa della Commissione Europea:  http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/540|0|RAPID&lg=EN external link
[18] Si veda Judge: File sharing legal in Canada, CNET News.com, 31 marzo 2004, http://news.com.com/2100-1027_3-5182641.html?tag=mainstry external link
[19]Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Whatever Happened to Payola? An Empirical Analysis of Online Music Sharing" (October 2003). http://ssrn.com/abstract=527345; external link  Bhattacharjee, Sudip, Gopal, Ram D., Lertwachara, Kaveepan and Marsden, James R. , "Retail Strategies in the Presence of Online Music Sharing" (March 20, 2004). http://ssrn.com/abstract=520503. external link
[20] Si veda A & M Records, Inc. v. Napster, Inc., 114 F. Supp. 2d 896, *; 2000 U.S. Dist. LEXIS 11862 (2003), ove il funzionamento di Napster è molto ben descritto.
La tutela inibitoria concessa dalla corte distrettuale fu confermata poi in appello: A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., U.S. Court of Appeals 9th Circ., 284 F.3d 1091; 2002 U.S. App. LEXIS 4752 (2002).
[21] Può forse essere utile ricordare che lo sviluppo di software mediante la collaborazione volontaria di programmatori può produrre prodotti di grande innovatività ed impatto tecnologico: si pensi al sistema operativo GNU/Linux.
Comments [Hide comments/form]
bene! si dia inizio alle danze.
ho tolto i permessi in scrittura sulla pagina (non sui commenti ovviamente):nelle prossime ore modificherò a piú riprese la relazione e quindi è bene evtare sovraposizioni...
-- AndreaRossato (2004-04-29 10:09:43)
mi assento per qualche ora... ho riaperto la pagina alla scrittura.
-- AndreaRossato (2004-04-29 16:40:23)
Ottimo Andrea, continua così!
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 13:11:21)
grazie!
spero di terminare questa bozza in serata, cosí da poter chiedere ad altri giuristi di apporre la loro firma....
-- AndreaRossato (2004-04-30 13:42:15)
veramente ottimo andrea, non posso che ringraziarti e, con grande stima, avvertirti... che alla nota 21 (l'ultima) "granne" va corretto! A parte gli scherzi, speriamo che il tuo ottimo lavoro possa servire a q.cosa!
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 20:52:17)
riga 4 dell'Introduzione: "della nostra giurisprudenziali" --> giurisprudenza?
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 20:53:17)
terzultima riga Introduzione : "immettendola" --> immettendole ... opere tutelate.
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 20:54:27)
2a e 3a riga di "Dal lucro al profitto": quei punti interrogativi dopo LdA sono normali?
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 20:56:09)
corretto nota 21, immettendola e giurisprudenza.

i punti di domanda dopo LdA sono roba del Wiki (si tratta di wikiname) se clicchi sul punto di domanda puoi creare una pagina che poi verrà linkata a LdA...

ciao e grazie
-- AndreaRossato (2004-04-30 20:57:53)
1a riga del 3o capoverso di "Dal lucro al profitto": "L'introduzione dell" --> dellO

1a riga del 4o capoverso di "Dal lucro al profitto": dopo "con queste parole" metti una virgola
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:00:09)
1a riga di "Sul furto e sulla pirateria": è quindi quelli --> quellO
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:04:15)
Nello stesso capitolo, più o meno a metà: "gli studiosi che lo hanno condotto conlcudono" --> concludono
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:06:49)
Capitolo "Effetto boomerang" a metà: ""n seguito a tale decisione la RIAA precedette..." > prOcedette

quasi alla fine: " contenenti le canzoni dei sui artisti preferiti".
> suOi artisti ecc.
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:10:01)
corretto tutto fin qua....

grazie mille!!
-- AndreaRossato (2004-04-30 21:15:55)
nota [5]: togli i due punti dopo la ]

nota [17]: " Commissionie Europea" --> CommissIOne? Europea

OK di refusi macroscopici mi sembra di non vederne più...
Ciao Eugen
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:18:53)
ahh eri tu!
ciao Eugen! e mille grazie!

che te ne pare? convincente?
(ho corretto gli errori che hai trovato...
grazie ancora
-- AndreaRossato (2004-04-30 21:22:43)
Ora sto controllando i link... Questo non riesco a raggiungerlo:  http://www.mercurynews.com/mld/mercurynews/business/6775671.htm?1c external link
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:22:58)
La relazione è veramente ottima, sobria e completa: proprio per questo, se ti devo dire la verità, eliminerei il riferimento a Tolomeo e biblioteca d'Alessandria che potrebbe apparire un po' retorico: come dire... incominciamo a convincerli che non siamo criminali, per convincerli che siamo dei geniali eredi di antiche utopie c'è sempre tempo...
Ciao Eugen
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:26:45)
mi sa che hai ragione..è che questa storia della biblioteca digitale mi è sempre piaciuta....
comunque la tolgo.
il link che segnali ha me funziona (ho provato proprio adesso).
ciao
-- AndreaRossato (2004-04-30 21:30:16)
... a proposito di antiche utopie: se e quando avrai intenzione di dare nuova linfa a questo Istituto Colli (che ne diresti di una serie di pagine wiki sulla sua filosofia?) conta pure su di me... mi considero un suo umile seguace e - absit iniuria verbis - collega...
Ciao, Eugen
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 21:55:28)
l'idea è proprio di fare di questo sito un wiki su colli e tutto ciò che egli rappresenta per noi seguaci e - absit iniuria verbis - colleghi...
sai che si è laureato in giurisprudenza a torino?
nella biblioteca dedicata al suo maestro (solari) sono riuscito a trovare la sua tesi (era andata dispersa)....
-- AndreaRossato (2004-04-30 22:00:43)
Sotto "Criminalizzazione del P2P al posto di "vicarous" va "vicarious"
-- 81-208-106-71.fastres.net (2004-04-30 22:08:10)
fatto!
mille grazie.
ciao
-- AndreaRossato (2004-04-30 22:10:06)
sai che si è laureato in giurisprudenza a torino? come no! Su Platone politico se non erro.. cmq, nn voglio "intasare" ulteriormente questo prezioso forum di servizio... la battaglia del p2p ci aspetta :) Magari mi registro al sito!
Ciao Eugen
-- host53-76.pool8250.interbusiness.it (2004-04-30 22:26:56)
si, su platone politico...
nessun intasamento...anzi! siamo su istitutocolli.org dopotutto....
sarebbe ottima cosa se ti registrassi o mi mandassi una mail, cosí che io sappia come contattarti in futuro, quando potrò tornare a occuparmi del nostro....
il mio indirizzo è arossato AT istitutocolli.org
speriamo di vincerla questa battaglia...
ciao e ancora grazie per il tuo aiuto!
-- AndreaRossato (2004-04-30 22:32:15)
Grazie ancora per l'enorme lavoro che hai svolto. Non vedo piu' i link che avevo suggerito io ma ho visto che hai fatto una ottima selezione dei migliori. Ma soprattutto e' ottima la tua capacità di sintesi e la chiarezza di espressione. Speriamo sia colta con la stessa attenzione in Senato.
Ciao
Antonio
-- host75-187.pool80181.interbusiness.it (2004-05-01 01:25:29)
Ciao a tutti,

ho trovato questo interessante articolo: Solutions for legal downloading

http://www.slyck.com/news.php?story=460 external link
-- 81-208-74-185.fastres.net (2004-05-01 13:02:50)
Per gli altri giuristi che firmino l'articolo potresti provare a contattare Giovanni Ziccardi sul suo blog: http://www.ziccardi.org/. external link Lì c'è anche l'email.
-- 81-208-106-71.fastres.net (2004-05-01 13:13:01)
Antonio: ti ringrazio molto. ho fatto una selezione dei link, per non appesantire troppo il testo, ma posso assicurarti che TUTTE le informazioni che sono state inserite nei giorni scorsi mi sono state molto utili.
Solutions for legal downloading: si interessante. ma l'autore pare anonimo...:)
Ziccardi: in verità è il primo che ho contattato questa mattina...lasciamogli il tempo di scaricare la mail...

ancora una volta, grazie a tutti coloro che hanno collaborato allo sforzo. man mano che le adesioni arriveranno (se arriveranno) le inserirò nel testo.
ciao
-- AndreaRossato (2004-05-01 13:20:43)
Grazie di tutto il lavoro che hai svolto fino ad adesso, Andrea. Da quando punto informatico ha pubblicato la tua analisi mi sono scoperto interessato di questioni politiche e giuridiche, ho scritto a deputati e senatori, postato nei forum, buttato giù emendamenti per le barricate... di sicuro qualcosa è cambiato :)
-- 213-156-52-121.fastres.net (2004-05-01 17:17:03)
Ha aderito il mio direttore di dipartimento, e la cosa mi fa immenso piacere!
Ho messo il suo nome dopo il mio, ma ovviamente è solo una cosa provvisoria...poi li metto in ordine alfabetico, ovviamente!
-- AndreaRossato (2004-05-01 18:50:59)
In base allo studio affrontato sul P2P, che aumenta gli acquisti di musica.
Vorrei, affinare questo concetto, poichè il P2P è uno strumento di valutazione (universale), il senso critico della gente è aumentato. A tal proposito, si può valutare l'effettiva bontà della musica o meno da ciò che si preascolta e non dalla spinta di spot pubblicitari.
Qusto concetto si traduce in crescita culturale, anzichè trascinamenti di massa senza costrutto
-- 200.215.35.13 (2004-05-02 00:21:44)
un po' di amarezza...
Le sottoscrizioni non vanno molto bene.... ciò è abbastanza ovvio, serviva piú tempo, forse avrei dovuto preparare meglio l'iniziativa, ma quando??
Ho spedito messaggi ad una trentina di giuristi, ma molto speravo da una mailing list a cui sono da tempo iscritto: centroinformaticagiuridica · Centro Studi Informatica Giuridica, molto seguita, da quel che ne so.
Questo si legge nella loro hompage:
«Il Centro Studi Informatica Giuridica (www.csig.it), Presidente l' Avv. Massimo Melica, (moderatore della lista) e gli Osservatori CSIG di Firenze, Taranto, Pescara, Reggio Calabria e Lecce si pongono come punto di riferimento per magistrati, avvocati, docenti universitari e operatori dell'ICT nello studio del diritto delle tecnologie informatiche, per l'applicazione del Processo Telematico, per la protezione dei dati personali e per le libertà di opinione sul web.»
Ad ogni buon conto il moderatore però a deciso di non far passare il mio messaggio...
Questo il testo censurabile e censurato:

Subject: dl urbani: una richiesta ai giuristi
From: Andrea Rossato <mailing_list@istitutocolli.org>
Date: Sat, 01 May 2004 11:19:11 +0200
To: centroinformaticagiuridica@yahoogroups.com
X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin? 2.63 (2004-01-11) on sun1
X-Spam-Status: No, hits=-102.5 required=5.0 tests=AWL,BAYES_00, USER_IN_WHITELIST autolearn=ham version=2.63

Ai Colleghi Giuristi,
con la preghiera di massima diffusione.

Gentili Colleghi,
immagino conosciate le vicende relative alla conversione del decreto Urbani sul cinema e la pirateria.
La Camera ha approvato una modifica dell'art. 171-ter LdA, sostituendo la locuzione "scopi di lucro" con la piú vaga "per trarne profitto", e configurando la condivisione di opere protette come un reato aggravato punibile con la reclusione da 1 a 4 anni (art. 171-ter comma 2).
Ho ritenuto mio dovere, come giurista, predisporre un documento, un parere pro veritate, sulle conseguenze di un tale provvedimento. Non si tratta di un appello alla sensibilità dei politici, ma di una ricognizione, sobria e, per quanto mi sia concesso, obiettiva degli effetti derivanti dall'introduzione di una simile normativa.
Vi chiedo di dedicarvi, qualora fosse possibile, la Vostra attenzione per suggerire correzioni, aggiustamenti o quant'altro.
Il documento può essere consultato al seguente indirizzo:
http://www.istitutocolli.org/wiki/RelazioneDecretoUrbani
Spero inoltre di non fare cosa sconveniente nel domandarVi di prendere in considerazione l'eventualità di attribuire ad esso l'autorevolezza derivante dalla vostra sottoscrizione.
Se riterrete il parere condivisibile e deciderete di apporvi la Vostra firma sarà sufficiente inviarmi un messaggio indicandomi i titoli e le affiliazioni con le quali desiderate comparire.
Vi ringrazio calorosamente per l'attenzione.
Cordialissimi saluti.
Andrea Rossato
DSG - Università di Trento
-- AndreaRossato (2004-05-02 09:27:56)
Non importa Andrea tutto quello che potevi fare lo hai fatto, e molto bene anche. Il tempo era limitatissimo, ed è naturale che il tuo tentativo di sensibilizzazione sul tema non abbia potuto avere altra forma che... lo spam (questo mi è parso di capire il motivo della censura al tuo appello). Speriamo che la verità riesca da sola a far breccia sui nostri amici senatori...
Un saluto e molta stima, Eugen
-- host208-82.pool8250.interbusiness.it (2004-05-02 23:14:35)
grazie Eugen...
X-Spam-Status: No ... USER_IN_WHITELIST, non è spam (per questo ho riportato gli header: la mail mi è tornata indietro quando mi sono cancellato dalla lista...:)
in verità è stato proprio quello che ho evitato di fare, lo spam: a parte a questa lista ho spedito solo messaggi individuali, evitando con cura mailing list di facoltà, ecc. ciò mi è costato molto tempo, dovendo cercare indirizzi email che non avevo.
ad ogni buon conto ancora non dispero: ho ricevuto altri 3 messaggi di autorevoli colleghi che hanno chiesto il tempo di leggere il testo... già questo mi pare un buon segno
un probelma è che il documento è un po' troppo lungo e richiede del tempo per essere letto con attenzione. poi c'era il fine settimana di mezzo...
bah, vediamo domani con calma.
per ora buona notte!
-- AndreaRossato (2004-05-02 23:30:37)
Bene...beh, insomma, non poi cosí tanto bene: dichiaro fallita quest'iniziativa.
Velleitaria sin dal principio, muore per mancanza di adesioni...
Nel tardo pomeriggio invierò questo parere ai membri della VII commissione permanente del senato, ma lo farò solo a mio nome. Sarebbe irresponsabile, da parte mia, coinvolgere nell'insuccesso i cari amici ed autorevoli colleghi che, seppur in numero esiguo, hanno deciso di appoggiare e sottoscrivere questo parere. La stima e la riconoscenza nei loro confronti me lo impedisce.
Ringrazio i molti che qui, in altri luoghi o in privato mi hanno dato i loro suggerimenti ed il loro appoggio. Come dice il caro Eugen, speriamo che la verità riesca da sola a far breccia sui nostri amici senatori, anche se la verità è una categoria che, come insegna il maestro che ci siamo scelti, "esprime il possesso di un riferimento al contatto metafisico"...e temo che un tale possesso faccia troppo spesso difetto a chi non voglia o non sappia dedicarsi ad un'indagine spesso difficile e travagliata.
E' stato faticoso, ma a suo modo divertente. Nuovi contatti e nuovi amici sono il frutto di questo lavoro. Il bilancio, in ultima analisi, non può che essere positivo.
Inoltre non è il caso di disperare. Il lavoro prosegue, con altre forme e altri mezzi. Mi unirò a coloro che stanno elaborando emendamenti per attrezzarsi ad un'eventuale azione di ostruzionismo.
Questo è il luogo ove spostare ora la nostra attenzione: http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewforum.php?forum=4 external link
Grazie ancora.
-- AndreaRossato (2004-05-03 15:27:24)
ok. spedito ai membri della VII Commissione permanente del Senato
Aggiunti il link alla versione pdf e html fatta pervenire ai nostri rappresentanti.
-- AndreaRossato (2004-05-03 23:18:01)
Mi spiace davvero molto per come andata Andrea, continuo nel mio "sperare contro ogni speranza" che il tuo parere riceva la giusta attenzione... Per quanto riguarda gli emendamenti, io ne ho già piazzati cinque o sei...
A presto, Eugen
-- host86-29.pool80182.interbusiness.it (2004-05-04 00:29:19)
Ciao Andrea, come puoi leggere qui il tuo parere non è andato affatto inascoltato, resta da vedere tutto il resto, ma non direi più che la tua iniziativa è stata un insuccesso...

http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=259&forum=4 external link

Ciao, Eugen
-- host72-94.pool8248.interbusiness.it (2004-05-05 12:43:42)
Cia Eugen
grazie per la segnalazione.
Torno ora da una conferenza fiume sul software libero (5 ore senza interruzione, e proseguiva al pomeriggio: http://www.soc.unitn.it/5maggio/agenda5maggio.htm) external link e poi dal giro col cane in un bosco sotto la pioggia: sono fradicio!
Leggo anche che oggi la commissione ha approvato gli OdG?, alla presenza di un Urbani che promette un nuovo decreto. Mi pare di non dover commentare il caso (che, se la memoria non mi inganna non è né unico né raro) di un parlamento approva un proveddimento e contestualmente chiede la governo di emanare un decreto legge per emendarlo...
com'era? siamo sull'orlo del baratro ma abbiamo fatto un passo in avanti...
-- AndreaRossato (2004-05-05 16:44:37)
ho dimenticato il link:
http://web.fiorellocortiana.it/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=265&forum=4 external link
-- AndreaRossato (2004-05-05 16:45:28)
Ricevo comunicazioni che mi fanno ritenere che alcuni possano interpretare il mio post del 2004-05-02 09:27:56 ( http://www.istitutocolli.org/wiki/Comment61 ) come l'affermazione della presenza di una censura delle mie opinioni sul Dl Urbani avvenuta nella mailing list di cui parlo. Ciò non corrisponde al vero, dal momento che già altre volte ero entrato nel merito del problema, proprio in quella lista.
Censurabile e censurata è semmai la richiesta di firme. La cosa è ovvia, mi pare
-- AndreaRossato (2004-05-06 11:58:09)
Ritengo di dover dar conto, benché senza il consenso dell'interessato - ma credo che la necessità lo imponga - di un mio carteggio con l'Avv. Massimo Melica, presidente del Centro Studi Informatica Giuridica, in riferimento ad un commento, prima presente su questa pagina ed ancora visibile a questo link: http://www.istitutocolli.org/wiki/Comment61
In esso affermo di aver inviato un messaggio alla mailing list moderata dal presidente del CSIG, e di aver visto il mio messaggio censurato.
Egli mi spiega invece di non aver ricevuto lo stesso e di non aver operato alcuna censura.
Ribadendo che ritenevo evenutalmente la censura operante sulla richiesta di firme, cosa che può essere consona ad una mailing list come quella moderata da Melica - il che poteva indurmi, legittimamente mi pare, a credere che il mancato recapito della mia fosse a ciò attribuibile -, e non sulle opinioni da me espresse, prendo atto della precisazione, alla quale non posso che prestare fede.
Mi scuso pertanto con lui e con i membri della lista per aver forse dato adito a quesiti, senza averne però l'intenzione, circa il prestigio e la corretteza della stessa.
AndreaRossato
-- AndreaRossato (2004-05-06 14:15:04)
Ottima analisi, ma il problema non è giuridico. Se la EMI & c. ORDINANO i governi, in un modo o in un altro devono obbedire, se i grossi gruppi hanno bisogno di depenalizzare il falso in bilancio, i governi depenalizzano, se un povero bastardo si fuma una canna va in galera e se un servo della gleba munge più latte di quello che la comunità europea gradisce va rovinato.
Le leggi e la democrazia non hanno alcun nesso con tutto ciò.
-- ppp-35-97.25-151.libero.it (2004-06-17 21:38:19)
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