di Andrea Rossato
Un paio di anni fa una nota software house, Adobe Inc., pubblicò, in inglese, la famosa opera di Carrol, Alice nel paese delle meraviglie, in formato digitale (ebook). Aprendo il file, alla pagina dei permessi conferiti all'utente, appariva questa proposizione: «this book cannot be read aloud» (questo libro non può essere letto ad alta voce).1
La cosa destò scalpore e se ne discusse a lungo. Alcuni ritenevano che quella fosse una clausola del contratto in base al quale il lettore potesse accedere al libro. Ciò era scandaloso: Adobe, si disse, impediva al lettore di leggere il libro ad alta voce (a prescindere dagli strumenti giuridici che le consentissero di far rispettare quella clausola). La cosa era tanto piú inaudita in quanto il testo fa ora parte del pubblico dominio: il diritto d'autore è infatti giunto al suo termine e ciascuno può fare con l'opera quel che vuole.
Qualche tempo piú tardi Adobe affermò che quella non era una clausola del contratto ma, semplicemente, l'avviso che quel file non poteva essere fatto leggere dal computer ad alta voce, avvisava cioè di un limite tecnico dell'ebook.2
Perché molti ritennero che si trattasse di una clausola contrattuale? È semplice: se si leggono molti dei contratti con i quali il software proprietario viene distribuito vi si leggeranno limitazioni di ogni tipo. Molte delle clausole che impongono queste limitazioni sono, nel nostro ordinamento, nulle di diritto. Ma esse sono spesso di fatto inapplicabili, come il divieto di leggere Alice in Wonderland ad alta voce.
La nostra disponibilità sulla materia che costituisce il mondo fisico è limitata. E questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libertà. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto è degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilità di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimità della norma in base alla quale sono stato condannato.
Nell'ambito dello spazio digitale le cose stanno diversamente. Tale spazio è, propriamente, un artefatto. esso obbedisce a regole ferree (il suo codice - il software e l'hardware) che sono nella nostra completa disponibilità. Quando ciò non avvenga parliamo infatti di bug, bachi, anomalie dovute alla nostra ottusità. Tutte le rappresentazioni che costituiscono la mia esperienza e che generano in quello spazio sono soggette a quelle regole.3
Per usare un'immagine, si supponga che io diventi il dittatore d'Italia e che decida di eliminare il diritto di riunione dei miei concittadini. Potrei procedere facendo delle leggi per questo fine. Arruolerei poi una milizia che le faccia rispettare. Ma, immaginiamo, potrei anche riconfigurare lo spazio fisico della nazione, demolire tutti gli edifici per ricostruirli in modo tale che essi non abbiano vani di misura superiore a 2 metri quadri ciascuno. Quante persone ci stanno in due metri quadrati?
In entrambe i casi otterrei il medesimo risultato: regolerei cioè il comportamento degli individui, ma con modalità estremamente diverse. Nel primo caso la norma giuridica rimane violabile, nel secondo no. Se io non rispetto il limite di velocità in autostrada è necessario che un pubblico ufficiale mi contesti la violazione. Io poi posso fare ricorso, ecc. Se invece violo il limite di velocità in una strada dotata di dossi artificiali, semplicemente rompo il semiasse dell'automobile e termino la corsa. Anche nel caso io stia violando, per stato di necessità, la norma sul limite di velocità per trasportare un moribondo all'ospedale. Nel qual caso lo farei legittimamente.
Con ciò voglio solo segnalare che posso regolare il comportamento dei consociati mediante architettura - latamente intesa. Solo che tale regolamentazione non ha alcun carattere della giuridicità. Tale regolamentazione incide sulla possibilità della condotta.
Con la digitalizzazione delle opere dell'ingegno accade piú o meno la stessa cosa. Si pensi ai sistemi di digital right management, come si chiamano, strumenti tecnologici che consentono al detentore del diritto d'autore di regolare l'accesso al bene digitale. Inoltre tali sistemi sono protetti e tutelati dal diritto: se violo la misura tecnologica compio un reato, a prescindere dall'interesse che tale misura tecnologica protegge.
Ora, il diritto d'autore nasce con finalità precise: incentivare la produzione della conoscenza attribuendo al suo creatore un diritto esclusivo sulle modalità di espressione della conoscenza per un tempo limitato. Tale diritto è inoltre soggetto ad altri limiti funzionali a tale scopo (libere utilizzazioni, limite temporale, diritto di prima vendita, ecc.). La digitalizzazione però opera nel senso di attribuire al titolare dei diritti una capacità di controllo sul bene intellettuale prima impensabile. Egli può stabilire che un file possa essere letto una sola volta, o non possa essere utilizzato per fare taglia-incolla, possa essere visualizzato con un unico dispositivo, non possa essere visualizzato dopo una certa data.
Tale potere disarticola in profondità le finalità del diritto d'autore, che rimane quella di incentivare la produzione e la circolazione della conoscenza.
Ove opera questo potere tecnologico? Esso, il piú delle volte, opera a livello dell'applicazione necessaria per accedere al bene. Un esempio: il formato pdf consente di proteggere, mediante una password, il contenuto del file. Ma che tale protezione sia "rispettata" dipende dal codice del software con il quale accedo al file. Se io ho la possibilità di modificare il codice, la password non opera piú come opera il dosso artificiale. Sono io, con accesso al codice, che rispetto o violo l'obbligo di non accedere al contenuto. E se lo violo , perché posso violarlo, compierò un atto antigiuridico, se del caso, e per ciò potrò essere sanzionato.
Il problema, quindi, è la possibilità di porre in essere attività antigiuridiche. Tale possibilità è ciò che distingue l'operare del diritto dall'operare dell'architettura come forma di regolamentazione. Una tale possibilità è centrale per la vita del diritto ed il problema ad essa connesso non solo di natura, per cosí, dire fondazionale, ma ha risvolti istituzionali, pratici, estremamente concreti. Scriveva un mio compianto professore di diritto costituzionale: «in un sistema, come quello vigente, a Costituzione rigida il soggetto non è piú mero destinatario passivo e rassegnato delle leggi (come si affermava nel precedente ordinamento, che offriva, astrattamente, come rimedio, un generico "diritto" di resistenza); egli può, al limite, nell'esercizio di una potestà che gli è costituzionalmente garantita e proprio con un atto di inosservanza o di "disobbedienza" alla legge ordinaria (ad esempio, non adempiendo ad una obbligazione tributaria che si ritenga illegittimamente imposta), contestare la legittimità costituzionale dell'atto legislativo, appellandosi al valore ed alla forza di un altra lex (alla prima) superior (o higher law), dando, in tal modo, vita ad una singolare e nuova forma di "resistenza individuale".»4 Ma se la possibilità di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio, cessa la possibilità di ricorrere ad una tale norma superiore. E tutto il nostro sistema costituzionale ne viene quindi irrimediabilmente sconvolto.