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<title>[IstitutoGiorgioColli] TiranniaSpazioSoftwareLibero</title>
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<description>[IstitutoGiorgioColli] - This channel will provide information on changes to TiranniaSpazioSoftwareLibero</description>
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<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
<dc:date>2008-07-05T18:41+02:00</dc:date>
<dc:rights>Copyright (C) 2000 - 2008 IstitutoGiorgioColli. Verbatim copying and distribution of this site are permitted worldwide without royalty in any medium provided this notice is preserved. Modifications may occur only on this site.</dc:rights>
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	<title>TiranniaSpazioSoftwareLibero</title>
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	<description>Changes to TiranniaSpazioSoftwareLibero made by AndreaRossato on Fri, 17 Dec 2004, 19:04:53 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. E questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
}} Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio, cessa la possibilit&#224; di ricorrere ad una tale norma superiore. E tutto il nostro sistema costituzionale ne viene quindi irrimediabilmente sconvolto.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. e questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
}} Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio.</div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions">La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. E questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
}} Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio, cessa la possibilit&#224; di ricorrere ad una tale norma superiore. E tutto il nostro sistema costituzionale ne viene quindi irrimediabilmente sconvolto.</div><br /><strong>Deletions:</strong><br />
<div class="deletions">La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. e questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
}} Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio.</div>]]></content:encoded>
	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-12-17T19:04:53+02:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://www.istitutocolli.org/wiki/TiranniaSpazioSoftwareLibero/show?time=2004-12-17+13%3A49%3A29">
	<title>TiranniaSpazioSoftwareLibero</title>
	<link>http://www.istitutocolli.org/wiki/TiranniaSpazioSoftwareLibero/show?time=2004-12-17+13%3A49%3A29</link>
	<description>Changes to TiranniaSpazioSoftwareLibero made by AndreaRossato on Fri, 17 Dec 2004, 13:49:29 +0100</description>
	<description><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Tirannia dello spazio e software libero</h1>
<em>di Andrea Rossato</em><br />
Un paio di anni fa una nota software house, Adobe Inc., pubblic&#242;, in inglese, la famosa opera di Carrol, Alice nel paese delle meraviglie, in formato digitale (ebook). Aprendo il file, alla pagina dei permessi conferiti all'utente, appariva questa proposizione: &#171;this book cannot be read aloud&#187; (questo libro non pu&#242; essere letto ad alta voce).<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a>
La cosa dest&#242; scalpore e se ne discusse a lungo. Alcuni ritenevano che quella fosse una clausola del contratto in base al quale il lettore potesse accedere al libro. Ci&#242; era scandaloso: Adobe, si disse, impediva al lettore di leggere il libro ad alta voce (a prescindere dagli strumenti giuridici che le consentissero di far rispettare quella clausola). La cosa era tanto pi&#250; inaudita in quanto il testo fa ora parte del pubblico dominio: il diritto d'autore &#232; infatti giunto al suo termine e ciascuno pu&#242; fare con l'opera quel che vuole.<br />
Qualche tempo pi&#250; tardi Adobe afferm&#242; che quella non era una clausola del contratto ma, semplicemente, l'avviso che quel file non poteva essere fatto leggere dal computer ad alta voce, avvisava cio&#232; di un limite tecnico dell'ebook.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a>
Perch&#233; molti ritennero che si trattasse di una clausola contrattuale? &#200; semplice: se si leggono molti dei contratti con i quali il software proprietario viene distribuito vi si leggeranno limitazioni di ogni tipo. Molte delle clausole che impongono queste limitazioni sono, nel nostro ordinamento, nulle di diritto. Ma esse sono spesso di fatto inapplicabili, come il divieto di leggere <em>Alice in Wonderland </em>ad alta voce.<br />
La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. e questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
Nell'ambito dello spazio digitale le cose stanno diversamente. Tale spazio &#232;, propriamente, un artefatto. esso obbedisce a regole ferree (il suo codice - il software e l'hardware) che sono nella nostra completa disponibilit&#224;. Quando ci&#242; non avvenga parliamo infatti di bug, bachi, anomalie dovute alla nostra ottusit&#224;. Tutte le rappresentazioni che costituiscono la mia esperienza e che generano in quello spazio sono soggette a quelle regole.<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Per usare un'immagine, si supponga che io diventi il dittatore d'Italia e che decida di eliminare il diritto di riunione dei miei concittadini. Potrei procedere facendo delle leggi per questo fine. Arruolerei poi una milizia che le faccia rispettare. Ma, immaginiamo, potrei anche riconfigurare lo spazio fisico della nazione, demolire tutti gli edifici per ricostruirli in modo tale che essi non abbiano vani di misura superiore a 2 metri quadri ciascuno. Quante persone ci stanno in due metri quadrati?<br />
In entrambe i casi otterrei il medesimo risultato: regolerei cio&#232; il comportamento degli individui, ma con modalit&#224; estremamente diverse. Nel primo caso la norma giuridica rimane violabile, nel secondo no. Se io non rispetto il limite di velocit&#224; in autostrada &#232; necessario che un pubblico ufficiale mi contesti la violazione. Io poi posso fare ricorso, ecc. Se invece violo il limite di velocit&#224; in una strada dotata di dossi artificiali, semplicemente rompo il semiasse dell'automobile e termino la corsa. Anche nel caso io stia violando, per stato di necessit&#224;, la norma sul limite di velocit&#224; per trasportare un moribondo all'ospedale. Nel qual caso lo farei legittimamente.<br />
Con ci&#242; voglio solo segnalare che posso regolare il comportamento dei consociati mediante architettura - latamente intesa. Solo che tale regolamentazione non ha alcun carattere della giuridicit&#224;. Tale regolamentazione incide sulla possibilit&#224; della condotta.<br />
Con la digitalizzazione delle opere dell'ingegno accade pi&#250; o meno la stessa cosa. Si pensi ai sistemi di <em>digital right management</em>, come si chiamano, strumenti tecnologici che consentono al detentore del diritto d'autore di regolare l'accesso al bene digitale. Inoltre tali sistemi sono protetti e tutelati dal diritto: se violo la misura tecnologica compio un reato, a prescindere dall'interesse che tale misura tecnologica protegge.<br />
Ora, il diritto d'autore nasce con finalit&#224; precise: incentivare la produzione della conoscenza attribuendo al suo creatore un diritto esclusivo sulle modalit&#224; di espressione della conoscenza per un tempo limitato. Tale diritto &#232; inoltre soggetto ad altri limiti funzionali a tale scopo (libere utilizzazioni, limite temporale, diritto di prima vendita, ecc.). La digitalizzazione per&#242; opera nel senso di attribuire al titolare dei diritti una capacit&#224; di controllo sul bene intellettuale prima impensabile. Egli pu&#242; stabilire che un file possa essere letto una sola volta, o non possa essere utilizzato per fare taglia-incolla, possa essere visualizzato con un unico dispositivo, non possa essere visualizzato dopo una certa data.<br />
Tale potere disarticola in profondit&#224; le finalit&#224; del diritto d'autore, che rimane quella di incentivare la produzione e la circolazione della conoscenza.<br />
Ove opera questo potere tecnologico? Esso, il pi&#250; delle volte, opera a livello dell'applicazione necessaria per accedere al bene. Un esempio: il formato pdf consente di proteggere, mediante una password, il contenuto del file. Ma che tale protezione sia "rispettata" dipende dal codice del software con il quale accedo al file. Se io ho la possibilit&#224; di modificare il codice, la password non opera pi&#250; come opera il dosso artificiale. Sono io, con accesso al codice, che rispetto o violo l'obbligo di non accedere al contenuto. E se lo violo , perch&#233; posso violarlo, compier&#242; un atto antigiuridico, se del caso, e per ci&#242; potr&#242; essere sanzionato.<br />
Il problema, quindi, &#232; la possibilit&#224; di porre in essere attivit&#224; antigiuridiche. Tale possibilit&#224; &#232; ci&#242; che distingue l'operare del diritto dall'operare dell'architettura come forma di regolamentazione. Una tale possibilit&#224; &#232; centrale per la vita del diritto ed il problema ad essa connesso non solo di natura, per cos&#237;, dire fondazionale, ma ha risvolti istituzionali, pratici, estremamente concreti. Scriveva un mio compianto professore di diritto costituzionale: &#171;in un sistema, come quello vigente, a Costituzione rigida il soggetto non &#232; pi&#250; mero destinatario passivo e rassegnato delle leggi (come si affermava nel precedente ordinamento, che offriva, astrattamente, come rimedio, un generico "diritto" di resistenza); egli pu&#242;, al limite, nell'esercizio di una potest&#224; che gli &#232; costituzionalmente garantita e proprio con un atto di inosservanza o di "disobbedienza" alla legge ordinaria (ad esempio, non adempiendo ad una obbligazione tributaria che si ritenga illegittimamente imposta), contestare la legittimit&#224; costituzionale dell'atto legislativo, appellandosi al valore ed alla forza di un altra lex (alla prima) superior (o higher law), dando, in tal modo, vita ad una singolare e nuova forma di "resistenza individuale".&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a> Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio.
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> Un'immagine della pagina in questione pu&#242; essere vista al seguente indirizzo: http://www.pigdogs.org/art/adobe.jpg<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Lessig not&#242; lo strano modo di intendere il significato delle parole da parte di Adobe: <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Adobe in Wonderland</span>, in <span class="articleJournal">The Industry Standard</span> (<span class="articleYear">19 marzo 2001</span>), <a href="http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html">http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html</a>&#160;<a href="http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Un tale fenomeno &#232;, per molti versi, al centro della speculazione di molti giuristi nord americani. Bench&#233; esso sia assai presente nella riflessione di Lessig, che maggiormente ha legato il suo nome all'analisi delle relazioni tra spazio e regolamentazione, il tema &#232; centrale anche in altri autori. Si vedano: <span class="bookAuthor">W.&#160;J.&#160;Mitchell</span>, <span class="bookTitle">City of Bits: Space, Place, and the Infobahn</span>, <span class="bookAddress">Cambidgre, Mass.</span>, <span class="bookYear">1995</span>; <span class="bookAuthor">J.&#160;Boyle</span>, <span class="bookTitle">Shamans, Software, and Spleen. Law and the Construction                         of the Information Society</span>, <span class="bookYear">1996</span>; <span class="articleAuthor">Reidenberg, J.&#160;R.</span>, <span class="articleTitle">Governing Networks and Rule-Making in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">45</span> <span class="articleJournal">Emory L. J.</span>, <span class="articlePages">911</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">Reidenberg, J.&#160;R.</span>, <span class="articleTitle">Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules                         Through Technology</span>, in <span class="articleVolume">76</span> <span class="articleJournal">Tex. L. Rev.</span>, <span class="articlePages">553</span> (<span class="articleYear">1998</span>); <span class="bookAuthor">A.&#160;L.&#160;Shapiro</span>, <span class="bookTitle">The Control Revolution</span>, <span class="bookAddress">New York</span>, <span class="bookYear">1999</span>; <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">The Zones of Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">48</span> <span class="articleJournal">Stan. L. Rev.</span>, <span class="articlePages">1403</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Reading the Constitution in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">45</span> <span class="articleJournal">Emory L. J.</span>, <span class="articlePages">869</span> (0); <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Tyranny in the Infrastructure</span>, in <span class="articleVolume">5</span> <span class="articleJournal">Wired Magazine</span> (<span class="articleYear">July 1997</span>); <span class="bookAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="bookTitle">Code and Other Laws of Cyberspace</span>, <span class="bookAddress">New York</span>, <span class="bookYear">1999</span>; <span class="articleAuthor">J.&#160;E.&#160;Cohen</span>, <span class="articleTitle">A Right to Read Anonymously: A Closer Look at &quot;Copyright                         Managment&quot; in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">28</span> <span class="articleJournal">Conn. L. rev.</span>, <span class="articlePages">981</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">J.&#160;E.&#160;Cohen</span>, <span class="articleTitle">Copyright and the Jurisprudence of Self-Help</span>, in <span class="articleVolume">13</span> <span class="articleJournal">Berkeley Tech. L. J.</span>, <span class="articlePages">1089</span> (<span class="articleYear">1998</span>)<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Si veda <span class="bookAuthor">G.&#160;D'Orazio</span>, <span class="bookTitle">Soggetto privato e processo costituzionale italiano</span>, <span class="bookAddress">Torino</span>, <span class="bookYear">1988</span>, pp. 50-51.<br />
</div></div>]]></description>
	<content:encoded><![CDATA[<br /><strong>Additions:</strong><br />
<div class="additions"><h1>Tirannia dello spazio e software libero</h1>
<em>di Andrea Rossato</em><br />
Un paio di anni fa una nota software house, Adobe Inc., pubblic&#242;, in inglese, la famosa opera di Carrol, Alice nel paese delle meraviglie, in formato digitale (ebook). Aprendo il file, alla pagina dei permessi conferiti all'utente, appariva questa proposizione: &#171;this book cannot be read aloud&#187; (questo libro non pu&#242; essere letto ad alta voce).<a id="fnref1"></a><a href="#fnnumber1">[1]</a>
La cosa dest&#242; scalpore e se ne discusse a lungo. Alcuni ritenevano che quella fosse una clausola del contratto in base al quale il lettore potesse accedere al libro. Ci&#242; era scandaloso: Adobe, si disse, impediva al lettore di leggere il libro ad alta voce (a prescindere dagli strumenti giuridici che le consentissero di far rispettare quella clausola). La cosa era tanto pi&#250; inaudita in quanto il testo fa ora parte del pubblico dominio: il diritto d'autore &#232; infatti giunto al suo termine e ciascuno pu&#242; fare con l'opera quel che vuole.<br />
Qualche tempo pi&#250; tardi Adobe afferm&#242; che quella non era una clausola del contratto ma, semplicemente, l'avviso che quel file non poteva essere fatto leggere dal computer ad alta voce, avvisava cio&#232; di un limite tecnico dell'ebook.<a id="fnref2"></a><a href="#fnnumber2">[2]</a>
Perch&#233; molti ritennero che si trattasse di una clausola contrattuale? &#200; semplice: se si leggono molti dei contratti con i quali il software proprietario viene distribuito vi si leggeranno limitazioni di ogni tipo. Molte delle clausole che impongono queste limitazioni sono, nel nostro ordinamento, nulle di diritto. Ma esse sono spesso di fatto inapplicabili, come il divieto di leggere <em>Alice in Wonderland </em>ad alta voce.<br />
La nostra disponibilit&#224; sulla materia che costituisce il mondo fisico &#232; limitata. e questo limite tecnologico garantisce (relativamente) ampi margini di libert&#224;. Se acquisto un libro posso decidere di leggerlo, bruciarlo, rileggerlo 1200 volte, prestarlo ad un amico o, come faccio spesso, utilizzarlo per impedire che la polvere si accumuli direttamente sulla mia scrivania. Se il titolare dei diritti di sfruttamento economico volesse impormi limiti ai possibili utilizzi del libro dovrebbe mettermi una guardia al fianco e, ogni qual volta io violi le clausole che regolano l'accesso al libro, citarmi in tribunale per ottenere dal giudice la mia condanna. Il giudice valuterebbe se le clausole sono degne di tutela, se il contratto &#232; degno di tutela, ecc., ma a me sarebbe pur lasciata la possibilit&#224; di contestare la decisione del giudice che mi condanni, mediante un appello, o addirittura la legittimit&#224; della norma in base alla quale sono stato condannato. <br />
Nell'ambito dello spazio digitale le cose stanno diversamente. Tale spazio &#232;, propriamente, un artefatto. esso obbedisce a regole ferree (il suo codice - il software e l'hardware) che sono nella nostra completa disponibilit&#224;. Quando ci&#242; non avvenga parliamo infatti di bug, bachi, anomalie dovute alla nostra ottusit&#224;. Tutte le rappresentazioni che costituiscono la mia esperienza e che generano in quello spazio sono soggette a quelle regole.<a id="fnref3"></a><a href="#fnnumber3">[3]</a>
Per usare un'immagine, si supponga che io diventi il dittatore d'Italia e che decida di eliminare il diritto di riunione dei miei concittadini. Potrei procedere facendo delle leggi per questo fine. Arruolerei poi una milizia che le faccia rispettare. Ma, immaginiamo, potrei anche riconfigurare lo spazio fisico della nazione, demolire tutti gli edifici per ricostruirli in modo tale che essi non abbiano vani di misura superiore a 2 metri quadri ciascuno. Quante persone ci stanno in due metri quadrati?<br />
In entrambe i casi otterrei il medesimo risultato: regolerei cio&#232; il comportamento degli individui, ma con modalit&#224; estremamente diverse. Nel primo caso la norma giuridica rimane violabile, nel secondo no. Se io non rispetto il limite di velocit&#224; in autostrada &#232; necessario che un pubblico ufficiale mi contesti la violazione. Io poi posso fare ricorso, ecc. Se invece violo il limite di velocit&#224; in una strada dotata di dossi artificiali, semplicemente rompo il semiasse dell'automobile e termino la corsa. Anche nel caso io stia violando, per stato di necessit&#224;, la norma sul limite di velocit&#224; per trasportare un moribondo all'ospedale. Nel qual caso lo farei legittimamente.<br />
Con ci&#242; voglio solo segnalare che posso regolare il comportamento dei consociati mediante architettura - latamente intesa. Solo che tale regolamentazione non ha alcun carattere della giuridicit&#224;. Tale regolamentazione incide sulla possibilit&#224; della condotta.<br />
Con la digitalizzazione delle opere dell'ingegno accade pi&#250; o meno la stessa cosa. Si pensi ai sistemi di <em>digital right management</em>, come si chiamano, strumenti tecnologici che consentono al detentore del diritto d'autore di regolare l'accesso al bene digitale. Inoltre tali sistemi sono protetti e tutelati dal diritto: se violo la misura tecnologica compio un reato, a prescindere dall'interesse che tale misura tecnologica protegge.<br />
Ora, il diritto d'autore nasce con finalit&#224; precise: incentivare la produzione della conoscenza attribuendo al suo creatore un diritto esclusivo sulle modalit&#224; di espressione della conoscenza per un tempo limitato. Tale diritto &#232; inoltre soggetto ad altri limiti funzionali a tale scopo (libere utilizzazioni, limite temporale, diritto di prima vendita, ecc.). La digitalizzazione per&#242; opera nel senso di attribuire al titolare dei diritti una capacit&#224; di controllo sul bene intellettuale prima impensabile. Egli pu&#242; stabilire che un file possa essere letto una sola volta, o non possa essere utilizzato per fare taglia-incolla, possa essere visualizzato con un unico dispositivo, non possa essere visualizzato dopo una certa data.<br />
Tale potere disarticola in profondit&#224; le finalit&#224; del diritto d'autore, che rimane quella di incentivare la produzione e la circolazione della conoscenza.<br />
Ove opera questo potere tecnologico? Esso, il pi&#250; delle volte, opera a livello dell'applicazione necessaria per accedere al bene. Un esempio: il formato pdf consente di proteggere, mediante una password, il contenuto del file. Ma che tale protezione sia "rispettata" dipende dal codice del software con il quale accedo al file. Se io ho la possibilit&#224; di modificare il codice, la password non opera pi&#250; come opera il dosso artificiale. Sono io, con accesso al codice, che rispetto o violo l'obbligo di non accedere al contenuto. E se lo violo , perch&#233; posso violarlo, compier&#242; un atto antigiuridico, se del caso, e per ci&#242; potr&#242; essere sanzionato.<br />
Il problema, quindi, &#232; la possibilit&#224; di porre in essere attivit&#224; antigiuridiche. Tale possibilit&#224; &#232; ci&#242; che distingue l'operare del diritto dall'operare dell'architettura come forma di regolamentazione. Una tale possibilit&#224; &#232; centrale per la vita del diritto ed il problema ad essa connesso non solo di natura, per cos&#237;, dire fondazionale, ma ha risvolti istituzionali, pratici, estremamente concreti. Scriveva un mio compianto professore di diritto costituzionale: &#171;in un sistema, come quello vigente, a Costituzione rigida il soggetto non &#232; pi&#250; mero destinatario passivo e rassegnato delle leggi (come si affermava nel precedente ordinamento, che offriva, astrattamente, come rimedio, un generico "diritto" di resistenza); egli pu&#242;, al limite, nell'esercizio di una potest&#224; che gli &#232; costituzionalmente garantita e proprio con un atto di inosservanza o di "disobbedienza" alla legge ordinaria (ad esempio, non adempiendo ad una obbligazione tributaria che si ritenga illegittimamente imposta), contestare la legittimit&#224; costituzionale dell'atto legislativo, appellandosi al valore ed alla forza di un altra lex (alla prima) superior (o higher law), dando, in tal modo, vita ad una singolare e nuova forma di "resistenza individuale".&#187;<a id="fnref4"></a><a href="#fnnumber4">[4]</a> Ma se la possibilit&#224; di violare la norma viene meno essendo stata questa incorporata nella configurazione di uno spazio.
<br />&#160;<strong>Note</strong>&#160;<div class="fnbody"><a id="fnnumber1"></a><a href="#fnref1">[1]</a> Un'immagine della pagina in questione pu&#242; essere vista al seguente indirizzo: http://www.pigdogs.org/art/adobe.jpg<br />
<a id="fnnumber2"></a><a href="#fnref2">[2]</a> Lessig not&#242; lo strano modo di intendere il significato delle parole da parte di Adobe: <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Adobe in Wonderland</span>, in <span class="articleJournal">The Industry Standard</span> (<span class="articleYear">19 marzo 2001</span>), <a href="http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html">http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html</a>&#160;<a href="http://www.lessig.org/content/standard/0,1902,22914,00.html"><img src="http://www.istitutocolli.org/wiki/images/external.png" alt="external link" /></a>.<br />
<a id="fnnumber3"></a><a href="#fnref3">[3]</a> Un tale fenomeno &#232;, per molti versi, al centro della speculazione di molti giuristi nord americani. Bench&#233; esso sia assai presente nella riflessione di Lessig, che maggiormente ha legato il suo nome all'analisi delle relazioni tra spazio e regolamentazione, il tema &#232; centrale anche in altri autori. Si vedano: <span class="bookAuthor">W.&#160;J.&#160;Mitchell</span>, <span class="bookTitle">City of Bits: Space, Place, and the Infobahn</span>, <span class="bookAddress">Cambidgre, Mass.</span>, <span class="bookYear">1995</span>; <span class="bookAuthor">J.&#160;Boyle</span>, <span class="bookTitle">Shamans, Software, and Spleen. Law and the Construction                         of the Information Society</span>, <span class="bookYear">1996</span>; <span class="articleAuthor">Reidenberg, J.&#160;R.</span>, <span class="articleTitle">Governing Networks and Rule-Making in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">45</span> <span class="articleJournal">Emory L. J.</span>, <span class="articlePages">911</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">Reidenberg, J.&#160;R.</span>, <span class="articleTitle">Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules                         Through Technology</span>, in <span class="articleVolume">76</span> <span class="articleJournal">Tex. L. Rev.</span>, <span class="articlePages">553</span> (<span class="articleYear">1998</span>); <span class="bookAuthor">A.&#160;L.&#160;Shapiro</span>, <span class="bookTitle">The Control Revolution</span>, <span class="bookAddress">New York</span>, <span class="bookYear">1999</span>; <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">The Zones of Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">48</span> <span class="articleJournal">Stan. L. Rev.</span>, <span class="articlePages">1403</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Reading the Constitution in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">45</span> <span class="articleJournal">Emory L. J.</span>, <span class="articlePages">869</span> (0); <span class="articleAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="articleTitle">Tyranny in the Infrastructure</span>, in <span class="articleVolume">5</span> <span class="articleJournal">Wired Magazine</span> (<span class="articleYear">July 1997</span>); <span class="bookAuthor">L.&#160;Lessig</span>, <span class="bookTitle">Code and Other Laws of Cyberspace</span>, <span class="bookAddress">New York</span>, <span class="bookYear">1999</span>; <span class="articleAuthor">J.&#160;E.&#160;Cohen</span>, <span class="articleTitle">A Right to Read Anonymously: A Closer Look at &quot;Copyright                         Managment&quot; in Cyberspace</span>, in <span class="articleVolume">28</span> <span class="articleJournal">Conn. L. rev.</span>, <span class="articlePages">981</span> (<span class="articleYear">1996</span>); <span class="articleAuthor">J.&#160;E.&#160;Cohen</span>, <span class="articleTitle">Copyright and the Jurisprudence of Self-Help</span>, in <span class="articleVolume">13</span> <span class="articleJournal">Berkeley Tech. L. J.</span>, <span class="articlePages">1089</span> (<span class="articleYear">1998</span>)<br />
<a id="fnnumber4"></a><a href="#fnref4">[4]</a> Si veda <span class="bookAuthor">G.&#160;D'Orazio</span>, <span class="bookTitle">Soggetto privato e processo costituzionale italiano</span>, <span class="bookAddress">Torino</span>, <span class="bookYear">1988</span>, pp. 50-51.<br />
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	<dc:creator>AndreaRossato</dc:creator>
	<dc:contributor>AndreaRossato</dc:contributor>
	<dc:date>2004-12-17T13:49:29+02:00</dc:date>
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